IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  104477  del  28  dicembre  2017,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del  2003,  ove  si  definiscono  per  l'anno
finanziario 2018 gli obiettivi,  i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  direttore  della  Direzione  seconda  del
Dipartimento medesimo e che, in caso  di  assenza  o  impedimento  di
quest'ultimo, le operazioni  predette  possano  essere  disposte  dal
medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza  di  delega
continuativa; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4, 11 e 12 del succitato decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre  2003,  n.  398  sopracitato,  in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  recante  il
«Codice  dei  contratti  pubblici»,  come  modificato   dal   decreto
legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in  particolare  l'art.  17,
comma 1, lettera e, ove si stabilisce che le disposizioni del  codice
stesso non si applicano ai contratti concernenti  servizi  finanziari
relativi   all'emissione,   all'acquisto,   alla   vendita   ed    al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in
particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  9
gennaio 2018 ammonta a 16.046 milioni di euro; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali 2,95% con  godimento  1°  settembre  2017  e  scadenza  1°
settembre 2038; 
  Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento  dei  citati
buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari  Banca
IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V.,  JP  Morgan  Securities
PLC e Royal Bank of Scotland PLC che opera con  il  nome  di  NatWest
Markets, al fine di ottenere la piu' ampia distribuzione del prestito
presso  gli  investitori   e   di   contenere   i   costi   derivanti
dall'accensione del medesimo; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' alla «Offering Circular» del 10 gennaio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con le seguenti caratteristiche: 
    importo: 9.000 milioni di euro; 
    decorrenza: 1° settembre 2017; 
    scadenza: 1° settembre 2038; 
    tasso di interesse: 2,95% annuo, pagabile in  due  semestralita',
il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito; 
    data di regolamento: 17 gennaio 2018; 
    dietimi d'interesse: 138 giorni; 
    prezzo di emissione: 99,766; 
    rimborso: alla pari; 
    commissione  di  collocamento:   0,215%   dell'importo   nominale
dell'emissione. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, la presente emissione e' soggetta alle clausole  di  azione
collettiva di cui ai «Termini  comuni  di  riferimento»  allegati  al
decreto medesimo (allegato A);