IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere; Vista la direttiva 2016/2109/UE della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la citata direttive per cio' che concerne l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, comma 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea» e in particolare l'art. 35, comma 3; Considerata la necessita' di recepire, in via amministrativa, la direttiva 2016/2109/UE e conseguentemente modificare gli allegati della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 per cio' che concerne l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie Lolium x boucheanum Kunth; Decreta: Art. 1 1. L'allegato I, punto 2) Foraggere della legge 25 novembre 1971, n. 1096, rubricato «Sementi di generi e specie di cereali, di foraggere e di piante oleaginose e da fibra che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie «di base (elite)» o «certificate» e come tali ufficialmente controllate e certificate» e' sostituito dall'allegato I al presente decreto.