IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolarnento di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste  le  risultanze  del  verbale  di  revisione  ordinaria   nei
confronti della  societa'  cooperativa  «La  Nuova  Arpi  soc.  coop.
agricola» con sede in Angri (Salerno), (codice  fiscale  03160200717)
conclusa in  data  5  ottobre  2016  e  del  successivo  accertamento
ispettivo concluso in  data  3  febbraio  2017  con  la  proposta  di
adozione del provvedimento di  gestione  commissariale  cui  all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a  sanare  nel  termine  di  sessanta
giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che  in  sede
di accertamento alcune di tali irregolarita' non  risultavano  ancora
sanate e precisamente: mancato versamento dei contributi di revisione
anni 2013-2014; mancato versamento del 3% sugli  utili  di  esercizio
relativamente all'esercizio 2013-2014; mancata nomina dell'organo  di
controllo contabile come  stabilito  dall'art.  2409-bis  del  codice
civile e dagli articoli 1 e 21 dello statuto in rispetto delle  norme
previste per le S.p.A.; 
  Vista la nota n. 58198 trasmessa via Pec in data  8  febbraio  2018
con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto che tale nota, risultata regolarmente  consegnata  nella
casella di posta certificata  dell'ente,  non  e'  stata  riscontrata
tramite l'invio di eventuali osservazioni o controdeduzioni da  parte
della cooperativa; 
  Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del  Comitato  centrale
per le cooperative di  cui  all'art.  4,  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,  n.  78,  in  conseguenza
della recente ricostituzione, con decreto ministeriale  del  9  marzo
2018, della Commissione centrale per  le  cooperative,  disporre  con
urgenza  il  provvedimento  di  gestione  commissariale,  atteso  che
l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie,  il
concreto   perseguimento   delle   finalita'    di    cui    all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Elio Provenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Consiglio di  amministrazione  della  societa'  cooperativa  «La
Nuova Arpi soc. coop. agricola» con sede in  Angri  (Salerno)  codice
fiscale 03160200717, costituita in data 3 dicembre 2001, e' revocato.