IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo  1988,  n.  67,  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 5-bis del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.
502, e successive modificazioni, il quale dispone  che  il  Ministero
della salute, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e nei
limiti delle disponibilita' finanziarie, iscritte nel bilancio  dello
Stato e  nei  bilanci  regionali,  puo'  stipulare,  nell'ambito  dei
programmi regionali per la realizzazione  degli  interventi  previsti
dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, Accordi  di  programma
con le Regioni e con altri soggetti pubblici interessati; 
  Visto l'art. 4, lettera b), della delibera CIPE n. 141 del 6 agosto
1999, recante «Regolamento concernente il riordino  delle  competenze
del CIPE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2  novembre
1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero  della
sanita' l'ammissione a  finanziamento  dei  progetti  in  materia  di
edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi
dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  19  dicembre  2002  (rep.  atti  n.
1587/CSR),  concernente  la  semplificazione  delle   procedure   per
l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano, sancito  il  28  febbraio  2008  (rep.  atti  n.
65/CSR), concernente la definizione delle modalita' e  procedure  per
l'attuazione dei programmi di investimenti in sanita', a integrazione
dell'Accordo del 19 dicembre 2002; 
  Visti gli articoli 1, comma 548, della legge 28 dicembre  2015,  n.
208, e  9,  comma  3,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  23
giugno 2014, n. 89, in materia di  acquisizione  di  beni  e  servizi
attraverso soggetti aggregatori; 
  Visto l'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18,  che  destina  una  quota  pari  a  100  milioni  di  euro   alla
riqualificazione e  all'ammodernamento  tecnologico  dei  servizi  di
radioterapia oncologica di ultima generazione nelle Regioni  Abruzzo,
Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia  e  Sardegna,
in  particolare  per  l'acquisizione  di  apparecchiature  dotate  di
tecnologia robotica o rotazionale; 
  Visto, altresi', il comma 2 del richiamato art.  5-bis  del  citato
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, il quale  dispone
che,  ai  fini   dell'effettivo   ammodernamento   dei   servizi   di
radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro  della
salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono definiti le modalita' e i  tempi  di  attuazione  delle
citate disposizioni; 
  Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni  di  cui  al
citato art. 5-bis,  del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 9 novembre 2017 (rep. atti n. 189/CSR); 
  Considerato che l'intesa  di  cui  al  punto  precedente  e'  stata
espressa su una tabella di riparto della quota di 100 milioni di euro
tra  le  Regioni  Abruzzo,  Molise,   Puglia,   Campania,   Calabria,
Basilicata, Sicilia e Sardegna, basata su un criterio che  non  tiene
conto della popolazione residente; criterio che, pertanto si  ritiene
di non richiamare nel testo del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  In  applicazione  di  quanto  previsto  dall'art.  5-bis,   del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.  18,  ai  fini  della
riqualificazione  ed  ammodernamento  tecnologico  dei   servizi   di
radioterapia oncologica di ultima generazione, la quota  pari  a  100
milioni di euro e' ripartita tra le Regioni Abruzzo, Molise,  Puglia,
Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, come  da  tabella
allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.