IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo
relativo ad un  programma  internazionale  per  l'energia  firmato  a
Parigi il  18  novembre  1974  da  realizzarsi  attraverso  l'Agenzia
internazionale per l'energia (A.I.E.); 
  Vista la direttiva comunitaria 2009/119/CE del  14  settembre  2009
che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  e
abroga le direttive 73/238/CEE  e  2006/67/CE  nonche'  la  decisione
68/416/CEE, con effetto al 31 dicembre 2012; 
  Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la
direttiva 2009/119/CE sopra citata ed in particolare l'art. 3,  comma
1, il  quale  dispone  che  le  scorte  petrolifere  di  sicurezza  e
specifiche del Paese siano determinate annualmente  con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero
dello sviluppo economico; 
  Vista  la  legge  29  luglio  2015,  n.   115,   Disposizioni   per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014, ed in particolare l'art.  25
recante «Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere.
Procedura di infrazione n. 2015/4014», che prevede la possibilita' di
ampliare la tenuta  delle  scorte  all'estero  anche  per  le  scorte
specifiche non attribuite all'OCSIT; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  20
febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana  del  28  febbraio  2017,  n.  49,  di  determinazione   dei
quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza  e  specifiche  di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2017; 
  Visto il decreto direttoriale DGSAIE del 23 maggio  2013  ai  sensi
dell'art. 25, comma 5 del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.
249, relativo alle procedure per la detenzione delle scorte in  altri
Paesi dell'Unione  europea  e  delle  scorte  tenute  sul  territorio
nazionale  per  conto  di  altri  Paesi  dell'Unione  europea  e   il
successivo decreto  direttoriale  DGSAIE  del  23  novembre  2015  di
aggiornamento delle procedure  di  deleghe  di  tenuta  delle  scorte
obbligatorie di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi a valere
dal 1° aprile 2016; 
  Vista la comunicazione dell'Agenzia  internazionale  per  l'energia
(A.I.E.) del 16 febbraio 2018,  che  riporta  le  importazioni  nette
dell'Italia dell'anno 2017, pari a 43.489.000 tep di  cui  10.723.000
tep corrispondono a  90  giorni  di  importazioni  nette  giornaliere
medie; 
  Vista la comunicazione dell'Agenzia  internazionale  per  l'energia
(A.I.E.) del 16 febbraio 2018 che riporta i consumi finali dei  Paesi
membri  dell'AIE  dell'anno   2017,   definendo   per   l'Italia   il
quantitativo di 55.122.000 tonnellate  equivalenti  di  petrolio,  di
seguito  denominate  tep,  di  cui  9.212.170  tep  corrispondono   a
sessantuno giorni di consumo nazionale; 
  Visto il documento  Applicativo  scorte  petrolifere -  Regolamento
versione 1.2 del  maggio  2013,  pubblicato  nel  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico,  che  disciplina  lo  scambio  di
informazioni  e  comunicazioni  tra  il  Ministero   dello   sviluppo
economico  e  gli  operatori  economici   mediante   la   piattaforma
informatica realizzata ai sensi dell'art. 12,  comma  3  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249; 
  Considerato che tale  piattaforma  informatica  e'  operativa,  per
conto del Ministero  dello  sviluppo  economico -  DGSAIE,  sul  sito
internet  dell'Organismo  centrale  di  stoccaggio  italiano  (OCSIT)
all'indirizzo https://mise.ocsit.it/scorte/ 
  Ritenuta la  necessita'  di  procedere  alla  determinazione  delle
scorte petrolifere di sicurezza e specifiche per il corrente anno  ed
all'imposizione dell'obbligo ai soggetti ad  esso  tenuti  in  virtu'
della normativa in premessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza
  e specifiche di petrolio greggio e/o di  prodotti  petroliferi  per
  l'anno scorta 2018 
 
  1. L'anno scorta 2018 inizia il 1° aprile 2018 e termina alla  data
di  inizio  del  successivo  anno  scorta  individuata  dal   decreto
ministeriale che stabilisce l'imposizione degli  obblighi  di  scorta
per l'anno scorta 2019. 
  2. Avendo verificato dalla  documentazione  dell'A.I.E.  citata  in
premessa che, utilizzando le metodologie di cui agli allegati I e  II
del decreto legislativo citato, con  riferimento  all'anno  2017,  il
valore  di  90  giorni  di  importazioni  nette   giornaliere   medie
corrisponde a 10.723.000 tep e che il valore di 61 giorni di  consumo
interno giornaliero medio  corrisponde  a  9.212.170  tep,  in  forza
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.
249, che dispone che il livello di scorte di  sicurezza  equivale  al
quantitativo maggiore tra quello corrispondente a novanta  giorni  di
importazioni nette giornaliere medie o a sessantuno giorni di consumo
interno giornaliero medio, le  scorte  per  l'anno  scorta  2018,  da
costituire e mantenere stoccate,  sono  calcolate  sulla  base  delle
importazioni nette giornaliere medie. 
  3. Utilizzando il metodo riportato nell'allegato III.2 del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, e tenuto conto della necessita'
di raggiungere i livelli  di  scorta  fissati  a  carico  dell'Italia
dall'Agenzia internazionale per  l'energia,  ai  sensi  dell'art.  4,
comma 4, del medesimo decreto legislativo, si  riportano  i  seguenti
valori  necessari  a  determinare  la  ripartizione  dell'obbligo  di
mantenimento delle scorte di sicurezza e specifiche  tra  i  soggetti
obbligati  di  cui  all'art.  3,  comma  7   dello   stesso   decreto
legislativo, di seguito denominati soggetti obbligati: 
    a) l'ammontare complessivo di scorte  di  sicurezza  di  petrolio
greggio e/o di prodotti  petroliferi,  valore  a),  da  costituire  e
mantenere stoccato per l'Italia, per l'anno  scorta  2018,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo  31  dicembre  2012,  n.
249, e' determinato  in  complessive  10.723.000  tep  equivalenti  a
novanta giorni di importazioni nette  giornaliere  medie  dell'Italia
nell'anno 2017; 
    b) sulla base delle  dichiarazioni  effettuate  dai  titolari  di
depositi fiscali di prodotti energetici, a norma dell'art. 3, comma 8
e dell'art. 7, comma 6, del medesimo decreto legislativo, utilizzando
le metodologie ed i coefficienti riportati nell'allegato III.1  dello
stesso decreto legislativo, il valore dell'aggregato totale Italia di
immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo di cui  all'art.
3, comma 7, dello stesso decreto legislativo, di  seguito  denominati
prodotti  soggetti  all'obbligo,  valore  b),   e'   determinato   in
44.448.847 tep; 
    c) l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni  tep  di
immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, valore c),  che
ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno scorta 2018
e' determinato pari a 0,2412. 
  4. La contabilizzazione del livello delle  scorte  complessivamente
detenuto per l'anno scorta 2018 e' effettuata con il metodo riportato
nell'allegato III.1 lettera a) del decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 249, includendo tutte  le  scorte  di  prodotti  petroliferi
identificati nell'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 1099/2008 e successive modifiche. 
  5. Sulla  base  delle  dichiarazioni  effettuate  dai  titolari  di
depositi fiscali di prodotti energetici,  si  rileva  che  il  totale
dell'immesso in  consumo  comprensivo  del  GPL  e  dei  quantitativi
ricadenti in franchigia e  quindi  esclusi  dall'obbligo  di  scorta,
nell'anno 2017 e' stato pari a 45.290.363 tonnellate.