IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il
Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74; 
  Visto l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2,
ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo  economico  disciplina,
con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione,  di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile
2008,  n.  98,  concernente  il  Regolamento  recante  condizioni   e
modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo
di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per
le vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi  comitati,
ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; 
  Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il
31 dicembre di ciascun anno  il  Ministro  dello  sviluppo  economico
determina,  con  proprio  decreto,   tenuto   conto   dei   risultati
dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione
dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono
tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia; 
  Visto l'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 4 agosto 2017, n.
124 che, nel novellare il citato art. 303 del Codice, prevede che  la
misura del contributo sia elevata, nel limite  massimo,  al  15%  del
premio imponibile; 
  Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo  di  garanzia
per le  vittime  della  caccia  nell'esercizio  2016,  trasmesso  dal
presidente della Consap, con nota  n.  0219940/17  del  27  settembre
2017, nella  quale,  considerato  l'aggravarsi  della  situazione  di
disequilibrio strutturale del Fondo con conseguente peggioramento del
deficit  patrimoniale  e  al   fine   di   ristabilire   l'equilibrio
economico-patrimoniale, si rappresenta  l'opportunita'  di  disporre,
fin dal 2018, l'innalzamento dell'aliquota contributiva  dall'attuale
5%  al  valore  massimo  del  15%,   al   fine   di   consentire   la
ristrutturazione  del  Fondo,  nonche'  di  rimborsare  con  maggiore
celerita' i debiti pendenti alle imprese designate; 
  Ritenuto necessario, al  fine  di  consentire  la  ristrutturazione
economico patrimoniale del Fondo, accordare l'incremento della misura
del  contributo  attraverso  la  graduale   articolazione   temporale
dell'aliquota contributiva; 
  Visto il provvedimento n. 64 del 27  novembre  2017,  dell'IVASS  -
Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni   -   recante   la
determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione
da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2018; 
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di incrementare, per  il  2018,
l'aliquota contributiva, fissandola nella  misura  del  10%,  secondo
principi di gradualita' e sostenibilita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  contributo  che  le   imprese   autorizzate   all'esercizio
dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'  civile  verso
terzi derivante  dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  dall'uso
delle armi e degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono  tenute  a
versare,  per  l'anno  2018,  alla  Consap  -Concessionaria   servizi
assicurativi  pubblici  S.p.A.  -  Gestione  autonoma  del  Fondo  di
garanzia per le vittime della caccia e' determinato nella misura  del
10% dei premi  incassati  nello  stesso  esercizio,  al  netto  della
detrazione per gli oneri di gestione stabilita con  il  provvedimento
IVASS di cui in premessa.