IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  nel  testo
introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge  di  stabilita'  2013)»,  il
quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della  giustizia  la
fissazione della data a decorrere  dalla  quale  le  notificazioni  a
persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura  penale,  nei
procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti  di  appello,  debbano
avvenire esclusivamente per via  telematica  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata risultante da  pubblici  elenchi  o  comunque
accessibili alle pubbliche  amministrazioni,  secondo  la  normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  18  aprile
2011,  recante  «Regolamento  concernente  le  regole  tecniche   per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010  n.
24.»; 
  Verificata  la  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti informatici degli uffici  giudiziari  nella  Procura  della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila,  come  da
comunicazione   del   responsabile   per   i   Sistemi    informativi
automatizzati; 
  Rilevata  la  necessita'  di  dare  attuazione  a  quanto  previsto
dall'art. 16 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito  con
modificazioni dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  nel  testo
introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24  dicembre  2012,  n.
228, avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)» per  la
Procura della Repubblica presso  il  Tribunale  per  i  minorenni  de
L'Aquila, limitatamente al settore penale; 
  Dato atto di aver sentito l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  il
Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine  degli  avvocati
di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila,  Pescara,  Sulmona,  Teramo,
Vasto; 
 
                              E m a n a 
 
 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' accertata la funzionalita' dei servizi  di  comunicazione  di
cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge  24  dicembre
2012, n. 228, avente ad oggetto «Disposizioni per la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2013)» presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale  per  i
minorenni de L'Aquila; 
  2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le  notificazioni  a
persona diversa dall'imputato  a  norma  degli  articoli  148,  comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del Codice di procedura penale,  sono
effettuate esclusivamente per via telematica;