IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della Direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016 n. 238 «Disciplina  organica  della
coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
n. 61/2010; 
  Considerato che il predetto decreto ministeriale  7  novembre  2012
contempla anche disposizioni applicative del citato regolamento  (CE)
n. 607/2009, in particolare  per  quanto  concerne  talune  modalita'
procedurali di esame e di  comunicazione  relative  alle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari; 
  Considerato che sono tuttora in corso le procedure  per  l'adozione
degli atti delegati e di esecuzione della Commissione  U.E.  previsti
dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n.
1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di  esame,
di  approvazione  e  di  trasmissione  alla  Commissione  U.E.  delle
proposte di modifica  del  disciplinare  che  non  comportano  alcuna
modifica  al  documento  unico,  nell'ambito  dei   quali   sono   da
riprendere,  opportunamente   aggiornate   e   semplificate,   talune
disposizioni del preesistente regolamento  (CE)  n.  1234/2007,  art.
118-octodecies, par. 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009; 
  Ritenuto che, nelle more  dell'adozione  dei  predetti  atti  della
Commissione UE  e  delle  conseguenti  norme  applicative  nazionali,
continuano ad essere vigenti per la procedura  preliminare  nazionale
di cui trattasi le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale
7 novembre 2012,  applicativo  della  citata  preesistente  normativa
dell'Unione europea; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970  con
il  quale  e'  stata  riconosciuta  la   Denominazione   di   origine
controllata  dei  vini  «Gambellara»   ed   approvato   il   relativo
disciplinare di produzione; 
  Visto il decreto ministeriale 20 settembre 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n.  235  dell'8  ottobre
2011, con il quale e' stato modificato il disciplinare di  produzione
della DOC «Gambellara»; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP -
vini DOP  e  IGP,  concernente  l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte
per conformare gli stessi  alla  previsione  degli  elementi  di  cui
all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e
l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici  ai  fini  dell'inoltro
alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3,
del regolamento (CE)  n.  1234/2007,  ivi  compreso  il  disciplinare
consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Gambellara»; 
  Visto il decreto ministeriale 13  ottobre  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 21 ottobre 2014 e sul sito internet del
Ministero, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della predetta DOP; 
  Vista la nota della Regione Veneto del 23  febbraio  2017,  con  la
quale e' stato segnalato che nel predetto disciplinare di produzione,
all'art. 5, e' stata erroneamente omessa,  rispetto  al  disciplinare
preesistente a quello approvato con la  modifica  di  cui  al  citato
decreto ministeriale 20 settembre 2011,  per  la  tipologia  di  vino
«Gambellara» Classico Vin Santo, la resa massima delle uve in vino, e
con la quale la stessa regione, ha chiesto  di  provvedere,  mediante
apposita modifica del  disciplinare,  al  ripristino  della  predetta
disposizione; 
  Considerato che, a seguito della verifica effettuata, e'  risultato
che l'omissione di detta tipologia varietale e' da  imputarsi  ad  un
mero errore materiale verificatosi al  momento  della  redazione  del
disciplinare consolidato con le modifiche  approvate  con  il  citato
decreto 20 settembre 2011; 
  Ritenuto necessario,  pertanto,  in  accoglimento  della  richiesta
delle  Regione  Veneto,  apportare   apposita   modifica   correttiva
dell'art. 5 del disciplinare di produzione in questione, mediante  il
ripristino, per la tipologia di vino «Gambellara» Classico Vin Santo,
della resa massima delle uve in vino, nella misura del 40%, anche  in
considerazione del fatto che detta previsione costituisce un elemento
essenziale  del  disciplinare,  ai  sensi  della  vigente   normativa
nazionale e dell'Unione europea in materia di vini DOP; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  pubblicare  sul  sito  internet  del
Ministero la modifica  del  disciplinare  in  questione  e  di  dover
comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento
del fascicolo tecnico inoltrato alla  Commissione  U.E.,  tramite  il
sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione  U.E.,
ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
(CE) n. 607/2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 22211 del 20  marzo  2017  della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  All'art.  5  del  disciplinare  di  produzione   dei   vini   a
denominazione di origine  controllata  «Gambellara»,  cosi'  come  da
ultimo  modificato  con  il  decreto  ministeriale  13  ottobre  2014
richiamato in premessa, e' inserito, dopo il sesto comma, il seguente
comma: 
    «Per la produzione della tipologia Gambellara Classico Vin Santo,
la resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 40%.». 
  2. La modifica al disciplinare di cui al comma 1 sara' inserita sul
sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e
IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini  dell'aggiornamento
del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione
U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento
(CE)  n.  1234/2007,  nel  rispetto  delle  procedure  richiamate  in
premessa. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 dicembre 2017 
 
                                                Il dirigente: Polizzi