IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista  la  direttiva  66/401/CEE  del   Consiglio   relativa   alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere; 
  Vista la direttiva 2016/2109/UE della Commissione, del 1°  dicembre
2016,  che  modifica  la  citata  direttive  per  cio'  che  concerne
l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie
Lolium x boucheanum Kunth; 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 105,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 218 del  17  settembre  2013,  concernente  il
regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  Europea»   e   in
particolare l'art. 35, comma 3; 
  Considerata la necessita' di recepire, in  via  amministrativa,  la
direttiva 2016/2109/UE e  conseguentemente  modificare  gli  allegati
della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065  per  cio'  che  concerne
l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie
Lolium x boucheanum Kunth; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato I, punto 2) Foraggere della legge 25  novembre  1971,
n. 1096, rubricato  «Sementi  di  generi  e  specie  di  cereali,  di
foraggere e di piante oleaginose e da fibra che  non  possono  essere
commercializzate  se  non  corrispondono  alle  categorie  «di   base
(elite)» o «certificate» e  come  tali  ufficialmente  controllate  e
certificate» e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.