IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli  11,
12,  13  e  18  recanti  disposizioni  relative  alle  attivita'   di
stoccaggio  di  gas  naturale  e  di  fornitura  ai   clienti   della
modulazione dei consumi; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla  determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi  di  stoccaggio  minerario,  strategico  e   di   modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di  concessioni  di
coltivazione delle relative esigenze  di  stoccaggio  minerario,  dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento  delle  capacita'
di stoccaggio  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  adozione  di
direttive transitorie per assicurare il ciclo  di  riempimento  degli
stoccaggi  nazionali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128; 
  Vista  la  direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio relativa a norme comuni per  il  mercato  interno  del  gas
naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  di  seguito
«decreto  legislativo  n.  93  del  2011»  recante  attuazione  delle
direttive 2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE,  relative  a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di  gas  e  di  energia  elettrica,
nonche'  abrogazione  delle  direttive   2003/54/CE   e   2003/55/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148
del 28 giugno 2011; 
  Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93  del
2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico  e  di
modulazione; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art.  38,  comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito  con  legge  7
agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n.  1  del
2012»; 
  Visto l'art. 38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del
Consiglio  concernente  misure  volte  a   garantire   la   sicurezza
dell'approvvigionamento di gas; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  sulla  strategia
dell'Unione europea  riguardante  il  GNL  e  lo  stoccaggio  di  gas
naturale del 16 febbraio 2016; 
  Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in  data
5 febbraio 2018 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi  standard
il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2018-2019,
come per il precedente anno contrattuale; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo  del
23 maggio 2000,  n.  164,  sussiste  l'obbligo  di  gestire  in  modo
coordinato e integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio  di
working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono,  al  fine  di
garantire l'ottimizzazione delle capacita' stesse; 
  Considerato che, in applicazione alle  disposizioni  dell'art.  12,
comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  per  l'anno
contrattuale di stoccaggio 2018-2019  lo  spazio  per  lo  stoccaggio
minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni
minerarie per la produzione di gas naturale e' stato di 151,3 milioni
di metri cubi standard; 
  Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra indicata
che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio e'  da
destinare  a  prodotti  che  amplino   l'offerta   di   flessibilita'
nell'ambito del servizio di stoccaggio; 
  Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio
in un prodotto di modulazione e di altri prodotti anche  al  fine  di
ampliare l'offerta di flessibilita'; 
  Ritenuto necessario,  al  fine  di  estendere  a  piu'  servizi  di
stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' previste per
il settore dello stoccaggio  del  gas  naturale  secondo  logiche  di
mercato,  confermare  le  procedure  di  allocazione   concorrenziali
espresse nel decreto ministeriale del 6  febbraio  2015  in  tema  di
stoccaggio  di  modulazione  in   applicazione   dell'art.   14   del
decreto-legge n. 1 del 2012, anche per l'allocazione dei  servizi  di
capacita' pluriennale nonche' di servizi  che  amplino  l'offerta  di
flessibilita'; 
  Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi
del art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del  14
febbraio 2017, risultano gia' allocati  502  milioni  di  metri  cubi
standard; 
  Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela  dei  clienti  di  cui
all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di
modulazione  secondo  un  prodotto  stagionale  con  un  profilo   di
erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti; 
  Viste le comunicazioni ricevute da questo Ministero dalle  societa'
di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle  rispettive
capacita'  disponibili  per   l'anno   contrattuale   di   stoccaggio
2018-2019; 
  Considerato che la quota per il servizio di  bilanciamento  offerto
dagli operatori del trasporto per l'anno contrattuale  di  stoccaggio
e' confermata in 220 milioni di metri cubi standard; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Stoccaggio di modulazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo  n.  164
del  2000,  come  sostituito  dall'art.  27,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 93 del 2011, l'Autorita' di  regolazione  per  energia
reti e ambiente (Autorita') determina le modalita' atte a garantire a
tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di  condizioni,  la
massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio  in
condizioni di normale esercizio  e  gli  obblighi  dei  soggetti  che
svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi di  stoccaggio  di
cui al presente decreto. 
  2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2018 - 31  marzo
2019, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo  le
procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012,  da
destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di
cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente  al
medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in misura  di  circa  7.645
milioni  di  standard  metri  cubi,  determinato  tenendo  conto  dei
seguenti due fattori: 
    a) il volume relativo alla domanda di gas  naturale  nel  periodo
dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi  effettivi  nel
periodo invernale negli ultimi 10 anni; 
    b) il volume di  gas  tecnicamente  importabile  nel  periodo  1°
ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore  al  65%  della
capacita' relativa alle infrastrutture  di  importazione  disponibili
nello stesso periodo,  sommato  alla  produzione  nazionale  prevista
nello stesso periodo e al netto delle esportazioni. 
  3. La prima asta per l'allocazione dello spazio  di  stoccaggio  di
modulazione di cui al comma  2  e'  conclusa  dalla  societa'  Edison
Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio  di  stoccaggio  nella
sua disponibilita'. 
  4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio disponibili, pari  a  circa
4.717 milioni di  metri  cubi  piu'  la  quota  parte  di  stoccaggio
minerario che non risulti effettivamente richiesta  alle  imprese  di
stoccaggio  e  allocata,  sono  assegnate  dall'impresa  maggiore  di
stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2018-2019 mediante  procedure  di
asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma  3,  secondo  periodo,
del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti  i  richiedenti,  per
servizi diversi dalla modulazione di  cui  all'art.  18  del  decreto
legislativo n. 164 del 2000. 
  5. Lo stoccaggio, di cui ai commi 2 e 4, e' assegnato dalle imprese
di  stoccaggio  secondo  aste  consecutive,  ciascuna   delle   quali
articolata in un'offerta di lotti di  capacita'  secondo  i  seguenti
prodotti: 
    i. un  primo  che  preveda  la  disponibilita'  di  capacita'  di
iniezione dal mese  successivo  a  quello  di  conferimento  sino  al
termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale; 
    ii. un secondo che preveda  la  disponibilita'  di  capacita'  di
iniezione in un mese successivo a quello di conferimento  -  prodotto
con iniezione mensile. 
  6. Il calendario delle  prime  aste  e'  pubblicato  nel  sito  del
Ministero dello sviluppo economico.  Il  calendario  delle  eventuali
aste  successive  e'  definito  dalle  imprese   di   stoccaggio   su
indicazione dell'Autorita'. 
  7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di  fornire  ai  propri
clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto  dall'art.
18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive  modifiche  e
integrazioni. 
  8. Per ciascuna asta e' stabilito,  secondo  modalita'  determinate
dall'Autorita', un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga
conto del valore dei prodotti e  dell'evoluzione  del  mercato.  Tali
valori non sono resi noti al sistema. 
  9. Una quota di 800 milioni di standard metri cubi dello spazio  di
cui al comma 4 e'  destinata  a  servizi  di  flessibilita'  definiti
dall'impresa maggiore di stoccaggio, da offrire  mediante  aste,  che
rendono disponibile agli  utenti  prestazioni  di  punta  aggiuntive,
anche  relativamente  a  periodi  temporali  piu'  limitati  rispetto
all'intero ciclo di erogazione.