IL CAPO DIPARTIMENTO 
                PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
                     del Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
 
  Visto l'art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018 - legge  27
dicembre 2017, n. 205 -  che  prevede  l'attribuzione  alle  province
delle regioni a statuto ordinario di un contributo pari a 317 milioni
di euro, per l'anno 2018, di 110 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021,
per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art.  1  della
legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Considerato che il citato art. 1, comma 838, della legge n. 205 del
2017  prevede  che  le  risorse  siano  attribuite  con  decreto  del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze, secondo criteri e importi  da  definire,  su  proposta
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), previa intesa in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da conseguire  entro  il
31 gennaio 2018; 
  Vista l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 7 febbraio 2018 in merito ai criteri  e  agli
importi del riparto del predetto contributo, pari a  317  milioni  di
euro, a favore delle province delle regioni a statuto ordinario,  che
recepisce  la  proposta  dell'UPI,  con  annessa  nota  metodologica,
limitatamente all'anno 2018; 
  Rilevato che, invece, per quanto attiene  gli  anni  2019,  2020  e
successivi l'UPI non ha presentato  analoga  proposta  in  merito  ai
criteri e agli importi del riparto del predetto  contributo,  pari  a
110 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e  2020,  e  a  180
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021; 
  Considerato che lo stesso art. 1, comma 838, della legge n. 205 del
2017 prevede che, qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non  sia
stata presentata alcuna proposta, il decreto  e'  comunque  adottato,
entro il 10 febbraio 2018, ripartendo il  contributo  in  proporzione
alla differenza per ciascuno degli enti  interessati,  ove  positiva,
tra l'ammontare della riduzione della spesa corrente  indicato  nella
tabella  1  allegata  al  decreto-legge  24  aprile  2017,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,  al
netto della riduzione della spesa di personale di cui  al  comma  421
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e  l'ammontare  dei
contributi di cui all'art. 20 e del contributo annuale  di  cui  alla
tabella 3 del medesimo decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  nonche'
alle tabelle F e G allegate al decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 10 marzo 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  123  del  29  maggio  2017.  Ai  fini  della
determinazione della differenza di cui al periodo precedente per  gli
anni 2019 e successivi si tiene conto dell'importo  non  piu'  dovuto
dalle province del versamento previsto sino all'anno  2018  dall'art.
47  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,  negli  importi
indicati nella tabella 2 allegata al citato decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50; 
  Ritenuto che, al fine di consentire alle  Province  interessate  la
predisposizione dei bilanci di previsione  per  gli  anni  2018-2020,
occorre necessariamente definire la ripartizione  del  contributo  in
parola anche per gli  anni  2019  e  2020  sulla  base  del  criterio
previsto in assenza di proposta dell'UPI, come sopra evidenziato; 
  Ritenuto  che  la  ripartizione  del   contributo   relativo   alle
annualita' 2021 e successive possa essere rinviata ad  un  successivo
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottarsi in tempi brevi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto a favore delle province delle regioni a statuto ordinario del
  contributo di 317 milioni di euro, per l'anno 2018, per l'esercizio
  delle funzioni fondamentali 
 
  1. Il contributo di 317 milioni di euro, per l'anno 2018,  previsto
dall'art. 1, comma 838, della legge di bilancio 2018 - legge  n.  205
del 2017 - a favore delle province delle regioni a statuto  ordinario
per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'art. 1  della
legge 7 aprile 2014, n. 56, e' ripartito secondo i  criteri  indicati
nella nota metodologica - riferita soltanto all'anno 2018  -  di  cui
all'allegato 1, e nelle quote indicate nell'allegato 2.