IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la decisione della Commissione C(2015) 5549 final del 14 agosto 2015, notificata all'Italia in data 17 agosto 2015, riguardante le misure SA.33083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa alle agevolazioni fiscali e contributive connesse a calamita' naturali (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura) e SA.35083 (2012/C) (ex 2012/NN), relativa ad agevolazioni fiscali e contributive connesse al terremoto del 2009 in Abruzzo (concernenti tutti i settori esclusa l'agricoltura); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - anno 159°, n. 57 del 9 marzo 2018, concernente la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) final del 14 agosto 2015; Visto in particolare l'art. 3, comma 4, lettera c) del citato decreto, nella parte in cui prevede che il commissario straordinario, nel dare notizia dell'avvio del procedimento di recupero, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai soggetti individuati secondo le modalita' di cui al comma 2 del medesimo articolo, invita i medesimi a presentare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 in quanto non in possesso dell'amministrazione procedente, e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite; Considerato che, successivamente all'avvio degli adempimenti da parte del commissario, la durata del suddetto termine decadenziale, ritenuta congrua in fase di programmazione e di definizione delle fasi del procedimento di recupero, e' risultata tuttavia insufficiente, nella maggior parte dei casi, per presentare eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite e, soprattutto, per consentire a tutti i soggetti individuati di determinare in termini obiettivi e assoluti l'ammontare esatto dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e per documentarli tramite i mezzi di prova indicati dal commissario straordinario ai sensi della precedente lettera b) della medesima disposizione, tenuto conto anche della data dell'evento e delle circostanze eccezionali che lo hanno contraddistinto, in relazione alle concrete possibilita' di reperimento della correlata documentazione; Considerato, inoltre, che il termine come sopra definito necessita di essere rispettato anche per l'invio di ogni ulteriore mezzo di prova richiesto ai sensi della lettera b) del medesimo art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cosi' come di ogni altro elemento probatorio o documentale richiesto dal commissario straordinario per dimostrare l'eventuale sussistenza dei requisiti di compatibilita' con il mercato interno dell'aiuto fruito in base alla normativa, alla prassi europea e a quanto verificato direttamente con la Commissione europea ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non potendo altrimenti essere salvaguardato il termine finale di adozione del provvedimento di recupero di cui all'art. 48, comma 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234; Considerata, infine, la necessita' di conciliare la sopra indicata esigenza di prolungamento del suddetto termine con quella di mantenimento in ogni caso di una sua durata comunque limitata nel tempo e del suo carattere perentorio, funzionali al necessario contenimento della consequenziale sospensione del termine di quarantacinque giorni fissato dall'art. 48, comma 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 per l'adozione del provvedimento di recupero; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, e' stata conferita la delega per talune funzioni nonche' per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Modifica dell'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 1. All'art. 3, comma 4, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 le parole «entro trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento» sono sostituite dalle seguenti «entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento».