IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto l'art. 87 del decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112
recante «Conferimento di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni ed agli enti locali,  in  attuazione  del  capo  I
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi
urgenti per le aree  a  rischio  idrogeologico  molto  elevato  e  in
materia di protezione civile, nonche' a favore  di  zone  colpite  da
calamita' naturali», convertito, con modificazioni,  nella  legge  11
dicembre 2000, n. 365; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7  maggio
2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei  lavori
pubblici al  Ministero  dell'ambiente  la  Direzione  generale  della
difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia  di  gestione  e
tutela delle risorse idriche; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio 28 luglio 2004 recante «Linee guida per la predisposizione
del bilancio  idrico  di  bacino,  comprensive  dei  criteri  per  il
censimento delle utilizzazioni in  atto  e  per  la  definizione  del
minimo deflusso vitale, di cui all'art.  22,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 152 del 1999»; 
  Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  «Norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»; 
  Visto in particolare l'art. 4, comma 1, e  gli  articoli  17  e  18
della legge n. 183 del 1989, concernenti le modalita' di approvazione
dei piani di bacino nazionali, nonche' il comma 6-ter  dell'art.  17,
che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere  redatti
ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi  a  settori
funzionali; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n.  179,  recante  «Disposizioni  in
materia di ambiente»; 
  Visto il decreto legislativo del 3  aprile  2006  n.  152,  recante
«Norme in materia ambientale»; 
  Visto il decreto-legge 12 maggio  2006,  n.  173,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  12  luglio  2006,  n.  228,  che  proroga
l'entrata  in  vigore  della  parte  seconda   del   citato   decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto l'art. 170, comma 2-bis, e del decreto legislativo n. 152 del
2006, secondo il quale «le Autorita' di bacino, di cui alla legge  18
maggio 1989, n. 183, sono prorogate, fino alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui
al comma 2 dell'art. 63 del presente decreto»; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.
208, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge
27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia  di
risorse idriche e di protezione dell'ambiente»; 
  Visto l'art. 1 del citato decreto-legge n. 208 del 2008 che,  nelle
more della costituzione dei distretti idrografici, dispone la proroga
delle Autorita' di bacino fino all'entrata in vigore del decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'art.  63
del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto  il  decreto  legislativo  10  dicembre  2010,  n.  219,   di
«Attuazione  della  direttiva  2008/105/CE  relativa  a  standard  di
qualita' ambientale nel settore della politica delle  acque,  recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle   direttive   82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della  direttiva  2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva  2000/60/CE,  specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio  dello  stato  delle
acque», e, in particolare, l'art. 4 «Disposizioni transitorie»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2013, con il quale e' stato  approvato  il  primo  Piano  di
gestione del distretto idrografico del bacino del fiume  Po  (PdGPo),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 25 maggio 2013; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di   risorse   naturali»,   e   in
particolare l'art. 51, che ha introdotto nuove «Norme in  materia  di
Autorita' di bacino»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto
1989, recante «Costituzione dell'Autorita' di bacino del fiume Po»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25  ottobre  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  27  del   2   febbraio   2017,   recante   «Disciplina
dell'attribuzione  e  del  trasferimento  alle  Autorita'  di  bacino
distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi  comprese
le sedi, e finanziarie delle Autorita' di bacino, di cui  alla  legge
18 maggio 1989, n. 183»; 
  Vista la deliberazione n. 2 del 19 luglio  2007  con  la  quale  il
Comitato istituzionale dell'Autorita'  di  bacino  del  fiume  Po  ha
adottato «Criteri per l'elaborazione del progetto di  Piano  stralcio
per la gestione del bilancio idrico del bacino idrografico del  fiume
Po»; 
  Vista la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, con la  quale  il
Comitato Istituzionale dell'Autorita'  di  Bacino  del  fiume  Po  ha
adottato il «Piano di gestione del distretto idrografico  del  bacino
del fiume Po» (PdGPo) in adempimento delle  disposizioni  comunitarie
di cui all'art. 13 della direttiva CE 23 ottobre 2000, n. 60 ai sensi
dell'art. 1 comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 208 del 2008; 
  Vista la deliberazione n. 1  del  23  dicembre  2013  del  Comitato
Istituzionale  dell'Autorita'  di  bacino  del  fiume   Po,   recante
«Direttiva 2000/60/CE e decreto legislativo n. 152 del 2006  -  Ciclo
di pianificazione 2015-2021 - Adozione dell'atto di indirizzo per  il
coordinamento dei Piani di Tutela delle acque e  degli  strumenti  di
programmazione regionale con  il  Piano  di  gestione  del  distretto
idrografico del fiume Po» (PdGPo); 
  Visto il decreto n. 131 del 15 luglio 2015 del Segretario  generale
dell'Autorita' di bacino del fiume Po, recante «Art. 66, comma 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: avvio della  procedura  di
adozione  del  Piano  stralcio  del  bilancio  idrico  del  distretto
idrografico padano (PBI) - pubblicazione di schema  del  progetto  di
Piano stralcio, ai  fini  della  partecipazione  attiva  delle  parti
interessate»; 
  Vista la deliberazione n. 7  del  17  dicembre  2015  del  Comitato
istituzionale dell'Autorita' di bacino del fiume  Po,  recante  «Art.
13, paragrafo 7, direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000,  n.  60  e
articoli 65 e seguenti e 117 del decreto legislativo 23 aprile  2006,
n. 152 - Adozione del Piano di gestione del distretto idrografico del
fiume  Po.  Riesame  e  aggiornamento  al  2015  per  il   ciclo   di
pianificazione 2015 - 2021»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
ottobre 2016,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  6
febbraio 2016, con il quale e' stato approvato il  secondo  Piano  di
gestione  del  distretto  idrografico  del  fiume  Po -   riesame   e
aggiornamento al 2015; 
  Vista la deliberazione n. 8 del 7 dicembre 2016  con  la  quale  il
Comitato istituzionale dell'Autorita'  di  Bacino  del  fiume  Po  ha
adottato  il  «Piano  stralcio  del  bilancio  idrico  del  distretto
idrografico padano (PBI)» in adempimento delle  disposizioni  di  cui
all'art. 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
  Considerato che per le scelte effettuate per la strutturazione  del
Piano del  bilancio  idrico  e  del  relativo  programma  di  misure,
nell'ambito  del  rapporto  ambientale  del  Piano  di  gestione  del
distretto idrografico del bacino del fiume  Po  (PdGPo)  -  2015,  e'
contemplato il  tema  del  bilancio  idrico  (inquadrato  come  «Tema
strategico  3»),  rispetto  a  tutte  le  componenti  di  valutazione
ambientale strategica - VAS ed ai contenuti richiesti ai sensi  degli
articoli 13, comma 5, e 14 del decreto legislativo 152 del 2006; 
  Considerato che detto rapporto ambientale,  unitamente  agli  altri
contenuti previsti dalla normativa vigente, e' stato  inoltrato  alla
commissione VIA/VAS per l'espressione del parere motivato,  con  nota
4236/PU 4.1 del 18 giugno 2015, in  esito  alla  quale,  in  data  27
aprile 2016 con decreto n. 103, il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto  con  il  Ministro  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, ha espresso il parere
motivato valutazione ambientale strategica - VAS; 
  Considerato che l'adozione del sopra citato decreto del  Segretario
generale dell'Autorita' di bacino del fiume Po, n. 131 del 15  luglio
2015 costituisce un adempimento conforme  alla  disciplina  stabilita
dall'art. 66 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per la procedura
di adozione del Piano di  bacino  distrettuale  e  degli  stralci  di
settore in cui esso si articola; 
  Tenuto conto che la suddetta procedura prevede, altresi', al citato
art. 66, comma 1, che, prima della  loro  approvazione,  i  Piani  di
bacino siano sottoposti a valutazione ambientale strategica - VAS  in
sede statale, secondo la procedura prevista nella parte  seconda  del
citato decreto legislativo n. 152 del 2006; 
  Considerato che ai sensi degli articoli 65, comma 8, e 66, comma  1
del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano stralcio del bacino
idrico  del  distretto   idrografico   padano   (PBI)   deve   essere
assoggettato alla procedura di valutazione  ambientale  strategica  -
VAS in sede statale, senza necessita' della  preventiva  verifica  di
assoggettabilita' di cui all'art. 12 del decreto legislativo citato; 
  Considerato che il Piano Stralcio del bilancio idrico del distretto
idrografico padano (PBI) e' una delle  misure  urgenti  di  cui  agli
indirizzi attuativi generali del Piano di gestione, stabilite in sede
di adozione del Piano  di  gestione  del  distretto  idrografico  del
bacino del fiume Po (PdGPo) - 2010 e rappresenta una fase sequenziale
e correlata di questo,  diretta  all'attuazione  degli  articoli  56,
comma 1, lettera f), e 77, comma 10, del decreto legislativo  n.  152
del 2006, al fine del contenimento dei  fenomeni  di  risalita  delle
acque  marine  nei  rami  del  Delta  del  Po  e   del   rischio   di
compromissione  per  le  falde  idriche  sotterranee  determinati  da
circostanze eccezionali e ragionevolmente imprevedibili; 
  Considerato che tale Piano di gestione  del  distretto  idrografico
del bacino del fiume  Po  (PdGPo)  e'  stato  sottoposto,  nella  sua
interezza,  anche  con  riguardo  alle  suddette  misure  urgenti,  a
procedura  di  valutazione  ambientale  strategica  prima  della  sua
approvazione definitiva; 
  Considerato che i contenuti del Piano stralcio del bilancio  idrico
del distretto idrografico padano (PBI), afferenti al «Tema Strategico
3», sono stati gia' oggetto del  rapporto  ambientale  del  Piano  di
gestione del distretto idrografico del bacino del fiume Po (PdGPo)  -
2015; 
  Considerato che le misure del Piano stralcio  del  bilancio  idrico
del distretto idrografico  padano  (PBI)  sono  gia'  ricomprese  nel
programma di misure del Piano di gestione del  distretto  idrografico
del bacino del fiume Po (PdGPo) - 2015, rispetto a cui la commissione
VIA/VAS nazionale si e' espressa, in conformita' all'art.  15,  comma
1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con il parere motivato di
cui al decreto n. 103 del 27 aprile 2016 del Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare; 
  Vista la nota prot.  n.  5748/5.2  del  5  ottobre  2016,  con  cui
l'Autorita' di bacino ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare se, in relazione al  Piano  stralcio
del bilancio  idrico  del  distretto  idrografico  padano  (PBI),  la
disposizione di cui all'art. 66, comma 1, del decreto legislativo  n.
152 del 2006 possa ritenersi gia'  soddisfatta  dall'espressione  del
citato parere motivato valutazione ambientale strategica in ordine al
Piano di gestione del distretto idrografico del bacino del  fiume  Po
(PdGPo)  o  se,  al  contrario,  sia  necessario  avviare  una  nuova
procedura prima dell'approvazione definitiva del presente Piano; 
  Visto il parere n. 2329 del 3 marzo 2017 espresso dalla Commissione
tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  VIA/VAS  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  secondo  cui
il «Piano del bilancio idrico (art. 95 del decreto legislativo n. 152
del 2006) relativo alle misure di attuazione in  ambito  distrettuale
del PdGPo» non deve essere sottoposto alla procedura  di  valutazione
ambientale strategica; 
  Vista la nota prot. DVA.U.5944 del  13  marzo  2017  con  la  quale
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
ritenuto che il Piano stralcio  del  bilancio  idrico  del  distretto
idrografico padano, relativo alle  misure  di  attuazione  in  ambito
distrettuale del Piano di  gestione  del  distretto  idrografico  del
bacino del fiume Po (PdGPo) non deve essere sottoposto alla procedura
di valutazione ambientale strategica; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
di Bolzano, espresso nella seduta del 25 maggio 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
seduta dell'11 dicembre 2017; 
  Su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio e del mare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il Piano stralcio del bilancio idrico del distretto
idrografico del fiume Po (PBI), adottato dal  Comitato  Istituzionale
dell'Autorita' di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 8  del  7
dicembre 2016. 
  2. Il Piano stralcio del bilancio idrico del distretto  idrografico
del fiume Po (PBI) si compone dei seguenti elaborati: 
    a) Relazione Generale: 
      Allegato 1 alla Relazione Generale: Bilancio  idrico  dell'asta
del fiume Po; 
      Allegato  2  alla  Relazione  Generale:   Uso   dell'acqua   in
agricoltura nel distretto del Po; 
      Allegato 3 alla Relazione Generale: Piano per la gestione delle
siccita' e direttiva magre; 
      Allegato 4  alla  Relazione  Generale:  Drought  Early  Warning
System Po - Sistema di modellistica di distretto; 
      Allegato 5 alla Relazione Generale: Misure del Piano; 
      Allegato  6  alla  Relazione  Generale:  Sintesi  delle  misure
adottate in materia di informazione e consultazione pubblica.