IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
(legge di bilancio 2017), che  prevede  che,  ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art.  9  della
legge 24 dicembre 2012, n. 243, le Regioni e le Province autonome  di
Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i  comuni
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; 
  Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che,  ai
fini del concorso al contenimento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,
dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire  il  saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate  finali  e  le
spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del
2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e  5  dello  schema  di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  e
le spese finali sono quelle ascrivibili  ai  titoli  1,  2  e  3  del
medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate  e
nelle spese finali in termini di competenza e' considerato  il  fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al  netto  della  quota
riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non  rileva  la  quota  del
fondo pluriennale vincolato  di  entrata  che  finanzia  gli  impegni
cancellati  definitivamente  dopo   l'approvazione   del   rendiconto
dell'anno precedente; 
  Visto il comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in  cui
e' previsto che, per il monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a
quanto disposto dai commi da  463  a  484  e  per  l'acquisizione  di
elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti  di  cui
al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  le  informazioni
riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma  466  del  citato
art. 1, con tempi e  modalita'  definiti  con  decreto  del  predetto
Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  n.
138205 del 27 giugno 2017, che definisce le modalita' di trasmissione
e i prospetti del monitoraggio periodico al 30 giugno 2017  e  al  31
dicembre 2017 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze
del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1  della  legge  n.  232  del
2016, in attuazione di quanto disposto dal  comma  469  del  medesimo
art. 1; 
  Visto l'art. 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016, che, ai fini
della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno  2017,
prevede che gli enti di cui all'art. 1,  comma  465,  della  medesima
legge  sono  tenuti  ad  inviare  -  utilizzando  il   sistema   web,
appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it»,
entro il termine perentorio  del  31  marzo  dell'anno  successivo  a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione
dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24
del  codice  dell'amministrazione  digitale   di   cui   al   decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  dal  rappresentante  legale,  dal
responsabile del servizio  finanziario  e  dall'organo  di  revisione
economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto  e  con  le
modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del medesimo  art.
1; 
  Visto il secondo periodo del comma 470 dell'art. 1 della  legge  n.
232 del 2016, il quale precisa che la trasmissione per via telematica
della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma
1, del  decreto  legislativo  n.  82  del  2005  recante  il  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il terzo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232
del 2016 che dispone  che  la  mancata  trasmissione  della  predetta
certificazione  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il  termine
perentorio del 31 marzo, costituisce  inadempimento  all'obbligo  del
pareggio di bilancio; 
  Visto il quarto periodo del comma 470 dell'art. 1  della  legge  n.
232 del 2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che  dispone  che,
nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia  trasmessa
entro  il  successivo  30   maggio   e   attesti   il   conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici
mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni  di  cui  al
comma 475, lettera  e),  del  medesimo  art.  1,  limitatamente  alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Visto l'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, che dispone
che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto di gestione, in caso  di  mancata  trasmissione  della
certificazione da parte dell'ente locale, il  presidente  dell'organo
di revisione economico-finanziaria nel  caso  di  organo  collegiale,
ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico,  in  qualita'
di commissario ad acta, provvede, pena  la  decadenza  dal  ruolo  di
revisore,  ad  assicurare   l'assolvimento   dell'adempimento   e   a
trasmettere la certificazione entro i successivi trenta  giorni.  Nel
caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario  ad  acta
entro sessanta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto di gestione e attesti il conseguimento  dell'obiettivo  di
saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni  di  cui
al comma 475, lettere  e)  e  f),  tenendo  conto  della  gradualita'
prevista al comma 476, relative al divieto di assunzione di personale
a qualsiasi titolo, con qualsivoglia  tipologia  contrattuale  -  ivi
compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di
somministrazione,   anche   con   riferimento    ai    processi    di
stabilizzazione in atto - e al versamento al bilancio  dell'ente  del
30 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni  di  presenza
del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta  in  carica
nell'esercizio in cui e'  avvenuta  la  violazione.  Il  Dipartimento
della Ragioneria generale  dello  Stato  provvede  a  trasmettere  al
Ministero dell'interno apposita  comunicazione  per  la  sospensione,
sino alla data di trasmissione  della  certificazione  da  parte  del
commissario ad acta, delle  erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento; 
  Visto il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, recante disposizioni per «Interventi  urgenti  in  favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede che,
a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in  vigore  dello
stesso decreto-legge per i comuni di cui all'allegato 1,  dalla  data
di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205,  per
i comuni di cui all'allegato 2 e dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.  8,
per i comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi, per il  periodo
di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi
comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi
previsti dal testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  da
altre specifiche disposizioni; 
  Visto il comma 470-bis dell'art. 1 della legge  n.  232  del  2016,
inserito dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.
50, che prevede che gli enti locali per i quali, ai  sensi  dell'art.
248, comma 1, del decreto legislativo n.  267  del  2000,  a  seguito
della dichiarazione di  dissesto,  sono  sospesi  i  termini  per  la
deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la  certificazione
di cui al comma 470 entro trenta giorni  dal  termine  stabilito  per
l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal  decreto  del
Ministro dell'interno di approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo
decreto legislativo; 
  Visto l'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016, che prevede
che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di
cui al comma 466, trasmessi con la certificazione  dei  risultati  di
cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto
di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il
termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle  risultanze
del rendiconto di gestione, gli enti locali sono  tenuti  ad  inviare
una nuova certificazione, a  rettifica  della  precedente,  entro  il
termine  perentorio  di   sessanta   giorni   dall'approvazione   del
rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno; 
  Visto l'art. 1, comma  474,  della  legge  n.  232  del  2016,  che
stabilisce che, decorsi  i  termini  previsti  dal  comma  473,  sono
comunque tenuti ad inviare  una  nuova  certificazione,  a  rettifica
della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto  gia'
certificato, un peggioramento  del  proprio  posizionamento  rispetto
all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, espresso  in  termini  di
competenza, tra le entrate e le spese finali; 
  Visto l'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016, lettere a),
c) e seguenti, che  disciplina  le  sanzioni  da  applicare  all'ente
locale, in caso di mancato conseguimento del saldo di  cui  al  comma
466, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; 
  Visto l'art. 1, comma 476, della legge n. 232 del 2016, che prevede
che, nel caso in cui il mancato conseguimento del  saldo  di  cui  al
comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli  accertamenti  delle
entrate finali dell'esercizio del mancato  conseguimento  del  saldo,
nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al
comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni  di  parte
corrente  un  limite  pari  all'importo  dei  corrispondenti  impegni
dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), e'
applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato;  la
sanzione  di  cui  al  comma  475,  lettera  f),  e'  applicata   dal
presidente, dal sindaco e  dai  componenti  della  giunta  in  carica
nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione versando al  bilancio
dell'ente il 10 per cento delle indennita' di funzione e dei  gettoni
di presenza spettanti nell'esercizio della  violazione.  Resta  ferma
l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475; 
  Visto il comma 477 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che
prevede che agli enti locali per i quali il mancato conseguimento del
saldo sia accertato dalla Corte dei  conti  successivamente  all'anno
seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di  cui
al comma 475 del medesimo art. 1 si applicano nell'anno successivo  a
quello  della  comunicazione  di  cui  al  comma  478   del   mancato
conseguimento del predetto saldo; 
  Visto l'art. 1, comma 478 dell'art. 1 della legge n. 232 del  2016,
che stabilisce che gli enti locali di cui al comma 477 sono tenuti  a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della
violazione del saldo mediante l'invio di una nuova certificazione  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto l'art. 1, comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016,
che disciplina il sistema premiale di cui all'art. 9, comma 4,  della
legge n. 243 del 2012; 
  Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n.  232  del  2016,  che
dispone che, al fine di  favorire  gli  investimenti,  da  realizzare
attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi
precedenti e il ricorso al debito, per l'anno  2017,  sono  assegnati
agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di
cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n.  243  del  2012,  nel
limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui  300  milioni
di euro destinati a interventi di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  14
marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma  492,  dell'art.  1,
della legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati  attribuiti  gli
spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al  comma  485  del  medesimo
art. 1, pari complessivamente a 700  milioni  di  euro,  di  cui  300
milioni di euro destinati a interventi di edilizia  scolastica,  agli
enti beneficiari di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto; 
  Visto il successivo decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 26 aprile 2017, n. 77112 e i relativi  allegati  1  e  2,
sostitutivi degli allegati 1 e 2 del precedente decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi dell'art. 10, comma  5,  della
legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri  e  le  modalita'  di
attuazione  delle  intese  regionali  e  del  cosiddetto   patto   di
solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10; 
  Viste le intese sancite nell'esercizio 2017 dalle Regioni  e  dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione  dell'art.  2
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  febbraio
2017, n. 21; 
  Vista la  distribuzione  degli  spazi  finanziari  nell'ambito  del
«patto  di  solidarieta'  nazionale   orizzontale»,   in   attuazione
dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  21
febbraio 2017, n. 21, pubblicata il 28 luglio  2017  sul  sito  della
Ragioneria generale dello Stato; 
  Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232  del  2016,  come
sostituito dall'art. 1, comma 874, lettera q), della legge n. 205 del
2017, che prevede che l'ente territoriale  attesta  l'utilizzo  degli
spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei  patti  di
solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del  2012,  con
l'invio della certificazione di verifica del rispetto  dell'obiettivo
di saldo di cui al comma 470 del medesimo art. 1. L'ente territoriale
non puo' beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio
finanziario successivo a quello dell'invio  della  certificazione  di
cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano
stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento; 
  Visto il comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017,
che prevede che, al fine di favorire gli investimenti  connessi  alla
ricostruzione,  al  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale
nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a
servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso
al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono  assegnati  agli  enti
locali colpiti dal sisma di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al
decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 229 del 2016, spazi  finanziari  nell'ambito  dei  patti  di
solidarieta' nazionali di cui all'art. 10, comma 4,  della  legge  n.
243 del 2012, in misura pari alle  spese  sostenute  per  i  predetti
investimenti; 
  Visto il comma 2 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di
cui al comma 1  provvedendo  alla  loro  certificazione  in  sede  di
verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018
e 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere  all'emanazione  del  decreto
ministeriale  previsto  dalle  citate   disposizioni   al   fine   di
disciplinarne le modalita' attuative; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  che  ha
espresso il parere favorevole nella seduta dell'8 marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Certificazione 
 
  1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, ivi  inclusi  i
comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui agli allegati 1 e
2 del decreto-legge n. 189 del 2016, trasmettono,  entro  il  termine
perentorio del 31 marzo 2018,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria   generale   dello   Stato,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio  di
bilancio   all'indirizzo   http://pareggiobilancio.mef.gov.it,    una
certificazione, firmata  digitalmente,  ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal  rappresentante  legale,
dal  responsabile  del  servizio   finanziario   e   dai   componenti
dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito
ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n.  267  del
2000, relativa al rispetto del saldo  non  negativo,  in  termini  di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017,
secondo  il  prospetto  «Certif.  2017»  e  le  modalita'   contenute
nell'allegato  al  presente  decreto,  che   ne   costituisce   parte
integrante. La trasmissione per via telematica  della  certificazione
ha valore giuridico ai sensi  dell'art.  45,  comma  1,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  2.  I  comuni  colpiti  dagli  eventi  sismici  del  2016  di   cui
all'allegato 2-bis del decreto-legge n.  189  del  2016  sono  tenuti
all'invio della certificazione del saldo non negativo, in termini  di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017,
entro il termine perentorio del 12 aprile  2018,  in  attuazione  del
comma 3 dell'art. 44 del decreto n. 189 del 2016. 
  3. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art.  248,  comma  1,
del  decreto  legislativo  n.  267  del   2000,   a   seguito   della
dichiarazione  di  dissesto,  sono   sospesi   i   termini   per   la
deliberazione  del  bilancio  2017,  sono  tenuti   ad   inviare   la
certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza,  tra
le entrate finali e le spese finali, per l'anno  2017,  entro  trenta
giorni dal termine stabilito per  l'approvazione  del  rendiconto  di
gestione,  previsto  dal  decreto  del   Ministro   dell'interno   di
approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di  previsione  stabilmente
riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. 
  4. Gli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 mediante le intese
regionali e i patti di solidarieta' nazionali non utilizzati  per  le
spese per investimenti, da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di
amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso  al  debito,
vengono   recuperati    attraverso    una    modifica    peggiorativa
dell'obiettivo di saldo per  l'anno  2017  per  un  importo  pari  ai
predetti  spazi   non   utilizzati.   Restano   comunque   validi   i
peggioramenti dei saldi obiettivi degli anni successivi riferiti alle
intese ed ai patti di solidarieta' «orizzontali». 
  5. Gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli  allegati
1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 certificano gli impegni
sostenuti   nell'anno   2017   per   investimenti    connessi    alla
ricostruzione,  al  miglioramento  della  dotazione  infrastrutturale
nonche' al recupero degli immobili  e  delle  strutture  destinati  a
servizi per la popolazione, da realizzare attraverso  l'utilizzo  dei
risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e  il  ricorso
al debito. 
  6. Gli enti locali certificano, ai fini della premialita' di cui al
comma 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016,  il  saldo  finale
tra le entrate finali e le spese finali, in termini di cassa, secondo
il prospetto «Certif. 2017/A» e le modalita' contenute  nell'allegato
al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 
  7. Qualora la certificazione digitale di cui al comma 1 attesti  il
mancato conseguimento del saldo, in termini  di  competenza,  tra  le
entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017,  si  applicano  le
sanzioni previste dal comma 475, lettere a), c) e seguenti, dell'art.
1 della legge n.  232  del  2016,  tenendo  conto  della  gradualita'
prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1. 
  8. A decorrere  dal  1°  aprile  2018,  il  Ministero  dell'interno
trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che
hanno dichiarato il dissesto  finanziario,  per  i  quali,  ai  sensi
dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267  del  2000,  a
seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i  termini  per
la deliberazione del bilancio 2017, con indicazione del  decreto  del
Ministro dell'interno di approvazione  dell'ipotesi  di  bilancio  di
previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale  nuovo  termine
previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017. 
  9. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento  del  saldo
di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016,  trasmessi
con  la  certificazione  digitale  di  cui   al   comma   1,   devono
corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno
2017. A tal fine, qualora  la  certificazione  di  cui  al  comma  1,
trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, sia difforme
dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali  sono
tenuti  ad  inviare,  secondo  le   stesse   modalita',   una   nuova
certificazione,  a  rettifica  della  precedente,  entro  il  termine
perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto  della
gestione 2017 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018. 
  10. Decorso il termine del 30 giugno 2018, ovvero a partire dal  1°
luglio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge n.  232  del
2016, gli enti locali sono  comunque  tenuti  ad  inviare  una  nuova
certificazione, a  rettifica  della  precedente,  solo  se  rilevano,
rispetto a quanto gia'  certificato,  un  peggioramento  del  proprio
posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.