IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che
abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della  politica  agricola  comune  e  che  abroga  i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n.  165/94,  (CE)  n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti  diretti
agli agricoltori nell'ambito dei regimi di  sostegno  previsti  dalla
politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CE) n.  637/2008
e (CE) n. 73/2009 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce  alcune  disposizioni
transitorie sul sostegno allo sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo  agricolo  per  lo  sviluppo  rurale  (FEASR),  modifica   il
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione  in  relazione
all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio
e i regolamenti (UE) n.  1307/2013,  (UE)  n.  1306/2013  e  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  concerne
la loro applicazione nell'anno 2014; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014  della  Commissione,
dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per  quanto  riguarda  il  sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o
la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti  diretti,  al  sostegno  allo  sviluppo  rurale  e  alla
condizionalita'; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   808/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio sul sostegno  allo  sviluppo  rurale  da  parte  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   809/2014   della
Commissione, del 17 luglio 2014, recante  modalita'  di  applicazione
del regolamento (UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione  e  di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma  1,
del  decreto-legge  24  giugno  2004,   n.   157,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204,  con  il  quale  si
dispone  che  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,
nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  provvede  con  decreto  all'applicazione  nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5,  33
e 34; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio 2013 n. 105, relativo al «Regolamento recante organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 13 febbraio  2014,  n.  1622,  recante  «Individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013 n.  105»,  modificato
con decreto 9 giugno 2015, n. 1998; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17
luglio 2017 n. 143,  relativo  al  «Regolamento  recante  adeguamento
dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 177»; 
  Visto il protocollo d'intesa del 10  maggio  2012  firmato  tra  il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Agea, le
regioni e Provincie autonome ed il Ministero della salute finalizzato
a definire,  tra  le  parti,  le  intese  necessarie  a  favorire  le
modalita' di colloquio e trasmissione al Mipaaf e ad Agea degli esiti
dei controlli di condizionalita' effettuati  dai  Servizi  veterinari
regionali,  nonche'  le  modalita'  di  effettuazione  degli  stessi,
prorogato con nota Mipaaf  n.  25796  del  24  dicembre  2013  al  31
dicembre 2014, e con Atto della Conferenza Stato-Regioni  n.  165/CSR
del 27 novembre 2014 al 31 dicembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del  18  novembre  2014,  n.  6513,  recante  «Disposizioni
nazionali di applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1307/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del  26  febbraio  2015,  n.  1420,  recante  «Disposizioni
modificative ed integrative del decreto del Ministro delle  politiche
agricole alimentari e forestali del 18 novembre  2014,  n.  6513,  di
applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 25 gennaio  2017,  n.  2490,  recante  «Disciplina  del
regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n.  1306/2013
e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari  dei
pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»; 
  Ritenuto necessario emanare le disposizioni applicative in  materia
di condizionalita' e dei programmi di sviluppo rurale al fine di dare
attuazione alle nuove  disposizioni  normative  introdotte  nell'anno
2017; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato e le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 21 dicembre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto, avente carattere non regolamentare: 
    a) elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le  norme
per il mantenimento del terreno in buone  condizioni  agronomiche  ed
ambientali per l'applicazione del regime di  condizionalita'  di  cui
agli articoli 93, 94 e a norma dell'Allegato II del regolamento  (UE)
n. 1306/2013; 
    b) detta la disciplina attuativa  e  integrativa  in  materia  di
riduzioni  ed  esclusioni  di  contributi  pubblici  ai   sensi   del
regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014; 
    c)  definisce   i   requisiti   minimi   relativi   all'uso   dei
fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui  agli  articoli  28,
paragrafo 3, e 29, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013, ove
non  definiti  dalle  Regioni  e  Province  autonome  nei   programmi
cofinanziati dal FEASR. 
  2. Le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano,
ai beneficiari: 
    a) che ricevono pagamenti diretti ai sensi dei titoli  III  e  IV
del regolamento (UE) n. 1307/2013; 
    b) che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli  46  e  47  del
regolamento (UE) n. 1308/2013; 
    c) dei premi annuali previsti dall'art. 21, paragrafo 1,  lettere
a) e b) nonche' dagli articoli dal 28 al 31, 33 e 34 del  regolamento
(UE) n. 1305/2013; 
    d) dei premi annuali relativi  alle  domande  di  conferma  degli
impegni  assunti  con  la  vecchia  programmazione,  ai   sensi   del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive  modificazioni,  art.  36,
lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v); 
    e) che ricevono pagamenti di  cui  agli  articoli  85-unvicies  e
103-septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007. 
  3. Gli impegni e le sanzioni di cui al Capo II del presente decreto
non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei  piccoli
agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al
sostegno di cui all'art. 28, paragrafo 9, e art. 34, paragrafo 4  del
regolamento (UE) n. 1305/2013. 
  4. Gli impegni e le sanzioni  di  cui  al  Capo  III  del  presente
decreto si applicano ai beneficiari delle misure di  sviluppo  rurale
di cui alle relative disposizioni specifiche.