IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto in  particolare  l'art.  5,  commi  4-ter  e  4-quater  della
medesima legge n. 225/1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  novembre  2015,
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data del medesimo  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza del grave movimento franoso verificatosi  nel  Comune  di
Calatabiano (Catania) il giorno 24 ottobre 2015 e del  danneggiamento
dell'acquedotto Fiumefreddo, principale fonte idrica  del  Comune  di
Messina; 
  Viste le ordinanze  del  capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 295 del 7 novembre 2015, n. 297 del 13 novembre 2015  e  n.
443 del 31 marzo 2017; 
  Vista la nota della Regione siciliana prot. 66060 del  28  novembre
2017 con cui il dirigente  generale  del  Dipartimento  regionale  di
protezione civile  ha  trasmesso  al  Dipartimento  della  protezione
civile un quadro delle attivita' svolte  ed  ha  chiesto  la  proroga
della vigenza della contabilita' speciale n. 5982, al fine di portare
a compimento gli adempimenti di competenza; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992,
con cui  consentire  la  prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione siciliana con nota del 25  gennaio
2018; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
  1. Per consentire l'espletamento delle attivita' di competenza  del
soggetto  attuatore  della  Regione  siciliana,  nominato  ai   sensi
dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
443 del 31 marzo 2017, titolare della contabilita' speciale n.  5982,
il termine di vigenza della predetta contabilita' speciale e' fissato
al 31 marzo 2018. 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli