LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive  modificazioni
ed integrazioni; 
  Visto l'art.  40  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724  e  le
successive modificazioni ed integrazioni, in  cui  e'  previsto,  tra
l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento,  determini
in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad  essa  dovute  dai
soggetti sottoposti alla sua vigilanza  e  che  nella  determinazione
delle predette contribuzioni adotti  criteri  di  parametrazione  che
tengano conto dei  costi  derivanti  dal  complesso  delle  attivita'
svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti; 
  Viste le proprie delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre  2016
recanti  la  determinazione,   ai   sensi   del   citato   art.   40,
rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per  l'esercizio
2017 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio; 
  Vista la propria delibera n. 20232 del  20  dicembre  2017  con  la
quale sono stati individuati, per l'esercizio 2018, i soggetti tenuti
alla contribuzione; 
  Attesa la necessita' di stabilire, per l'esercizio 2018, la  misura
della contribuzione dovuta dai soggetti  individuati  nella  suddetta
delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                     Misura della contribuzione 
 
  1.  Il  contributo  dovuto,  per  l'esercizio  2018,  dai  soggetti
indicati nell'art. 1 della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017  e'
determinato nelle seguenti misure: 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art.1, lettere  a),
della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato  in  misura
pari ad € 4.165,00 maggiorato dello 0,49% dei ricavi  da  servizi  di
investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al
31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017,  sono
tratti  dalle  segnalazioni  di  vigilanza  redatte  ai  sensi  della
Circolare  della  Banca  d'Italia  n.  148  del  2  luglio  1991.  In
particolare sono considerate le  pertinenti  sotto  voci  della  voce
matrice 43962. La misura massima della contribuzione, e' correlata al
volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di
contribuzione: 
    per ricavi fino a 50.000.000, € 120.000,00; 
    per ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, € 140.000,00; 
    per ricavi oltre 100.000.000, € 160.000,00. 
  3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui  alle  lettere  b),  d)
[escluse le Societa' di gestione del risparmio aventi sede legale  in
Italia]  ed  e),  e'  computato  con  riferimento   al   numero   dei
servizi/attivita' di investimento autorizzati alla data del 3 gennaio
2018 [escluse la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione  e
la gestione di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1,
comma 5, lettere g) e g-bis) del  decreto  legislativo  n.  58/1998],
nelle seguenti misure: 
    a) un servizio/attivita' di investimento: € 4.165,00; 
    b) due servizi/attivita' di investimento: € 14.735,00; 
    c) tre servizi/attivita' di investimento: € 26.700,00; 
    d) quattro servizi/attivita' di investimento: € 36.110,00; 
    e) cinque servizi/attivita' di investimento: € 45.515,00; 
    f) sei servizi/attivita' di investimento: € 59.640,00. 
  4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera c),
della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato  in  misura
pari ad € 4.165,00 maggiorato del 3,39%  dei  ricavi  da  servizi  di
investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al
31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017,  sono
tratti  dalle  segnalazioni  di  vigilanza  redatte  ai  sensi  della
Circolare della  Banca  d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008.  In
particolare sono considerate le  pertinenti  sotto  voci  della  voce
matrice 40924. La misura massima della contribuzione, e' correlata al
volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di
contribuzione: 
    per ricavi fino a 10.000.000, € 120.000,00; 
    per ricavi oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000, € 140.000,00; 
    per ricavi oltre 20.000.000 e fino a 50.000.000, € 160.000,00; 
    per ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, € 180.000,00; 
    per ricavi oltre 100.000.000 e fino a 500.000.000, € 200.000,00; 
    per ricavi oltre 500.000.000, € 220.000,00. 
  5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera  d)  della
delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017, limitatamente  alle  Societa'
di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia, e'  computato
in misura pari ad € 4.165,00 maggiorato, dello 0,49%  dei  ricavi  da
servizi di investimento. I dati relativi  ai  ricavi  da  servizi  di
investimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso
del 2017, sono tratti dalle  segnalazioni  di  vigilanza  redatte  ai
sensi della Circolare della Banca d'Italia  n.  189  del  21  ottobre
1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci  delle
voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione  e'
correlata al volume dei ricavi da  servizi  di  investimento,  con  i
seguenti tetti di contribuzione: 
    per i ricavi fino a 50.000.000, € 120.000,00; 
    per i ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, € 140.000,00; 
    per i ricavi oltre 100.000.000, € 160.000,00. 
  6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera g),
della delibera n. 20232 del  20  dicembre  2017  e'  computato,  come
segue: 
    Quota fissa pari a € 4.800,00, per i  soggetti  autorizzati  alla
gestione collettiva maggiorata: 
      a) per i soggetti che offrono  al  pubblico  le  loro  quote  o
azioni a seguito del deposito  di  un  prospetto  informativo  di  un
importo di € 2.400,00 per ciascun fondo, ovvero,  ove  previsti,  per
ciascun comparto per i quali alla data del  3  gennaio  2018  sia  in
corso l'offerta al pubblico (fondi retail). Sono esclusi dal  computo
della maggiorazione due fondi/comparti. Sono  esclusi  parimenti  dal
computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi  una  o  piu'  classi
quotate; 
      b) per i soggetti per i quali l'offerta sia stata chiusa  negli
anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in  Italia  alla
data del 3 gennaio 2018 (fondi c.d. «a finestra») di €  1.692,00  per
ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto; 
      c) per i soggetti che commercializzano quote o  azioni  di  FIA
riservati a seguito dell'espletamento  nell'anno  precedente  di  una
procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43  del   decreto
legislativo n. 58/1998 di € 2.184,00 per ciascun  fondo  ovvero,  ove
previsti, per ciascun comparto gestito (fondi FIA riservati); 
      d) per i gestori iscritti nella sezione dell'Albo di  cui  agli
artt. 35, 35-ter e nell'elenco allegato di cui agli  artt.  41-bis  e
41-ter  del decreto  legislativo  n.  58/1998  (OICVM  e  FIA),   che
commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o
di terzi, secondo tariffe correlate  al  volume  commercializzato  in
Italia eccedente € 100.000, come segue: 
        oltre 100.000 e fino a 1.000.000, € 4.000,00; 
        oltre 1.000.000 e fino a 10.000.000, € 12.000,00; 
        oltre 10.000.000 e fino a 100.000.000, € 20.000,00; 
        oltre 100.000.000 e fino a 1.000.000.000, € 28.000,00; 
        oltre 1.000.000.000 e fino a 3.000.000.000, € 36.000,00; 
        oltre 3.000.000.000, € 42.000,00. 
  7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1,  lett.  j),
punti j1) e j2) della delibera n.  20232  del  20  dicembre  2017  e'
computato in ragione  del  numero  e  del  controvalore  dei  singoli
strumenti finanziari quotati o ammessi alla  negoziazione  alla  data
del 3 gennaio 2018. 
  A decorrere dall'anno 2014 sono  esentate  le  azioni  di  societa'
ammesse a quotazione sui  mercati  regolamentati  nazionali,  la  cui
capitalizzazione media  di  mercato  nel  periodo  intercorrente  tra
l'avvio  delle  negoziazioni  e  l'ultimo  giorno  di  borsa   aperta
dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata  inferiore
ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi  tre  anni
decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione. 
  La misura massima della contribuzione per ciascun emittente e' pari
ad € 680.400,00. 
  8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera k),
della delibera n.  20232  del  20  dicembre  2017  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione  alla
data del 3 gennaio 2018, come segue: 
    8.1. per le azioni ed i titoli di capitale, e' pari ad una  quota
fissa di € 3.500,00 per ogni strumento negoziato; 
    8.2. per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di
capitale, e' pari ad una quota fissa di € 450,00 per  ogni  strumento
negoziato. 
  La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente
e' pari ad € 140.000,00. 
  9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera m),
della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e' computato come segue: 
    9.1. comunicazioni di cui all'art. 1, lett. m), punto m1),  della
delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017,  per  le  quali  il  relativo
procedimento  amministrativo  concernente  il  prospetto  -  unico  o
tripartito - o il  prospetto  base  o  il  documento  d'offerta,  sia
estinto nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il  1°  gennaio
2018, e' pari ad una quota fissa di € 9.570,00; 
    9.2. comunicazioni di cui all'art. 1, lett. m), punto m2),  della
delibera n. 20232 del 20  dicembre  2017  per  le  quali,  a  seguito
dell'approvazione del prospetto - unico o  tripartito  -  ovvero  del
prospetto di base  ovvero  del  documento  di  offerta,  il  soggetto
proponente non abbia concluso l'offerta al pubblico, e' pari  ad  una
quota fissa di € 19.140,00; 
    9.3. offerte di cui all'art.1, lett. m), punto m3) della delibera
n. 20232 del 20 dicembre 2017: 
      a) offerte al pubblico di sottoscrizione e  vendita  aventi  ad
oggetto prodotti finanziari che comportino un  regolamento  a  pronti
determinato con riferimento  ad  uno  o  piu'  attivita'  finanziarie
sottostanti quali covered warrant o  certificates,  e'  pari  ad  una
quota fissa di € 22.600,00 per ciascun prospetto - unico o tripartito
- o prospetto base approvato,  maggiorata  di  €  1.950,00  per  ogni
offerta al pubblico  conclusa  avente  ad  oggetto  ciascun  prodotto
distintamente individuato (offerta di una singola  tranche  per  tale
intendendosi una singola serie di titoli, distintamente  individuati,
contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito)  emesso
a seguito di un prospetto approvato ovvero di  condizioni  definitive
riferite ad un prospetto base approvato; 
      b) offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di
sottoscrizione di prodotti finanziari (warrant) e' pari, per ciascuna
offerta, ad una quota fissa di € 22.600,00  maggiorata  nel  caso  di
offerta avente controvalore superiore ad €  500.000,  dello  4,61683%
del controvalore eccedente tale  importo.  La  misura  massima  della
contribuzione e' pari ad € 6.000.000,00 per ciascuna offerta; 
      c) offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi  dai
titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto  da  banche  di
cui all'art. 34-ter, comma 4, del regolamento Consob  n.  11971/1999,
e' pari ad una  quota  fissa  di  €  3.550,00  per  ciascuna  offerta
conclusa; 
      d) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita di  prodotti
finanziari, per le altre offerte pubbliche di acquisto  e/o  scambio,
per le offerte finalizzate alla quotazione di titoli di capitale,  e'
pari, per  ciascuna  offerta  conclusa,  ad  una  quota  fissa  di  €
22.600,00,  maggiorata,  nel  caso  di  offerta  avente  controvalore
superiore a € 13.000.000, dello 0,16880% del  controvalore  eccedente
tale importo, per la quota parte offerta al pubblico retail  e  dello
0,10997% del controvalore eccedente, per  la  quota  parte  collocata
presso  gli  investitori  istituzionali.  La  misura  massima   della
contribuzione e' pari a € 6.000.000,00 per ciascuna offerta; 
      9.4. offerte di cui all'art. 1,  lett.  m),  punto  m4),  della
delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017: ammissione alle  negoziazioni
su  mercati  regolamentati  di   strumenti   finanziari   comunitari,
precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto  base)  di
quotazione  e'  pari,  per  ciascuna  operazione  di  ammissione  non
abbinata ad una precedente o contestuale offerta al pubblico, ad  una
quota fissa di € 22.600,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero
per singola condizione definitiva di quotazione; 
      9.5. offerte di cui  all'art.1,  lett.  m),  punto  m5),  della
delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017: ammissione alle  negoziazioni
di strumenti finanziari  rivenienti  da  operazioni  di  integrazione
aziendale  (fusioni  o  scissioni),  precedute  dal  rilascio  di  un
giudizio  di  equivalenza,  e'  pari,  per  ciascuna  operazione   di
ammissione ad una quota fissa di € 14.850,00. 
  10. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui
al punto 9.3., lettera d), per controvalore dell'offerta  si  intende
il controvalore dell'offerta  rivolta  al  pubblico  retail  ed  agli
investitori istituzionali, finalizzato  all'ammissione  a  quotazione
dei  titoli  di  capitale.  Il  controvalore   e'   determinato   con
riferimento  al   prezzo   definitivo   dell'offerta   del   prodotto
finanziario ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato.
Per le offerte pubbliche di scambio il  controvalore  dell'operazione
e' costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per  le
offerte aventi ad  oggetto  cambiali  finanziarie  o  altri  prodotti
finanziari emessi sulla base di programmi di  emissione  annuali,  il
contributo e' computato sul controvalore effettivamente  collocato  e
comunque  nei  limiti  del  controvalore  complessivo  previsto   dal
programma  di  emissione  e  indicato  nel  prospetto   o   documento
informativo. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate  dal  pagamento
della contribuzione annuale  le  operazioni  di  offerta  finalizzate
all'ammissione a quotazione sui mercati  regolamentati  nazionali  di
cui  ai  precedenti  commi  per  le  quali  ricorrano   le   seguenti
condizioni: fatturato, anteriore  all'ammissione  a  negoziazione  di
proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in  base  al  bilancio
approvato relativo all'ultimo  esercizio  fiscale  rappresentato  nel
prospetto, ovvero dalla documentazione contabile  rilevante  ai  fini
dell'attribuzione della qualifica di  PMI;  offerta  al  pubblico  di
sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato. 
  11. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett.  n),
della delibera n. 20232 del 20 dicembre  2017  e'  determinato  nella
misura del 12,20% dell'ammontare  dei  ricavi  da  corrispettivi  per
incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e  sul
bilancio consolidato degli stessi Enti di interesse pubblico, nonche'
sui  bilanci  delle  societa'  controllate   incluse   nell'area   di
consolidamento degli Enti stessi. 
  12. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett.  s),
della delibera n.  20232  del  20  dicembre  2017  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle
seguenti misure: 
    a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 32.220,00; 
    b) da  n.  101  a  n.  1.000  strumenti  finanziari  trattati:  €
78.580,00; 
    c) da n. 1.001  a  n.  3.000  strumenti  finanziari  trattati:  €
118.510,00; 
    d) da n. 3.001  a  n.  5.000  strumenti  finanziari  trattati:  €
159.140,00; 
    e) da n. 5001  a  n.  10.000  strumenti  finanziari  trattati:  €
209.040,00; 
    f) oltre n. 10.001 strumenti finanziari trattati: € 271.750,00. 
  13. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett.  t),
della delibera n.  20232  del  20  dicembre  2017  e'  computato  con
riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle
seguenti misure: 
    a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: € 13.365,00; 
    b) da n. 101 a n. 200 strumenti finanziari trattati: € 22.815,00; 
    c) da n. 201 a n. 400 strumenti finanziari trattati: € 31.320,00; 
    d) da n. 401 fino a  n.  800  strumenti  finanziari  trattati:  €
40.230,00; 
    e) oltre n. 801 strumenti finanziari trattati: € 48.735,00. 
  14. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett.  w),
della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 e'  pari  ad  una  quota
fissa di € 2.360,00 a carico  di  tutti  i  soggetti  iscritti  negli
appositi elenchi  tenuti  dalla  Consob,  maggiorata  di  un  importo
variabile correlato al numero di  emittenti  che  abbiano  aderito  a
ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del  3  gennaio
2018 nelle seguenti misure: 
    a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: € 7.260,00; 
    b) da n. 101 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: € 9.680,00; 
    c) oltre n. 201 emittenti aderenti al servizio: € 12.100,00. 
  15. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett.  x),
della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 iscritti alla data del 3
gennaio 2018 e' pari a € 5.000,00 per ciascun servizio autorizzato.