IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data  17
gennaio 2007 concernente la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di  gestione
commissariale nei confronti della societa'  cooperativa  «Gardenia  -
Societa' cooperativa edilizia a responsabilita' limitata»; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno evidenziato il mancato deposito dei
bilanci  per  piu'  di   due   anni   consecutivi   e   pertanto   la
sottoponibilita' dell'ente alla misura dello  scioglimento  per  atto
dell'autorita', anche in considerazione dell'inattivita' dello stesso
e quindi di concrete prospettive di continuita' aziendale; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento  e  che  il  legale  rappresentante  non  ha   formulato
osservazioni e/controdeduzioni; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del  Comitato  centrale
per le cooperative di cui  all'art.  4,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  78,  in  conseguenza
della recente ricostituzione, con decreto ministeriale  del  9  marzo
2018, della Commissione centrale per  le  cooperative,  disporre  con
urgenza il provvedimento di scioglimento  per  atto  d'autorita'  con
nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del
tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il  concreto  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2545-septiesdecies; 
  Considerato che  il  nominativo  del  professionista  cui  affidare
l'incarico di commissario liquidatore e' stato estratto attraverso un
sistema informatico, a cura della competente Direzione  generale,  da
un elenco selezionato su base regionale  e  in  considerazione  delle
dichiarazioni   di   disponibilita'   all'assunzione    dell'incarico
presentate dai professionisti interessati, ai  sensi  della  nota  in
data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca  dati  dei
professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del
Ministero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Gardenia - Societa' cooperativa edilizia a
responsabilita' limitata» con sede  in  Cava  de'  Tirreni  (Salerno)
(codice fiscale 00562850651), e'  sciolta  per  atto  d'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.