Estratto determina n. 387/2018 del 9 marzo 2018 
 
    Medicinale: MITOMICINA MEDAC 
    Titolare    A.I.C.:    Medac    Gesellschaft    für     Klinische
Spezialpräparate Mbh 
    Theaterstr. 6 - 22880 Wedel - Germania 
    Confezioni: 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 1 flaconcino in vetro da 2 mg - AIC n. 044530018 (in  base
10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 mg - AIC n. 044530020 (in  base
10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 10 flaconcini in vetro da 2 mg - AIC n. 044530032 (in base
10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 mg - AIC n. 044530044 (in base
10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 mg - AIC n. 044530057 (in base
10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 mg -  AIC  n.  044530069  (in
base 10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 mg - AIC n. 044530071 (in base
10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 mg - AIC n. 044530083 (in base
10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 mg -  AIC  n.  044530095  (in
base 10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 mg - AIC n. 044530107 (in base
10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 5 flaconcini in vetro da 40 mg - AIC n. 044530119 (in base
10); 
    «1 mg/ml polvere per soluzione iniettabile o endovescicale o  per
infusione» 10 flaconcini in vetro da 40 mg -  AIC  n.  044530121  (in
base 10). 
    Forma  farmaceutica:  Polvere   per   soluzione   iniettabile/per
infusione o per uso endovescicale 
    Validita' prodotto integro: 2 anni 
    Composizione: 
      Ogni flaconcino di Mitomicina medac contiene: 
        Principio attivo: 
    2 mg di mitomicina; 
    10 mg di mitomicina; 
    20 mg di mitomicina; 
    40 mg di mitomicina. 
        Eccipienti: Urea 
    Produzione del principio attivo:  Zhejiang  Hisun  Pharmaceutical
Co., Ltd., 56 Binhai Road, Jiaojiang District, 318 000 Taizhou  City,
Zhejiang Province, Cina 
    Confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti: Medac
Gesellschaft für klinische  Spezialpräparate  mbH,  Theaterstraße  6,
22880 Wedel, Germania 
    Produzione  del  prodotto  finito,  controllo  e  confezionamento
primario: oncomed manufacturing a.s., Karasek  2229/1b,  62100  Brno,
Repubblica Ceca 
    Controllo dei lotti: BioChem Labor für biologische und  chemische
Analytik GmbH, Daimlerstraße 5b, 76185 Karlsruhe, Germania 
    Confezionamento secondario:  Med-X-Press  GmbH,  Pracherstieg  1,
38644 Goslar, Germania 
    Indicazioni terapeutiche: la mitomicina e'  usata  nella  terapia
oncologica palliativa. 
    L'uso endovenoso di mitomicina e' indicato nel  contesto  di  una
monochemioterapia o di una  chemioterapia  citostatica  combinata  in
pazienti adulti affetti da: 
    carcinoma colorettale in stadio avanzato; 
    carcinoma gastrico in stadio avanzato; 
    carcinoma mammario in stadio avanzato e/o metastatico; 
    carcinoma esofageo in stadio avanzato; 
    carcinoma cervicale in stadio avanzato; 
    carcinoma bronchiale non a piccole cellule; 
    carcinoma pancreatico in stadio avanzato; 
    tumori della testa e del collo in stadio avanzato. 
    Inoltre,  la  mitomicina  e'  indicata  per  la  somministrazione
endovescicale per la prevenzione di recidive in pazienti  adulti  con
carcinoma  superficiale  della  vescica  a   seguito   di   resezione
transuretrale. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione:  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione   iniettabile   o
endovescicale o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 mg  -  AIC
n. 044530044 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 14,98 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 24,72 
    Confezione:  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione   iniettabile   o
endovescicale o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 mg  -  AIC
n. 044530071 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26,56 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,83 
    Confezione:  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione   iniettabile   o
endovescicale o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 40 mg  -  AIC
n. 044530107 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 53,11 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 87,65 
    Confezione:  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione   iniettabile   o
endovescicale o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 mg  -  AIC
n. 044530057 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 67,40 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 111,24 
    Confezione:  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione   iniettabile   o
endovescicale o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 mg  -  AIC
n. 044530083 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 132,78 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 219,14 
    Confezione:  «1  mg/ml  polvere  per  soluzione   iniettabile   o
endovescicale o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 40 mg  -  AIC
n. 044530119 (in base 10); 
    Classe di rimborsabilita': H 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 265,65 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 438,25 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Mitomicina Medac» e' classificato, ai sensi dell'art. 12,
comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1, che non  siano  classificate  in
fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente  articolo,  risultano
collocate, in virtu' dell'art. 12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non
ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della  classe  di  cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Mitomicina Medac» e' la seguente: 
      Medicinali   soggetti   a   prescrizione   medica   limitativa,
utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad
esso assimilabile (OSP) 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determinazione. 
    E' approvato il  Riassunto  delle  Caratteristiche  del  Prodotto
allegato alla presente determinazione. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'AIC  del   farmaco   generico   e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'AIC   del   farmaco   generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par. 7 della direttiva n.  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.