IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle  imposte
sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.  46,  concernente
il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; 
  Visto  il  comma  3-bis,  dell'art.  17,   del   predetto   decreto
legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1,  comma  151,
della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  il  quale  prevede  che  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   puo'   autorizzare   la
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  di  specifiche  tipologie  di
crediti delle societa' per azioni a partecipazione  pubblica,  previa
valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti; 
  Visto il decreto  legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  recante
disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli  acquirenti
di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2001,  n.  210
e, in particolare: l'art. 12, il quale istituisce presso il Ministero
dell'economia e delle  finanze  il  Fondo  di  solidarieta'  per  gli
acquirenti di beni immobili da costruire;  l'art.  14,  comma  7,  il
quale attribuisce al Fondo l'azione di  regresso  nei  confronti  del
costruttore   per    il    recupero    dell'indennizzo    corrisposto
all'acquirente,  surrogandosi  nei  diritti  dell'acquirente  stesso,
nell'ambito della procedura implicante la situazione di crisi  aperta
nei confronti del costruttore e l'art. 15 che attribuisce la gestione
del suddetto Fondo alla «CONSAP S.p.a. -  Concessionaria  di  servizi
assicurativi pubblici»  che  vi  provvede  per  conto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze sulla  base  di  apposita  concessione,
approvata con decreto del medesimo Ministero; 
  Visto  l'atto  di  concessione  per  la  gestione  del   Fondo   di
solidarieta' per gli acquirenti di immobili  da  costruire  stipulato
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la «CONSAP S.p.a.  -
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici» del 24 ottobre 2006,
approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del
7 novembre 2006, registrato alla Corte dei conti in data 27  dicembre
2006, registro n. 7, foglio n. 14; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 del citato atto di  concessione  il
quale dispone che «CONSAP S.p.a.» esercita  azione  di  regresso  nei
confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto
all'acquirente  e  che,  a  tal  fine,   si   surroga   nei   diritti
dell'acquirente nell'ambito della procedura implicante la  situazione
di crisi aperta nei confronti del costruttore,  progressivamente,  in
ragione e nei limiti delle somme corrisposte a titolo di  indennizzo,
nonche' dei relativi oneri e spese e che  le  somme  recuperate  sono
imputate  alla  sezione  autonoma  del  Fondo  cui  ha   fatto   capo
l'indennizzo ai fini del perseguimento degli scopi  di  conservazione
dell'integrita' del Fondo medesimo; 
  Vista la nota del 29 marzo 2017 con la quale «CONSAP  S.p.a.»,  nel
rappresentare l'esiguita' degli  introiti  registrati  a  fronte  dei
cospicui costi di gestione sostenuti per  la  predetta  attivita'  di
surroga, ha chiesto  l'autorizzazione  alla  riscossione  coattiva  a
mezzo  ruolo  dei  crediti  derivanti  dall'azione  di  regresso  nei
confronti del costruttore per il recupero dell'indennizzo corrisposto
all'acquirente; 
  Viste le note n. 33910 del  21  aprile  2017  e  n.  67860  del  12
settembre 2017 del Dipartimento del tesoro; 
  Considerato che la «CONSAP S.p.a.» e' interamente  partecipata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la nota n. 207924 del 24 novembre 2017 del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Ravvisata la rilevanza pubblica  dei  crediti  vantati  da  «CONSAP
S.p.a.»,  in  ragione  della  finalita'   indennitaria   del   Fondo,
espressamente riconosciuta dal legislatore all'art.  12  del  decreto
legislativo n. 122 del 2005 e nella considerazione che tale finalita'
e' perseguita dallo stesso nell'ambito e  nei  limiti  delle  proprie
risorse e che gli introiti derivanti dall'esercizio dell'attivita' di
surroga permangono nella disponibilita' del  Fondo  per  indennizzare
gli aventi diritto; 
  Considerato che  il  rilascio  della  predetta  autorizzazione  non
comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto  legislativo  26
febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante
ruolo  dei  crediti  vantati  dal  «Fondo  di  solidarieta'  per  gli
acquirenti di immobili da costruire»e recuperati da «CONSAP S.p.a.  -
Concessionaria di servizi  assicurativi  pubblici»,  in  qualita'  di
soggetto gestore del Fondo stesso, derivanti dall'azione di  regresso
di cui all'art. 14, comma 7, del decreto legislativo 20 giugno  2005,
n. 122, esercitata nei confronti  del  costruttore  per  il  recupero
dell'indennizzo corrisposto all'acquirente di immobili da  costruire,
sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel   medesimo   decreto
legislativo n. 122 del 2005. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 10 gennaio 2018 
 
                                                  Il Ministro: Padoan