IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Viste le disposizioni che, a partire dall'art. 73  della  legge  27
dicembre 2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003),  hanno  previsto
l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n.  181
del 1989 a ulteriori aree di  crisi  industriale  diverse  da  quella
siderurgica; 
  Visto  l'art.  27  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che
reca il riordino della  disciplina  in  materia  di  riconversione  e
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa e,
in particolare, i commi 8 e 8-bis concernenti,  rispettivamente,  gli
interventi nelle aree di crisi  industriale  complessa,  attuati  con
progetti di riconversione  e  riqualificazione  industriale  adottati
mediante  accordi  di  programma,  e  gli  interventi  nei  casi   di
situazioni di crisi  industriali  diverse  da  quelle  complesse  che
presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo  sviluppo   dei
territori  interessati  e  sull'occupazione,  e  i  commi  9   e   10
concernenti l'individuazione delle risorse  finanziarie  a  copertura
degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 178 del 3 agosto 2015, recante termini, modalita' e procedure  per
la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali, ai sensi dei citati
commi 8 e 8-bis dell'art. 27 del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto, in particolare, l'art. 17 del predetto decreto  ministeriale
9 giugno 2015, che prevede che per l'attuazione degli  interventi  di
cui al decreto medesimo si provvede a valere sulle risorse cosi' come
individuate dall'art. 27, commi 9 e 10, del decreto-legge n.  83  del
2012,  a   cui   potranno   aggiungersi   risorse   derivanti   dalla
programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria; 
  Vista la circolare del Direttore generale per  gli  incentivi  alle
imprese n. 59282 del 6 agosto 2015, emessa in base a quanto  disposto
dall'art. 6, comma 6, del  suddetto  decreto  ministeriale  9  giugno
2015, finalizzata a  fornire  ulteriori  specificazioni  relative  ai
requisiti dei programmi e delle spese ammissibili,  delle  modalita',
forme  e  termini  di  presentazione  delle  domande  nonche'   delle
caratteristiche del contratto di finanziamento; 
  Visto l'art. 23, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,
che stabilisce che il Fondo speciale  rotativo  di  cui  all'art.  14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito  presso  il  Ministero
dello sviluppo economico, assume la denominazione di  «Fondo  per  la
crescita sostenibile» ed e' destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e
priorita'  periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei   vincoli
derivanti   dall'appartenenza   all'ordinamento    comunitario,    al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto  significativo
in ambito nazionale sulla  competitivita'  dell'apparato  produttivo,
con particolare riguardo alle finalita' indicate nella stessa  norma,
tra cui quella di cui alla lettera b) del medesimo comma 2,  relativa
al  rafforzamento  della  struttura  produttiva,  al  riutilizzo   di
impianti produttivi e al rilancio di aree che versano  in  situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite  la  sottoscrizione
di accordi di programma; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  4  agosto
2016 recante  «Individuazione  dei  territori  delle  aree  di  crisi
industriale non complessa, ammessi  alle  agevolazioni  di  cui  alla
legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale  sono  stati  definiti  i
criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle  predette
agevolazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Direttore   generale   per   la   politica
industriale, la competitivita' e le piccole e  medie  imprese  e  del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 19 dicembre 2016 recante  l'elenco  dei  territori
individuati, sulla base del  citato  decreto  ministeriale  4  agosto
2016, quali aree di crisi non complessa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 39 del 16 febbraio 2017, con  il  quale  una  quota  pari  a  euro
148.768.097,18 delle risorse finanziarie del Fondo  per  la  crescita
sostenibile  complessivamente  destinate,  con   precedenti   decreti
ministeriali, alla reindustrializzazione delle aree di crisi e' stata
ripartita tra le diverse tipologie di intervento; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera  c),  del  citato
decreto ministeriale 31 gennaio 2017, che riserva euro 124.000.000,00
a valere sulle risorse del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile  ai
programmi  di  investimento  da  agevolare  nelle   aree   di   crisi
industriale  non   complessa   tramite   procedura   valutativa   con
procedimento  a  sportello,  accantonando  una  quota  del   predetto
importo, pari ad  euro  44.000.000,00,  in  favore  degli  interventi
disciplinati da accordi di programma; 
  Visto, altresi', l'art.  1,  comma  1,  lettera  d),  del  medesimo
decreto  ministeriale  31  gennaio  2017,  che   prevede   che   euro
80.000.000,00  a  valere  sulle  risorse  del   Programma   operativo
nazionale «Imprese e  competitivita'»  2014-2020  FESR,  Asse  III  -
Competitivita' PMI, sono destinati  agli  interventi  nelle  aree  di
crisi localizzate nelle Regioni in ritardo di  sviluppo  (Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia e  Sicilia)  disciplinati  da  accordi  di
programma, dei quali euro  35.000.000,00  destinabili  alle  aree  di
crisi industriale non complessa; 
  Visto  il  decreto  del  Direttore   generale   per   la   politica
industriale, la competitivita' e le piccole e  medie  imprese  e  del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico 24 febbraio 2017,  pubblicato  nel  sito  internet
istituzionale, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato  decreto
direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati  fissati  i  termini  e  le
modalita'  per  la  presentazione  delle  domande  di  accesso   alle
agevolazioni di cui alla  legge  n.  181/1989  nelle  aree  di  crisi
individuate  dallo  stesso  decreto  19  dicembre  2016,   prevedendo
l'apertura della procedura al 4 aprile 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  giugno
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 222 del 22 settembre 2017, recante la  destinazione  di  ulteriori
risorse del Fondo per la  crescita  sostenibile  agli  interventi  di
riconversione e riqualificazione industriale di  cui  alla  legge  n.
181/1989, e che, in particolare,  incrementa  nella  misura  di  euro
20.000.000,00 la quota di euro 44.000.000,00  accantonata,  ai  sensi
del citato art. 1, comma 1, lettera c), del decreto  ministeriale  31
gennaio  2017,  in  favore  degli  interventi  nelle  aree  di  crisi
industriale non complessa disciplinati da accordi di programma; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n.  225  del  26  settembre   2017,   con   il   quale   le   risorse
complessivamente  destinate  agli  interventi  nelle  aree  di  crisi
industriale non complessa disciplinati da accordi di programma,  pari
ad euro 99.000.0000, di cui euro 64.000.000,00 a valere sulle risorse
del Fondo per la crescita sostenibile ed euro 35.000.000,00 a  valere
sulle  risorse  del  Programma   operativo   nazionale   «Imprese   e
competitivita'» 2014-2020 FESR, sono state ripartite tra  le  Regioni
interessate; 
  Considerato che, ai sensi del piu' volte citato art.  1,  comma  1,
lettera c), del decreto  ministeriale  31  gennaio  2017,  l'utilizzo
delle risorse nazionali accantonate in favore degli interventi  nelle
aree di crisi industriale non complessa disciplinati  da  accordi  di
programma e' soggetto alla clausola della sottoscrizione dei medesimi
accordi entro un anno dalla data di apertura dello sportello  di  cui
al sopra menzionato decreto direttoriale 24 febbraio  2017,  pertanto
entro il 4 aprile 2018; 
  Tenuto conto della necessita' di alcune Regioni di disporre di piu'
tempo per completare le procedure di  approvazione  degli  schemi  di
accordo e di programmazione finanziaria delle risorse da destinare al
cofinanziamento degli stessi accordi; 
  Considerato che si  prevede  che  la  sottoscrizione  dei  restanti
accordi di programma con le Regioni interessate possa avvenire  entro
i prossimi mesi del 2018; 
  Ritenuto, pertanto, di prorogare la predetta scadenza del 4  aprile
2018 al 28 settembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il termine previsto all'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto
ministeriale 31 gennaio 2017 per l'utilizzo della  quota  di  risorse
finanziarie accantonata in favore degli interventi di cui alla  legge
15 maggio 1989, n. 181 nelle aree di crisi industriale non  complessa
disciplinati da accordi di programma e'  prorogato  al  28  settembre
2018. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 4 aprile 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda