IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto, in particolare, l'art. 60-bis, comma 2, del  citato  decreto
n. 633 del 1972, il quale  prevede,  per  le  cessioni  effettuate  a
prezzi inferiori al valore normale, la solidarieta'  del  cessionario
soggetto passivo al versamento dell'imposta dovuta dal cedente; 
  Visto, in particolare, l'art. 60-bis, comma 1, del  citato  decreto
n. 633 del  1972,  il  quale  prevede  che,  sulla  base  di  analisi
effettuate su fenomeni di frode e su proposta degli organi competenti
al controllo, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze
sono individuati i  beni  per  i  quali  opera  la  solidarieta'  nel
pagamento dell'imposta; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  22
dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 304 del 31 dicembre 2005; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  31
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 282 del 3 dicembre 2012; 
  Visto l'art. 1, comma  4-quinquies,  del  decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, che ha stabilito che il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore di detta legge di  conversione,  estende  anche  al
settore dei combustibili per autotrazione  l'ambito  di  applicazione
del citato art. 60-bis del decreto n. 633 del 1972; 
  Ritenuto  di  dover  provvedere,  in   particolare,   individuando,
nell'ambito del settore dei combustibili per autotrazione, i prodotti
per i quali sono piu' facilmente riscontrabili fenomeni di frode; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Solidarieta' nel pagamento dell'IVA 
 
  1. All'art. 1, comma 1, del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 22 dicembre 2005, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  304  del  31  dicembre  2005,   come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  31
ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 282 del 3  dicembre  2012,  dopo  la  lettera  d-bis)  e'
aggiunta la seguente: «d-ter) benzina e gasolio destinati  ad  essere
utilizzati come carburanti per motori (v.d. 27101245; v.d.  27101249;
v.d. 27101943; v.d. 27102011).».