IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 26 e 27, comma  5,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16  dicembre  2016
con la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  centottantesimo  giorno
dalla data dello stesso  provvedimento,  lo  stato  di  emergenza  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni 23 e 24 novembre 2016 nel territorio delle Province di Cuneo e
di Torino ed e' stata stanziata la  somma  di  euro  36.902.647,00  a
valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 5,  comma
5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  per  l'attuazione
dei primi interventi da  effettuare  nella  vigenza  dello  stato  di
emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi  ed
indispensabili fabbisogni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  20  gennaio  2017
con cui lo stanziamento di risorse di cui alla sopra citata  delibera
del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016 e' integrato di  euro
14.097.353,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali  di  cui
all'art. 5, comma 5-quinquies, della  richiamata  legge  n.  225  del
1992; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23  febbraio  2017
con cui gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera
del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, sono stati estesi in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni dal 21 al 25 novembre 2016 nel territorio dei comuni afferenti
le aste fluviali  dei  fiumi  Tanaro  e  Bormida  delle  Province  di
Alessandria e di Asti; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 430 del 10 gennaio 2017, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nell'ultima decade del  mese  di  novembre
2016 nel territorio della Regione Piemonte»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 giugno 2017 con
cui e' stato prorogato,  fino  al  10  dicembre  2017,  lo  stato  di
emergenza  in  conseguenza  degli  eccezionali  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni 23 e 24 novembre 2016  nel  territorio  delle
Province di Cuneo e di Torino e nei giorni dal 21 al 25 novembre 2016
nel territorio dei comuni afferenti le aste fluviali dei fiumi Tanaro
e Bormida delle Province di Alessandria e di Asti; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Piemonte; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  Regione  Piemonte  e'  individuata  quale   amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 il Presidente  della  Regione
Piemonte  e'  individuato   quale   responsabile   delle   iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in essere, entro trenta  giorni  dalla  data  di  adozione  del
presente   provvedimento,    sulla    base    della    documentazione
amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia'  in
possesso dello stesso, le attivita' occorrenti per  proseguimento  in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna, e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Entro termine di cui al comma 2 il commissario delegato  di  cui
all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile n. 430 del 10 gennaio 2017, provvede ad inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4. Il  Presidente  della  Regione  Piemonte,  che  opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale
delle   strutture   organizzative   della   regione   nonche'   della
collaborazione degli enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla  presente  ordinanza,  il  Presidente  della  Regione   Piemonte
provvede con  le  risorse  disponibili  sulla  contabilita'  speciale
aperta ai sensi dell'art. 3, comma 2, della richiamata ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 430/2017, che  viene
allo stesso intestata fino al 10  dicembre  2019,  salvo  proroga  da
disporsi con successivo provvedimento  previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Presidente
della Regione Piemonte  puo'  predisporre  un  piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie  procedure  di  spesa.
Tale piano deve essere sottoposto alla  preventiva  approvazione  del
Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la  rispondenza
alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione  Piemonte  ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della protezione civile,  con  cadenza  semestrale,  sullo  stato  di
attuazione del piano di cui al comma 6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  5  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Presidente della Regione Piemonte, a seguito della  chiusura
della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 aprile 2018 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli