IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante  «Legge-quadro  in
materia di incendi boschivi»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,
a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229; 
  Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 2012, n. 131,  che  dispone
che il Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e
della  difesa  civile  del   Ministero   dell'interno   assicura   il
coordinamento  tecnico  e  l'efficacia   operativa   sul   territorio
nazionale  delle  attivita'  di  spegnimento  con  la  flotta   aerea
antincendio di cui al comma 2-bis dell'art. 7 della legge 21 novembre
2000, n. 353; 
  Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante  «Deleghe
al Governo  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  2002,
n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici  dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco»  e  successive
modificazioni; 
  Visti i provvedimenti del capo del Corpo forestale dello Stato, nn.
0081268, 0081270, 0081271, 0081272, 0081273 in data 31 ottobre  2016,
adottati  ai  sensi  dell'art.  12,  comma  2,  del  citato   decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di individuazione del contingente
del personale del predetto Corpo assegnato  al  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,  alimentari
e forestali del 21 luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 13, comma
1, del  citato  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177,  di
trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie del
Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013,  n.
40,  concernente   il   regolamento   recante   la   disciplina   del
trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione  civile
al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico  e  della
difesa civile, a norma dell'art.  7,  comma  2-bis,  della  legge  21
novembre 2000, n. 353; 
  Visti  gli  articoli  744  e  748  del  Codice  della  navigazione,
approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che  disciplinano,
rispettivamente,  gli  aeromobili  di  Stato  e  le  relative   norme
applicabili; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  10  dicembre  2012,
concernente la disciplina normativa della componente aerea del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno   6   agosto   2014
concernente «Disposizioni sul servizio di salvataggio  e  antincendio
negli aeroporti  ove  tale  servizio  non  e'  assicurato  dal  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti  e  sul  presidio  di
primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli  aeroporti  di
aviazione  generale,  nelle  aviosuperfici  e  nelle   elisuperfici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  20
agosto 2014, n. 192; 
  Visto  l'accordo  quadro  del  16  aprile  2008  tra  il  Ministero
dell'interno e il Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e
forestali; 
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  del  personale  del   Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; 
  Rilevato che le competenze  del  Corpo  forestale  dello  Stato  in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con
mezzi aerei degli stessi sono state attribuite al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, con particolare  riferimento  al  concorso  con  le
regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio  di  mezzi
da terra e aerei, al coordinamento delle operazioni  di  spegnimento,
d'intesa con le regioni, anche  per  quanto  concerne  l'impiego  dei
gruppi di volontariato antincendi (AIB),  e  la  partecipazione  alla
struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali; 
  Atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art.  9  del  citato  decreto
legislativo  19   agosto   2016,   n.   177,   occorre   disciplinare
l'individuazione, nell'ambito del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, del servizio antincendio boschivo e la  sua  articolazione  in
strutture   centrali   e   territoriali,   nonche'   l'attivita'   di
coordinamento dei Nuclei operativi speciali e  dei  Centri  operativi
antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato,  trasferita  al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e in relazione  al  trasferimento
dal Corpo forestale dello Stato al Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, di seguito denominato Corpo  nazionale,  delle  competenze  in
materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con
mezzi aerei degli stessi e delle relative risorse umane,  logistiche,
strumentali e finanziarie, disciplina: 
    a)  l'individuazione,  nell'ambito  del  Corpo   nazionale,   del
servizio antincendio boschivo e la  sua  articolazione  in  strutture
centrali e territoriali,  competenti,  altresi',  alla  gestione  dei
rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo; 
    b) l'attivita' di coordinamento dei nuclei operativi  speciali  e
dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo  forestale  dello
Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le direzioni regionali; 
    c) l'attivazione del servizio antincendio boschivo  in  relazione
alle risorse effettivamente  trasferite  dal  Corpo  forestale  dello
Stato al Corpo nazionale. 
  2. Il presente decreto disciplina,  altresi',  la  riorganizzazione
del servizio aereo del Corpo nazionale in relazione al  trasferimento
delle competenze e delle risorse di cui al comma 1, nonche' per  dare
attuazione a quanto disposto  dall'art.  18,  comma  4,  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 177.