Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello  stato
di emergenza, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno
colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche'  degli  eccezionali  fenomeni
meteorologici  che  hanno  interessato  i  territori  delle  medesime
Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese; 
  Visto l'art. 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno  2017,
n. 91 con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al
28 febbraio 2018 e  con  il  quale  e'  stata  prevista  un'ulteriore
eventuale  proroga  con  apposita  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri per un massimo di centottanta giorni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018,
con la quale sono stati ancora estesi, in conseguenza degli ulteriori
eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in  data  18  gennaio  2017,  nonche'
degli eccezionali fenomeni  meteorologici  che  hanno  interessato  i
territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello
stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato  con  la
predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento
delle amministrazioni  statali,  nonche'  con  l'Autorita'  nazionale
anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto legislativo  del  18  aprile  2016,  n.  50,  come
modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56. 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare: 
    l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il  commissario
straordinario del Governo svolge le funzioni di  coordinamento  degli
interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui
al  titolo  II,  capo  I  ai  sensi   dell'art.   14   del   medesimo
decreto-legge; 
    il comma 2 dell'art. 2, comma 2,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189,  che  attribuisce  al  commissario  straordinario,  per
l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del  medesimo  articolo,
il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei
principi  generali   dell'ordinamento   giuridico   e   delle   norme
dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa  con  i  presidenti  delle
regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di  cui
all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge  n.
189 del 2016, il quale prevede che,  con  provvedimenti  adottati  ai
sensi dell'art. 2, comma  2,  il  commissario  straordinario  dispone
l'erogazione di contributi per la delocalizzazione  temporanea  delle
attivita' economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
dal sisma al fine di garantirne la continuita'; 
  Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge  n.  205  del  2016,  il
quale prevede in via generale che le imprese che hanno subito danni a
causa degli eventi sismici di cui al comma 1,  possono  acquistare  o
acquisire in locazione macchinari, nonche' effettuare  gli  ulteriori
interventi  urgenti  necessari  a  garantire  la  prosecuzione  della
propria  attivita',  sulla  base  di  apposita   perizia   asseverata
rilasciata  da   un   professionista   abilitato   che   attesti   la
riconducibilita' causale diretta  dei  danni  esistenti  agli  eventi
sismici e la valutazione economica del danno subito; 
  Considerato che il medesimo art. 3, al  comma  7,  prevede  che,  a
fronte  degli  acquisti  e  interventi  suindicati,  e'  concesso  il
rimborso delle spese, le cui condizioni e modalita' sono regolate  da
ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Ritenuto che quest'ultima disposizione ha introdotto una  procedura
speditiva, connotata da elementi di  specialita'  rispetto  a  quelle
ordinarie  di  concessione  dei  contributi  per  gli  interventi  di
ricostruzione e delocalizzazione, al fine di  consentire  l'immediato
avvio degli interventi necessari ad assicurare la  continuita'  delle
attivita' economiche e produttive attraverso  la  diretta  erogazione
agli  interessati  di  rimborsi  spese  da  parte   del   commissario
straordinario, previa verifica dei presupposti di legge, e  al  tempo
stesso consente  al  commissario  straordinario,  nell'esercizio  del
potere di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016,
di regolare anche  l'entita'  delle  spese  ammissibili  a  rimborso,
purche' riconducibili agli interventi di delocalizzazione  temporanea
di cui al comma 6 del medesimo art. 3, decreto-legge n. 205/2016; 
  Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 la quale, in attuazione
dell'art. 5, comma 2, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7,  del  decreto-legge  11  novembre
2016, n. 205, ha completato a corredo  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016, il quadro  generale
delle misure  volte  a  consentire,  attraverso  la  loro  temporanea
delocalizzazione, l'immediata ripresa  dell'attivita'  produttiva  di
imprese   industriali,   artigianali,   commerciali,   di    servizi,
turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa  nei  comuni
di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 nonche' la
temporanea delocalizzazione di attivita' economiche comunali  ubicate
in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza; 
  Visto l'art. 5, comma 2-bis, del decreto-legge  n.  189  del  2016,
inserito dall'art. 2-bis, comma 3, lettera b), del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, il quale ha  previsto  che  con  provvedimento
adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del  citato  decreto-legge  n.
189 del  2016,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione   dei   contributi   per   gli   interventi   anche    di
delocalizzazione temporanea legittimamente  eseguiti  e  conclusi  in
data  anteriore  a  quella  di  entrata  in   vigore   dello   stesso
decreto-legge; 
  Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante  «Misure  per  il
ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione  di  immobili
ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; 
  Vista l'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 recante «Principi  di
indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di
ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti
dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016»; 
  Considerata le necessita' di  coordinare  le  disposizioni  di  cui
all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 con le disposizioni di  cui
all'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017,  in  particolare,
in  ordine  agli  interventi  realizzati  in   maniera   unitaria   e
all'obbligatorieta' di ricorrere alla  costituzione  di  consorzi  in
tale ipotesi; 
  Ritenuta la necessita'  di  impartire  ulteriori  disposizioni  per
definire  il  quadro  generale  e  complessivo  delle  misure   volte
all'immediato avvio degli interventi di  delocalizzazione  temporanea
delle attivita' produttive, industriali e artigianali aventi sede nei
territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici
risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi
medesimi, con danni non riparabili mediante interventi  immediati  di
rafforzamento locale; 
  Ritenuto altresi' necessario modificare l'allegato 1  all'ordinanza
n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Criteri per l'utilizzo degli studi
di Microzonazione sismica per la ricostruzione nei territori  colpiti
dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto  2016»,  con  un  nuovo
allegato, in ragione delle modificazioni apportate nell'ambito  della
riunione del 15 marzo 2018 del Gruppo di lavoro costituito  ai  sensi
dell'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza; 
  Ritenuto, altresi', necessario  modificare  la  previsione  di  cui
all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n.  51  del  29  marzo  2018  in
ragione dell'erronea indicazione dell'art. 21 in luogo dell'art. 20; 
  Ritenuto necessario, ancora, procedere al differimento del  termine
previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189  del  2016  e
successive modificazioni ed integrazioni, inizialmente fissato al  30
aprile 2018,  al  fine  di  consentire  ai  soggetti  interessati  la
presentazione della documentazione richiesta per  gli  interventi  di
immediata esecuzione; 
  Ritenuto necessario procedere alla fissazione di un termine  finale
per  la  presentazione  delle  schede  AeDES  inizialmente   previsto
dall'art. 2-bis, comma 5, previsto dal decreto-legge n. 148 del 2017,
al fine di consentire una completa ricognizione dei danni; 
  Acquisito il favorevole avviso  del  Capo  del  Dipartimento  della
Protezione civile; 
  Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 12 aprile 2018; 
  Ritenuto   necessario   dichiarare   il   presente    provvedimento
provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge
n. 340  del  2000,  in  considerazione  dell'imminente  scadenza  del
termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016
e dell'urgente indifferibile  necessita'  di  rendere  immediatamente
operative le disposizioni volte  a  garantire  la  continuita'  delle
attivita' economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici;  
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. I soggetti legittimati di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del
14  dicembre  2016,  nel  caso  in   cui   abbiano   proceduto   alla
delocalizzazione di attivita' economiche anteriormente all'entrata in
vigore del  decreto-legge  n.  189  del  2016,  possono  chiedere  il
rimborso delle spese sostenute con le modalita'  di  cui  all'art.  2
della presente ordinanza. 
  2. Sono rimborsabili gli interventi di delocalizzazione  realizzati
ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere a) e b)  dell'ordinanza  n.  9
del 2016 attuati rispettivamente con le modalita' di cui all'art.  2,
commi 1 e 2, della stessa ordinanza in conseguenza del sisma  occorso
il 24 agosto 2016. 
  3. La richiesta di rimborso delle  spese  sostenute  e'  presentata
all'Ufficio speciale per la  ricostruzione  competente  entro  il  30
giugno  2018,  a  condizione  che  sia  stata  emessa  ordinanza   di
inagibilita', a seguito di verifica con scheda  AeDES,  integrata  da
apposita perizia asseverata come stabilito al successivo comma 4.  La
richiesta  di  rimborso  e'  resa  nella   forma   di   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,  e  deve
essere corredata da  perizia  asseverata  redatta  da  professionista
abilitato contenente: 
    a) la descrizione delle caratteristiche tecniche  e  dimensionali
(con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o gravemente
danneggiato, comprese finiture ed impianti,  con  attestazione  della
riconducibilita'  causale  dei  danni   subiti   all'evento   sismico
verificatisi il 24 agosto 2016; 
    b) l'illustrazione in dettaglio dei danni  subiti  dall'edificio,
nonche' di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature  e  dalle
scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino; 
    c)   la   descrizione   delle   attivita'   svolte   dall'impresa
delocalizzata; 
    d) la descrizione dell'edificio ove l'impresa ha delocalizzato la
propria  attivita',  con  indicazione  della  sua  ubicazione,  delle
dimensioni, della dotazione  impiantistica  e  delle  caratteristiche
tecniche,   corredata   di   documentazione   fotografica   e   delle
certificazioni o autorizzazioni necessarie, ovvero,  in  alternativa,
il progetto relativo alla struttura temporanea realizzata all'interno
del  lotto  di  pertinenza  o  nelle  aree  immediatamente  adiacenti
all'insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere
avuto la disponibilita'; 
    e) la descrizione degli eventuali interventi  che  si  sono  resi
necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista
impiantistico,  l'edificio  preso  in  locazione   o   la   struttura
temporaneamente realizzata nel  lotto  di  pertinenza  o  nelle  aree
adiacenti. 
  4. Nella perizia asseverata di  cui  al  comma  3  devono  altresi'
essere specificamente indicati: 
    a) gli estremi dell'ordinanza di inagibilita' che ha  interessato
l'edificio, nonche' la scheda AeDES su cui questa si basa; 
    b) il canone di locazione dell'edificio, ove si e'  delocalizzata
l'attivita',  e  il  costo  degli  interventi  eventualmente   resisi
necessari  per  dotarlo  degli  impianti  necessari   al   ripristino
dell'attivita' economica o produttiva,  ovvero,  in  alternativa,  il
computo  metrico  estimativo  delle  opere  eseguite  utilizzando  il
prezzario   unico   interregionale    approvato    dal    commissario
straordinario; 
    c) il costo  di  acquisto  o  noleggio  dei  macchinari  e  delle
attrezzature; 
    d) il costo di ripristino delle scorte; 
    e) l'importo delle spese tecniche sostenute; 
    f)  l'eventuale  indennizzo  assicurativo  gia'   percepito   dal
richiedente per i danni subiti ovvero  la  stima  dell'indennizzo  se
richiesto, ma non ancora liquidato; 
    g) gli  estremi  di  un  conto  corrente  bancario  intestato  al
richiedente, ai fini del rimborso delle spese sostenute. 
  5. Nella domanda di rimborso devono inoltre essere indicati: 
    a) i fornitori presso cui si e'  proceduto  al  riacquisto  delle
attrezzature e dei macchinari da sostituire a  quelli  danneggiati  o
distrutti; 
    b) l'impresa che ha proceduto agli  interventi  di  realizzazione
della struttura temporanea; 
    c) il progettista e  il  direttore  dei  lavori  che  sono  stati
incaricati per gli interventi di cui al precedente comma  3,  lettera
e). 
  6.  Le  imprese  all'atto  della  presentazione  della  domanda  di
rimborso, devono: 
    a) essere iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del
decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalita' di cui  al  successivo
comma 8, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo,
abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   e   successive
modificazioni; 
    b) non aver commesso  violazioni  agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
    c) essere in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000
euro,  della  qualificazione  ai  sensi  dell'art.  84  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  7. I professionisti di cui al comma 5, lettera  c),  devono  essere
iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n.
189 del 2016. Limitatamente alla stima  dei  danni  subiti  dai  beni
mobili strumentali e dalle scorte, l'incarico puo'  essere  conferito
anche a professionisti non tenuti all'iscrizione in tale elenco. 
  8. Alla domanda di rimborso sono obbligatoriamente allegati: 
    a)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l'impresa
incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di
iscrizione  nell'anagrafe  di  cui  all'art.   30,   comma   6,   del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    b) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista
incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori attesta
di essere iscritto, alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
rimborso, nell'elenco speciale di  cui  all'art.  34,  comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016, e di non avere rapporti con  l'impresa
appaltatrice; 
    c) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore  a
quella degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  per
il risarcimento dei danni conseguenti all'evento  sismico  e  recante
l'indicazione dell'importo assicurativo riconosciuto o  in  corso  di
determinazione; 
    d) le fatture quietanzate relative alle spese sostenute. 
  9. Il presidente della regione, vice  commissario  territorialmente
competente, verificata  l'entita'  dei  danni  attestati  e  la  loro
riconducibilita' causale agli eventi sismici  nonche'  la  congruita'
delle  spese  sostenute,  adotta  il  decreto  di   concessione   del
contributo. Il vice commissario provvede  altresi'  a  richiedere  il
Codice unico di progetto (CUP) di cui  all'art.  11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3. 
  10. La concessione del rimborso di cui al comma 9 e' subordinata al
parere  favorevole  del   comune   in   ordine   all'autorizzabilita'
dell'intervento  richiesto  in  deroga  agli  strumenti  urbanistici,
nonche'  sotto  il  profilo  ambientale  e  sanitario.  La   predetta
autorizzazione  tiene  luogo  di  ogni  provvedimento  autorizzatorio
richiesto dalla normativa vigente. 
  11. L'erogazione del saldo del contributo  relativo  all'intervento
di  riparazione   e   rafforzamento   locale,   di   ripristino   con
miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio o  dell'unita'
immobiliare  preesistente,  finanziato  ai  sensi   delle   ordinanze
commissariali numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19  del  2017,
e' subordinata alla rimozione della struttura  temporanea  realizzata
ovvero al recesso dal contratto di locazione stipulato. Le  eventuali
strutture temporanee installate sono rimosse  a  cura  dell'operatore
interessato entro trenta  giorni  dalla  ultimazione  dei  lavori  di
ripristino o ricostruzione delle attivita' economiche originarie.  In
caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il
presidente   della   regione,   vice   commissario   territorialmente
competente provvede in via sostitutiva, previa  diffida,  ponendo  le
spese a carico dell'operatore inadempiente.