IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la decisione della Commissione  C(2015)  5549  final  del  14
agosto  2015,  notificata  all'Italia  in  data   17   agosto   2015,
riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN),  relativa  alle
agevolazioni fiscali e contributive  connesse  a  calamita'  naturali
(concernenti  tutti  i  settori  esclusa  l'agricoltura)  e  SA.35083
(2012/C)  (ex  2012/NN),   relativa   ad   agevolazioni   fiscali   e
contributive connesse al terremoto del 2009 in  Abruzzo  (concernenti
tutti i settori esclusa l'agricoltura); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -
anno 159°, n.  57  del  9  marzo  2018,  concernente  la  nomina  del
commissario straordinario  per  il  recupero  degli  aiuti  di  Stato
dichiarati illegittimi con la  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) final del 14 agosto 2015; 
  Visto in particolare l'art. 3,  comma  4,  lettera  c)  del  citato
decreto, nella parte in cui prevede che il commissario straordinario,
nel dare notizia dell'avvio del procedimento di  recupero,  ai  sensi
dell'art.  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  ai   soggetti
individuati secondo le modalita' di  cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo, invita i medesimi a presentare, a pena di decadenza,  entro
trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento,  i  dati
relativi all'ammontare dei danni subiti per  effetto  del  sisma  del
2009 in quanto non in possesso dell'amministrazione procedente, e  le
eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite; 
  Considerato che, successivamente  all'avvio  degli  adempimenti  da
parte del commissario, la durata del suddetto  termine  decadenziale,
ritenuta congrua in fase di programmazione  e  di  definizione  delle
fasi  del   procedimento   di   recupero,   e'   risultata   tuttavia
insufficiente, nella maggior parte dei casi, per presentare eventuali
osservazioni  relative  alle  somme   effettivamente   percepite   e,
soprattutto,  per  consentire  a  tutti  i  soggetti  individuati  di
determinare in termini obiettivi e assoluti  l'ammontare  esatto  dei
danni subiti per effetto  del  sisma  del  2009  e  per  documentarli
tramite i mezzi di prova indicati dal  commissario  straordinario  ai
sensi della precedente lettera b) della medesima disposizione, tenuto
conto anche della data dell'evento e  delle  circostanze  eccezionali
che lo hanno contraddistinto, in relazione alle concrete possibilita'
di reperimento della correlata documentazione; 
  Considerato, inoltre, che il termine come sopra definito  necessita
di essere rispettato anche per l'invio di  ogni  ulteriore  mezzo  di
prova richiesto ai sensi della lettera b) del medesimo art. 3,  comma
4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  cosi'  come
di  ogni  altro  elemento  probatorio  o  documentale  richiesto  dal
commissario straordinario per dimostrare l'eventuale sussistenza  dei
requisiti di compatibilita' con il mercato interno dell'aiuto  fruito
in base alla normativa, alla prassi europea  e  a  quanto  verificato
direttamente con la Commissione europea ai sensi dell'art.  3,  comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non potendo
altrimenti essere salvaguardato il termine  finale  di  adozione  del
provvedimento di recupero di cui all'art. 48, comma 2 della legge  24
dicembre 2012, n. 234; 
  Considerata, infine, la necessita' di conciliare la sopra  indicata
esigenza  di  prolungamento  del  suddetto  termine  con  quella   di
mantenimento in ogni caso di una sua  durata  comunque  limitata  nel
tempo e  del  suo  carattere  perentorio,  funzionali  al  necessario
contenimento  della  consequenziale  sospensione   del   termine   di
quarantacinque giorni fissato dall'art. 48, comma 2  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234 per l'adozione del provvedimento di recupero; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
dicembre 2016, con  il  quale  alla  Sottosegretaria  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria  Elena  Boschi,
e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma
di decreti, atti e provvedimenti di  competenza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica dell'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto del  Presidente
             del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 
 
  1. All'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14  novembre  2017  le  parole  «entro  trenta
giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento» sono sostituite
dalle seguenti «entro centoventi giorni dalla comunicazione di  avvio
del procedimento».