IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
   Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente
la  semplificazione  fiscale   e   la   dichiarazione   dei   redditi
precompilata; 
  Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n.175 del 2014, che prevede che a decorrere dal 2015,  in
via   sperimentale,   l'Agenzia   delle   entrate,   utilizzando   le
informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi  da
parte di soggetti terzi e i dati contenuti  nelle  certificazioni  di
cui all'art.  4,  comma  6-ter,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente,
entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di  lavoro
dipendente e assimilati indicati agli articoli  49  e  50,  comma  1,
lettere a), c), c-bis),  d),  g),  con  esclusione  delle  indennita'
percepite dai membri del Parlamento europeo,  i)  ed  l),  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   la   dichiarazione
precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno  precedente,  che
puo' essere accettata o modificata; 
  Visto l'art. 3, comma 4, del richiamato decreto legislativo n.  175
del 2014, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze  sono  individuati  termini  e  modalita'  per   la
trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei  dati  relativi
alle spese che danno diritto a deduzioni  dal  reddito  o  detrazioni
dall'imposta diverse da quelle gia' individuate dallo stesso decreto; 
  Visto l'art. 15, comma 1, lettera i-quater), del citato Testo unico
delle imposte sui redditi, che prevede la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche  delle  erogazioni  liberali  a  favore
delle associazioni di promozione sociale; 
  Visto l'art. 15, comma 1.1, del citato Testo  unico  delle  imposte
sui redditi, che prevede, tra l'altro, la detrazione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche  delle  erogazioni  liberali  a  favore
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito
con modificazioni dalla legge 14 maggio 2015, n 80, che prevede,  tra
l'altro, la deduzione dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche
delle erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale di cui all'art. 10, commi 1, 8 e 9,  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a favore delle  associazioni  di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'art.
7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e a favore  delle
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la
tutela,  promozione  e  la  valorizzazione  dei  beni  di   interesse
artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 e delle fondazioni  e  associazioni  riconosciute
aventi per  scopo  statutario  lo  svolgimento  o  la  promozione  di
attivita'  di  ricerca  scientifica,  individuate  con  decreto   del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  adottato  su  proposta  del
Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   e    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio  2017,  n.  117,  recante  il
codice del Terzo settore, che prevede  il  riordino  e  la  revisione
organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore; 
  Visto, in particolare, l'art. 83 del citato decreto legislativo  n.
117 del 2017, che disciplina le detrazioni e deduzioni relative  alle
erogazioni liberali  a  favore  degli  Enti  del  Terzo  settore  non
commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del medesimo decreto nonche'
di quelle a favore degli altri enti del  Terzo  settore  indicati  al
comma 6 alle condizioni ivi previste; 
  Visto l'art. 104, comma 1, dello stesso decreto legislativo n.  117
che stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 77,  78,  81,
82, 83 e 84, comma 2, 85, comma 7, e dell'art. 102, comma 1,  lettere
e), f) e g), si applicano in via transitoria a decorrere dal  periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino al
periodo d'imposta di entrata in vigore delle disposizioni di  cui  al
titolo X secondo quanto indicato al comma 2, alle Organizzazioni  non
lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  negli   appositi
registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri
di cui alla legge 11 agosto 1991, n.  266,  e  alle  associazioni  di
promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle
Provincie autonome di Trento e Bolzano  previsti  dall'art.  7  della
legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei
dati personali, reso in data 11 gennaio 2018, ai sensi dell'art. 154,
comma 4, del decreto legislativo n. 196, del 2003; 
  Considerato che le erogazioni  liberali  richiamate  sono  tra  gli
oneri detraibili e deducibili che ricorrono  con  maggiore  frequenza
nelle dichiarazioni dei redditi e che, con riferimento a tali  oneri,
occorre individuare i termini e  le  modalita'  per  la  trasmissione
telematica dei relativi dati all'Agenzia delle entrate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Trasmissione telematica dei dati riguardanti 
                       le erogazioni liberali 
 
  1. Ai fini della elaborazione della dichiarazione  dei  redditi  da
parte dell'Agenzia delle entrate, con riferimento  ai  dati  relativi
agli anni d'imposta 2017,  2018  e  2019,  in  via  sperimentale,  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art.  10,
commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  le
associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7  della  legge  7
dicembre 2000, n. 383,  le  fondazioni  e  associazioni  riconosciute
aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione
dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico  di  cui  al
decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.  42,  e  le  fondazioni  e
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo  svolgimento
o la promozione di attivita' di ricerca scientifica, individuate  con
decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  adottato  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca,   trasmettono
telematicamente all'Agenzia delle entrate, in via facoltativa,  entro
il 28 febbraio dell'anno successivo  a  quello  di  riferimento,  una
comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali  in
denaro deducibili e  detraibili,  eseguite  nell'anno  precedente  da
persone fisiche. 
  2. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso  al
31 dicembre  2017,  alle  erogazioni  eseguite  nei  confronti  delle
Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui  all'art.  10
del decreto legislativo 4  dicembre  1997,  n.  460,  iscritte  negli
appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte  nei
registri  di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e  delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei  registri  nazionali,
regionali e delle provincie autonome di  Trento  e  Bolzano  previsti
dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000,  n.  383,  si  applicano  le
disposizioni previste dall'art. 83 del decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 117. 
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2  comunicano  l'ammontare  delle
erogazioni liberali effettuate tramite banca o ufficio postale ovvero
mediante gli altri sistemi di pagamento  previsti  dall'art.  23  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l'indicazione dei dati
identificativi dei soggetti eroganti. 
  4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2  comunicano  l'ammontare  delle
erogazioni   liberali   restituite    nell'anno    precedente,    con
l'indicazione del soggetto a favore del quale e' stata effettuata  la
restituzione e dell'anno nel quale  e'  stata  ricevuta  l'erogazione
rimborsata. 
  5.  Considerata  la  sperimentalita'  dell'adempimento,  non   sono
applicabili le sanzioni di cui all'art. 3, comma 5-bis,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2014, n.  175,  a  meno  che  l'errore  nella
comunicazione  dei  dati  non  determini  un'indebita  fruizione   di
detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. 
  6.  Al  termine  del  periodo  di  sperimentazione,  verificati   i
risultati ottenuti, con  successivo  decreto  saranno  individuati  i
termini e le modalita' di trasmissione telematica  all'Agenzia  delle
entrate, a regime, dei dati relativi  alle  erogazioni  liberali  che
danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta.