IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo. Delega al  Governo  per  la  riorganizzazione  della
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre  2012,
n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'art.  1,  comma  2,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148», con  cui  sono  stati  soppressi  i
tribunali  ordinari,  le  sezioni  distaccate  e  le  procure   della
Repubblica  specificamente  individuati  dalla  tabella  A  ad   esso
allegata; 
  Visto l'art. 2 del medesimo provvedimento con cui,  in  conformita'
delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate le  consequenziali
variazioni al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  prevedendo,  tra
l'altro, la sostituzione della tabella A  ad  esso  allegata  con  la
tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012,  n.  156,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre  2012,  n.  213,
concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici  dei
giudici di pace, a  norma  dell'art.  1,  comma  2,  della  legge  14
settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli Uffici  del
Giudice di pace individuati dalla  tabella  A  allegata  allo  stesso
provvedimento, ripartendo le relative  competenze  territoriali  come
specificato nella successiva tabella B; 
  Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui  e'  stato
sostituito  l'art.  2  della  legge  21  novembre   1991,   n.   374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in  coerenza  con
l'assetto  territoriale  fissato  per  i   tribunali   ordinari,   la
circoscrizione giudiziaria degli Uffici del Giudice di pace; 
  Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con  cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati  tra  loro,
possono richiedere il mantenimento degli Uffici del Giudice di  pace,
con competenza sui  rispettivi  territori,  di  cui  e'  proposta  la
soppressione,  anche  tramite   eventuale   accorpamento,   facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno  di
personale amministrativo che sara' messo a  disposizione  dagli  enti
medesimi»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014,  n.  14,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio  2014,  n.  48,  concernente
«Disposizioni  integrative,  correttive  e  di  coordinamento   delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e
7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalita'  degli
uffici giudiziari»; 
  Visto  l'art.  1,  con  cui  la  tabella  A  allegata  al   decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite  dalle  tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento; 
  Visti gli articoli 11 e 12, con cui le tabelle A e  B  allegate  al
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A  allegata
alla legge 21 novembre 1991, n.  374,  sono  state  sostituite  dalle
tabelle di cui agli  allegati  V,  VI  e  VII  dello  stesso  decreto
legislativo; 
  Visto il  decreto  ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  14  aprile   2014,   n.   87,   concernente
«Individuazione delle sedi degli Uffici del Giudice di pace ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  recante  «Misure
urgenti di  degiurisdizionalizzazione  ed  altri  interventi  per  la
definizione dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2014, n.  212,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014, n. 261; 
  Visto il decreto ministeriale 10 novembre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del  1°  dicembre  2014,  n.  279,  e  successive
variazioni, con cui all'esito della decorrenza dei termini  perentori
fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in  attuazione
dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012,  n.  156,  sono
state determinate le sedi degli Uffici del Giudice di pace  mantenute
con oneri a  carico  degli  enti  locali,  procedendo  alla  puntuale
ricognizione dell'assetto territoriale fissato per  la  giustizia  di
prossimita'; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n.  192,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1-bis, con cui il termine di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
156, innanzi citato, e' stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo
la possibilita' per gli enti locali  interessati,  anche  consorziati
tra loro, per le unioni di comuni nonche' per le  comunita'  montane,
di chiedere il ripristino degli Uffici del Giudice di pace soppressi,
indicati nella vigente tabella A allegata al  medesimo  provvedimento
con competenza sui rispettivi territori; 
  Visto il decreto ministeriale  27  maggio  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2016, n.  179,  con  cui  sono  stati
ripristinati gli Uffici del Giudice di pace  specificamente  indicati
nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, fissando per il  giorno  2
gennaio 2017 la data di inizio del relativo funzionamento; 
  Visto il  decreto  ministeriale  20  dicembre  2016,  e  successive
variazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016,
n. 304, con cui e' stato  previsto  il  differimento  della  data  di
inizio  del  funzionamento  degli  Uffici   del   Giudice   di   pace
ripristinati specificamente  indicati  nell'allegato  1  al  medesimo
provvedimento; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  30  marzo  2017,  pubblicato  nel
Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale del  31  dicembre
2014, n. 76; 
  Vista la nota del 30 novembre 2017, con cui il Sindaco  del  Comune
di Casalbordino, nell'evidenziare  il  venir  meno  delle  condizioni
funzionali, organizzative ed economiche  necessarie  al  mantenimento
dell'Ufficio del Giudice di pace di  Casalbordino,  ha  espressamente
richiesto di procedere alla soppressione  del  presidio  giudiziario,
mantenuto ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 156/2012; 
  Sottolineato che la volontaria assunzione degli oneri  connessi  al
funzionamento e alla erogazione del servizio-giustizia costituisce il
presupposto necessario per realizzare la  fattispecie  delineata  dal
citato art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156; 
  Considerato che la rappresentata impossibilita' da parte del Comune
di Casalbordino, nei termini  prospettati,  di  sostenere  gli  oneri
derivanti dal funzionamento del rispettivo  Ufficio  del  Giudice  di
pace, determina il venir meno di un requisito essenziale dell'istanza
di mantenimento; 
  Ritenuto, pertanto, di dover escludere  l'Ufficio  del  Giudice  di
pace di Casalbordino dall'elenco delle sedi  mantenute  con  oneri  a
carico degli enti locali, specificamente individuate dal gia'  citato
allegato 1 al decreto ministeriale  10  novembre  2014  e  successive
variazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'Ufficio  del  Giudice  di  pace  di  Casalbordino  cessa   di
funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Alla  medesima  data  le  relative  competenze  sono  attribuite
all'Ufficio del Giudice di pace di Vasto.