IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
Salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (  e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del  3  luglio  2006  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione  AIFA  del  27  settembre  2006  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre
2006 concernente «Manovra per il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con la  quale  la  societa'  Roche  Registration
Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio  del
medicinale «Tarceva»; 
  Vista la domanda  con  la  quale  la  societa'  Roche  Registration
Limited ha chiesto la rinegoziazione delle condizioni negoziali. 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 9 ottobre 2017; 
  Visti i pareri del comitato prezzi e rimborso nelle sedute  del  21
novembre 2017 e del 12 dicembre 2017; 
  Vista la deliberazione n. 04 in data 25 gennaio 2018 del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale TARCEVA e' rinegoziato  alle  condizioni  di  seguito
indicate: 
    Confezione: 25 mg 30 compresse rivestite con  film  -  A.I.C.  n.
036871010/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 473,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 780,64. 
    Confezione: 150 mg 30 compresse rivestite con film  -  A.I.C.  n.
036871034/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.066,06; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.409,73. 
    Confezione: 100 mg 30 compresse rivestite con film  -  A.I.C.  n.
036871022/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex factory (IVA esclusa): € 1.656,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa):  € 2.733,06. 
  Indicazioni terapeutiche rimborsate SSN: 
    nel trattamento di pazienti in prima linea affetti  da  carcinoma
polmonare non a piccole  cellule  (d'ora  in  poi  NSCLC)  localmente
avanzato o metastatico con mutazioni attivanti dell'EGFR; 
    nel  trattamento  di  pazienti  affetti  da  NSCLC   avanzato   o
metastatico,  dopo  fallimento  di  almeno   un   precedente   regime
chemioterapico. 
  Il  trattamento  non  ha  dimostrato   vantaggi   in   termini   di
sopravvivenza o altri effetti clinicamente rilevanti in pazienti  con
tumori EGFR-negativi. 
  Indicazioni terapeutiche non rimborsate: 
    come trattamento di mantenimento (switch maintenance) in pazienti
con NSCLC localmente avanzato o metastatico con  mutazioni  attivanti
dell'EGFR e malattia stabile dopo una prima linea di chemioterapia. 
    in associazione  con  gemcitabina  nel  trattamento  di  pazienti
affetti da carcinoma pancreatico metastatico. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio su prezzo Ex Factory alle  strutture  pubbliche
come da condizioni negoziali. 
  Eliminazione   degli   attuali   strumenti    di    rimborsabilita'
condizionata e del tetto di spesa. 
  Chiusura del registro di monitoraggio.