IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti; Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il quale dispone che il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio dello Stato e nei bilanci regionali, puo' stipulare, nell'ambito dei programmi regionali per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, Accordi di programma con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati; Visto l'art. 4, lettera b), della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, recante «Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 19 dicembre 2002 (rep. atti n. 1587/CSR), concernente la semplificazione delle procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito il 28 febbraio 2008 (rep. atti n. 65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e procedure per l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione dell'Accordo del 19 dicembre 2002; Visti gli articoli 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori; Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, che destina una quota pari a 100 milioni di euro alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale; Visto, altresi', il comma 2 del richiamato art. 5-bis del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il quale dispone che, ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita' e i tempi di attuazione delle citate disposizioni; Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 novembre 2017 (rep. atti n. 189/CSR); Considerato che l'intesa di cui al punto precedente e' stata espressa su una tabella di riparto della quota di 100 milioni di euro tra le Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, basata su un criterio che non tiene conto della popolazione residente; criterio che, pertanto si ritiene di non richiamare nel testo del presente decreto; Decreta: Art. 1 1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai fini della riqualificazione ed ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione, la quota pari a 100 milioni di euro e' ripartita tra le Regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, come da tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.