Estratto determina n. 579/2018 del 10 aprile 2018 
 
    Medicinale: PANTOFIR. 
    Titolare A.I.C.: Farto S.r.l., farmaco biochimico toscano,  viale
Alessandro Guidoni, 97 - 50127 Firenze - Italia. 
    Confezioni: 
      «40 mg compresse  gastroresistenti»  28  compresse  in  blister
Al/Al - A.I.C. n. 042643041 (in base 10); 
      «20 mg compresse  gastroresistenti»  28  compresse  in  blister
Al/Al - A.I.C. n. 042643039 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compressa gastroresistente. 
    Validita' prodotto integro: 4 anni. 
    Composizione: 
      principio attivo: pantoprazolo; 
      eccipienti: 
nucleo: 
    mannitolo (E421); 
    sodio carbonato anidro; 
    sodio amido glicolato; 
    acido metacrilico copolimero; 
    calcio stearato. 
rivestimento primario: 
    ipromellosa; 
    titanio diossido (El71); 
    talco; 
    macrogol (PEG 400); 
    sodio-lauril-solfato; 
rivestimento secondario: 
    acido metacrilico-etilacrilato copolimero dispersione 30%; 
    glicole propilenico; 
    ossido di ferro giallo (E172); 
    titanio diossido (E171); 
    talco. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: 
      «40 mg compresse  gastroresistenti»  28  compresse  in  blister
Al/Al - A.I.C. n. 042643041 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,18; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47; 
      nota AIFA: 1 48. 
    Confezione: 
      «20 mg compresse  gastroresistenti»  28  compresse  in  blister
Al/Al - A.I.C. n. 042643039 (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «A»; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,88; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28; 
      nota AIFA: 1 48. 
    La  classificazione  di  cui  alla  presente  determinazione   ha
efficacia, ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Pantofir» e' classificato, ai sensi dell'art.  12,  comma
5, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
    Le confezioni di cui all'art. 1 risultano  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Pantofir» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione  medica
(RR). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determinazione. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza  di  efficacia  della   determinazione:   dal   giorno
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.