IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto il comma 465 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che prevede che, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e ai sensi dell'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le citta' metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; Visto il comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, dispone che gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della legge n. 243 del 2012. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo art. 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza e' considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente; Visto il comma 469 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 del citato art. 1, con tempi e modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 138205 del 27 giugno 2017, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti del monitoraggio periodico al 30 giugno 2017 e al 31 dicembre 2017 per acquisire le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, in attuazione di quanto disposto dal comma 469 del medesimo art. 1; Visto l'art. 1, comma 470 della legge n. 232 del 2016, che, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017, prevede che gli enti di cui all'art. 1, comma 465, della medesima legge sono tenuti ad inviare - utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalita' definiti dai decreti di cui al comma 469 del medesimo art. 1; Visto il secondo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, il quale precisa che la trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il terzo periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016 che dispone che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo, costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio; Visto il quarto periodo del comma 470 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 maggio e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), del medesimo art. 1, limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Visto l'art. 1, comma 471, della legge n. 232 del 2016, che dispone che, decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione della certificazione da parte dell'ente locale, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualita' prevista al comma 476, relative al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale - ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto - e al versamento al bilancio dell'ente del 30 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti relative all'anno successivo a quello di riferimento; Visto il comma 3 dell'art. 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante disposizioni per «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che prevede che, a decorrere, rispettivamente, dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge per i comuni di cui all'allegato 1, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i comuni di cui all'allegato 2 e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i comuni di cui all'allegato 2-bis, sono sospesi, per il periodo di dodici mesi, tutti i termini, anche scaduti, a carico dei medesimi comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni; Visto il comma 470-bis dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, inserito dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti ad inviare la certificazione di cui al comma 470 entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 1, comma 473, della legge n. 232 del 2016, che prevede che i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno; Visto l'art. 1, comma 474, della legge n. 232 del 2016, che stabilisce che, decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466, espresso in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali; Visto l'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016, lettere a), c) e seguenti, che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; Visto l'art. 1, comma 476, della legge n. 232 del 2016, che prevede che, nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), e' applicata imponendo agli impegni di parte corrente un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), e' applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), e' applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475; Visto il comma 477 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che prevede che agli enti locali per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 del medesimo art. 1 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 478 del mancato conseguimento del predetto saldo; Visto l'art. 1, comma 478 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che stabilisce che gli enti locali di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del saldo mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto l'art. 1, comma 479, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che disciplina il sistema premiale di cui all'art. 9, comma 4, della legge n. 243 del 2012; Visto il comma 485 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, che dispone che, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per l'anno 2017, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'art. 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2017, n. 41337, emanato ai sensi del comma 492, dell'art. 1, della legge n. 232 del 2016, con il quale sono stati attribuiti gli spazi finanziari nell'anno 2017, di cui al comma 485 del medesimo art. 1, pari complessivamente a 700 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica, agli enti beneficiari di cui agli allegati 1 e 2 del medesimo decreto; Visto il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2017, n. 77112 e i relativi allegati 1 e 2, sostitutivi degli allegati 1 e 2 del precedente decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 41337 del 2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, emanato ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, che disciplina i criteri e le modalita' di attuazione delle intese regionali e del cosiddetto patto di solidarieta' «nazionale orizzontale», di cui allo stesso art. 10; Viste le intese sancite nell'esercizio 2017 dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21; Vista la distribuzione degli spazi finanziari nell'ambito del «patto di solidarieta' nazionale orizzontale», in attuazione dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, pubblicata il 28 luglio 2017 sul sito della Ragioneria generale dello Stato; Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, come sostituito dall'art. 1, comma 874, lettera q), della legge n. 205 del 2017, che prevede che l'ente territoriale attesta l'utilizzo degli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarieta' previsti dall'art. 10 della legge n. 243 del 2012, con l'invio della certificazione di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma 470 del medesimo art. 1. L'ente territoriale non puo' beneficiare di spazi finanziari di competenza dell'esercizio finanziario successivo a quello dell'invio della certificazione di cui al periodo precedente qualora gli spazi finanziari concessi siano stati utilizzati per una quota inferiore al 90 per cento; Visto il comma 1 dell'art. 43-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, che prevede che, al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarieta' nazionali di cui all'art. 10, comma 4, della legge n. 243 del 2012, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti; Visto il comma 2 dell'art. 43-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che prevede che gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 1, comma 470, della legge n. 232 del 2016; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta dell'8 marzo 2018; Decreta: Art. 1 Certificazione 1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, ivi inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il pareggio di bilancio all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, una certificazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell'art. 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, relativa al rispetto del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, secondo il prospetto «Certif. 2017» e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. I comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 sono tenuti all'invio della certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, entro il termine perentorio del 12 aprile 2018, in attuazione del comma 3 dell'art. 44 del decreto n. 189 del 2016. 3. Gli enti locali per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2017, sono tenuti ad inviare la certificazione del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, previsto dal decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'art. 261 del medesimo decreto legislativo. 4. Gli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 mediante le intese regionali e i patti di solidarieta' nazionali non utilizzati per le spese per investimenti, da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa dell'obiettivo di saldo per l'anno 2017 per un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. Restano comunque validi i peggioramenti dei saldi obiettivi degli anni successivi riferiti alle intese ed ai patti di solidarieta' «orizzontali». 5. Gli enti locali colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 certificano gli impegni sostenuti nell'anno 2017 per investimenti connessi alla ricostruzione, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonche' al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito. 6. Gli enti locali certificano, ai fini della premialita' di cui al comma 479 dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, il saldo finale tra le entrate finali e le spese finali, in termini di cassa, secondo il prospetto «Certif. 2017/A» e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 7. Qualora la certificazione digitale di cui al comma 1 attesti il mancato conseguimento del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, per l'anno 2017, si applicano le sanzioni previste dal comma 475, lettere a), c) e seguenti, dell'art. 1 della legge n. 232 del 2016, tenendo conto della gradualita' prevista dal comma 476 di cui al medesimo art. 1. 8. A decorrere dal 1° aprile 2018, il Ministero dell'interno trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'elenco degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario, per i quali, ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio 2017, con indicazione del decreto del Ministro dell'interno di approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e dell'eventuale nuovo termine previsto per l'approvazione del rendiconto della gestione 2017. 9. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui all'art. 1, comma 466, della legge n. 232 del 2016, trasmessi con la certificazione digitale di cui al comma 1, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto della gestione dell'anno 2017. A tal fine, qualora la certificazione di cui al comma 1, trasmessa entro il termine perentorio del 31 marzo 2018, sia difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione, gli enti locali sono tenuti ad inviare, secondo le stesse modalita', una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione 2017 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2018. 10. Decorso il termine del 30 giugno 2018, ovvero a partire dal 1° luglio 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 474 della legge n. 232 del 2016, gli enti locali sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo se rilevano, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.