IL GARANTE 
                PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa Augusta Iannini,  vice  presidente,  della
prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa  Giovanna  Bianchi  Clerici,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Visto il  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice); 
  Visti i regolamenti del Garante numeri 1, 2,  e  3/2000,  approvati
con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e successive modificazioni
e integrazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana del 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, la tabella n.
5  allegata  al  regolamento  n.  2/2000,  recante  la   ripartizione
dell'organico tra le diverse aree e qualifiche; 
  Visto l'art. 156 del Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, il quale, al comma 2, stabilisce in cento unita' il  ruolo
organico dell'Ufficio del Garante e, al comma 3, lettera c),  demanda
al Garante il  compito  di  definire,  con  proprio  regolamento,  la
ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche; 
  Visto l'art. 1, comma 542, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  il  quale  ha
autorizzato il Garante ad incrementare la consistenza  della  propria
dotazione organica in misura non superiore al 25 per cento; 
  Vista la deliberazione 19 luglio  2007,  n.  34  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto  2007,  n.  192)  con  la  quale  il
Garante ha deliberato di avvalersi della facolta' di cui alla  citata
disposizione incrementando la  consistenza  organica  di  venticinque
unita' e, ai sensi del citato comma 3, lettera c), dell'art. 156  del
Codice, ha provveduto a ripartire tale incremento di organico tra  le
diverse aree e qualifiche, apportando le conseguenti  modifiche  alla
pianta organica dell'Autorita' di cui alla tabella n. 5  allegata  al
regolamento n. 2/2000; 
  Visto l'art. 1, comma 268, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2014)», il quale, «Al fine
di non disperdere la professionalita'  acquisita  dal  personale  con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito
di apposita  procedura  selettiva  pubblica,  per  titoli  ed  esami,
nonche' per far  fronte  agli  accresciuti  compiti  derivanti  dalla
partecipazione  alle  attivita'  di  cooperazione  fra  autorita'  di
protezione di dati dell'Unione europea,  il  ruolo  organico  di  cui
all'art. 156, comma 2, del Codice di cui al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, come incrementato  in  attuazione  dell'art.  1,
comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'  incrementato  di
dodici unita', previa contestuale riduzione nella medesima misura del
contingente di cui al comma 5 del predetto art. 156 del codice di cui
al decreto legislativo n. 196 del 2003.»; 
  Vista la deliberazione 3 aprile  2014,  n.  169  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2014) con la quale il  Garante
ha  deliberato  di  avvalersi  della  facolta'  di  cui  alla  citata
disposizione incrementando la consistenza organica di  dodici  unita'
e, ai sensi del citato comma 3, lettera c), dell'art. 156 del Codice,
ha provveduto a ripartire tale incremento di organico tra le  diverse
aree e qualifiche, apportando le conseguenti  modifiche  alla  pianta
organica  dell'Autorita'  di  cui  alla  tabella  n.  5  allegata  al
regolamento n. 2/2000; 
  Visto l'art. 29 della legge  20  novembre  2017,  n.  167,  recante
«Disposizioni   per   l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione  europea  (Legge   europea
2017)», il quale prevede che  «Al  fine  di  assicurare  il  regolare
esercizio  dei  poteri  di  controllo  affidati  al  Garante  per  la
protezione dei dati personali e  per  fare  fronte  agli  accresciuti
compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita' di cooperazione
fra attivita' di protezione di dati dell'Unione europea, ... il ruolo
organico di cui all'art. 156, comma  2,  del  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, come incrementato  in  attuazione  dell'art.  1,
comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successivamente
dall'art. 1, comma 268, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147,  e'
incrementato di 25 unita'»; 
  Ritenuta l'esigenza di consolidare i positivi risultati raggiunti e
di potenziare l'Autorita' sul piano  organizzativo,  anche  in  vista
dell'imminente  piena  applicazione  del  regolamento  (UE)  2016/679
(relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE)  e  della  direttiva
(UE) n. 2016/680 (relativa alla protezione delle persone fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte  delle  autorita'
competenti  a  fini  di   prevenzione,   indagine,   accertamento   e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che  abroga  la  decisione  quadro
2008/977/GAI del Consiglio); 
  Ritenuto  sulla  base  delle  predette   considerazioni   e   della
ricognizione  dei  fabbisogni  attuali  e  potenziali  delle   unita'
organizzative, e riservata ogni altra deliberazione in  relazione  ad
atti di riorganizzazione, di dover ripartire l'incremento di organico
e, di conseguenza, di dover rideterminare la pianta organica  secondo
l'allegato A, nel quale sono riportate  le  dotazioni  organiche  per
ciascuna area professionale; 
  Vista la disponibilita' dei fondi sui relativi capitoli di spesa  e
dato  atto  che  gli  oneri  relativi  a  tali  modifiche  graveranno
interamente sui fondi stanziati secondo quanto previsto dal  comma  2
del citato art. 29, della legge n. 167/2017; 
  Dato atto che sulla proposta di  rideterminazione  delle  dotazioni
organiche, come sopra rappresentata, e' stata  esperita  la  prevista
procedura  di  consultazione  con  le  organizzazioni  sindacali  del
Garante (incontri con le organizzazioni sindacali  in  data  8  e  13
febbraio 2018, nonche' specifiche osservazioni e proposte scritte sui
temi   sopraelencati   pervenute   dalle   organizzazioni   sindacali
medesime); 
  Ritenuta la necessita' che le predette  modifiche  delle  dotazioni
organiche entrino  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione della presente deliberazione in Gazzetta Ufficiale; 
  Viste le osservazioni formulate dal Segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento n. 1/2000 del Garante; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                              Delibera 
 
nei termini di cui  in  premessa,  di  approvare  l'allegato  A,  che
costituisce   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente
deliberazione, il quale sostituisce la  tabella  n.  5,  allegata  al
regolamento del  Garante  n.  2/2000  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nel quale figurano le  nuove  dotazioni  organiche  del
Garante, le quali entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione. 
  La presente deliberazione sara' trasmessa all'Ufficio pubblicazioni
leggi e decreti del Ministero della giustizia  per  la  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 5 aprile 2018 
 
                         Il presidente: Soro 
 
                          Il relatore: Soro 
 
                    Il segretario generale: Busia