IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, comma 5; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2; Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed in particolare l'art. 6, commi 6 e 7; Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visti il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il decreto ministeriale 18 marzo 2005; Visti i decreti ministeriali in data 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree e delle lauree magistrali universitarie; Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei Paesi dell'area europea; Preso atto, in particolare, di quanto il comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. n. 9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma supplement; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 «Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attivita', a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987 «Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica» e successive modificazioni; Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle sedute del 30 novembre 2016, 19 aprile 2017, 22 giugno 2017 e 5 luglio 2017; Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nella seduta del 31 luglio 2017; Ritenuto opportuno procedere ad individuare la nuova classe di laurea in «Scienze culture e politiche della gastronomia» e la nuova classe di laurea magistrale in «Scienze economiche e sociali della gastronomia», in quanto contenenti una offerta formativa innovativa; Acquisiti i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 16 novembre 2017 ed il 7 novembre 2017; Decreta: Art. 1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea in «Scienze, culture e politiche della gastronomia» e di laurea magistrale in «Scienze economiche e sociali della gastronomia» di cui agli allegati, che ne costituiscono parte integrante. 2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale, come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e con le procedure di cui al decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea in «Scienze culture e politiche della gastronomia» ed alla classe di laurea magistrale in «Scienze economiche e sociali della gastronomia». Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe qualora le attivita' formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 40 crediti, per quanto riguarda i corsi di laurea, e 30 crediti, per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale. 3. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto. 4. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 e' subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dai relativi decreti attuativi.