IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 luglio 2017, n. 468 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Parma e di Piacenza»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2017 che disposto l'estensione degli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2017, al territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini, stanziando la somma di euro 4.800.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare l'esecuzione dei primi interventi urgenti; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile anche nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 Estensione dei poteri del Commissario delegato 1. Al fine di contrastare la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Forli-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Reggio Emilia e di Rimini, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 468 del 21 luglio 2017, e' autorizzato a provvedere con i poteri e le modalita' di cui alla medesima ordinanza, integrando il piano degli interventi ivi previsto, anche per stralci, nei limiti delle risorse finanziare di cui all'art. 3 del presente provvedimento.