IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare
gli articoli 19 e 24 che prevedono  l'istituzione  obbligatoria,  per
ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo  scopo
di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante «Regolamento di  esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096»; 
  Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge
1096/71 ed in particolare  gli  articoli  4  e  5  che  prevedono  la
suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la
loro istituzione obbligatoria; 
  Visto il decreto ministeriale 17  luglio  1976,  che  istituisce  i
registri di varieta' di specie di piante ortive; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto direttoriale 10  gennaio  2018,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  25  del  31  gennaio
2018, inerente l'iscrizione di varieta' ortive al Registro  nazionale
incluse due varieta' di carciofo identificate con i codici SIAN  3707
e 3708; 
  Visto il decreto ministeriale  7  marzo  2018,  n.  2481,  inerente
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; 
  Considerato che per le varieta' ortive identificate  con  i  codici
SIAN 3707 e 3708 le rispettive  denominazioni  varietali  sono  state
erroneamente indicate  in  «Guelf  Evolution»  e  «Guelf  Millennium»
anziche' «Guelph Evolution» e «Guelph Millennium»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  modificare  il  citato  decreto  10
gennaio 2018 specificatamente per la  parte  relativa  alle  varieta'
ortive identificate con i codici SIAN 3707 e 3708; 
 
                              Decreta: 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Le denominazioni delle varieta'  sotto  elencate,  iscritte  nel
registro nazionale delle varieta' di  specie  di  piante  ortive  con
decreto 10 gennaio 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2018, sono  modificate  come
di seguito riportato: 
 
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|             |              |         |          |  Responsabile   |
|             |              |         |          |      della      |
|             |              |  Codice |  Lista   |conservazione in |
|    Specie   |   Varieta'   |  SIAN   | registro |     purezza     |
+=============+==============+=========+==========+=================+
|             |    Guelph    |         |          |   La Semiorto   |
|   Asparago  |  Evolution   |   3707  |    A     | Sementi s.r.l.  |
+-------------+--------------+---------+----------+-----------------+
|             |    Guelph    |         |          |   La Semiorto   |
|   Asparago  |  Millennium  |   3708  |    A     | Sementi s.r.l.  |
+-------------+--------------+---------+----------+-----------------+
 
    Roma, 16 aprile 2018 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998