IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  27
marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari
degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari, e in  particolare  l'art.  58  che  abroga  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui  all'art.  7,
paragrafo 6 del regolamento (CE)  n.  510/2006  sono  automaticamente
iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento
(UE) n. 1151/2012; 
  Visti i regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti Organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il  decreto  16  dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale)  n.  15  del  20
gennaio 2015 con il quale al laboratorio Labcam  S.r.l.,  ubicato  in
Albenga  (Savona),  Regione  Rollo  n.   98,   e'   stata   rinnovata
l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi  nel  settore
oleicolo; 
  Considerato che il citato laboratorio con nota del  3  aprile  2018
comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi; 
  Considerato che il laboratorio  sopra  indicato  ha  dimostrato  di
avere ottenuto in data 2 aprile 2015  l'accreditamento  relativamente
alle prove indicate nell'allegato  al  presente  decreto  e  del  suo
sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI
CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17011  ed  accreditato  in  ambito  EA -  European
cooperation for accreditation; 
  Considerato che con decreto 22  dicembre  2009  Accredia  e'  stato
designato quale unico organismo  italiano  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Ritenuta la  necessita'  di  sostituire  l'elenco  delle  prove  di
analisi indicate nell'allegato del decreto 16 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Le prove di analisi di cui all'allegato  del  decreto  16  dicembre
2014 per le quali il laboratorio Labcam S.r.l.,  ubicato  in  Albenga
(Savona), Regione Rollo n. 98, e' autorizzato, sono sostituite  dalle
seguenti: 
 
     ===========================================================
     |      Denominazione della prova      |  Norma / metodo   |
     +=====================================+===================+
     |                                     |Reg. CEE 2568/1991 |
     |                                     |allegato II + Reg. |
     |Acidita' ( (0,1 ÷ 4 % di ac.         |UE 1227/2016       |
     |oleico) )                            |allegato I         |
     +-------------------------------------+-------------------+
     |                                     |Reg. CEE 2568/1991 |
     |                                     |allegato IX + Reg. |
     |Analisi spettrofotometrica           |UE 1833/2015       |
     |nell'ultravioletto                   |allegato III       |
     +-------------------------------------+-------------------+
     |                                     |Reg. CEE 2568/1991 |
     |                                     |allegato III + Reg.|
     |Numero di perossidi (2 ÷ 24 % meq    |UE 1784 /2016      |
     |O2/Kg)                               |allegato           |
     +-------------------------------------+-------------------+
     |                                     |Reg. CEE 2568/1991 |
     |                                     |allegato XII + Reg.|
     |                                     |UE 1348/2013       |
     |                                     |allagato V + Reg.  |
     |                                     |UE 1833/2015       |
     |                                     |allegato V - Reg.  |
     |                                     |UE 1227/2016       |
     |Valutazione organolettica            |allegato II        |
     +-------------------------------------+-------------------+
     |Cere e Metil ed Etil esteri degli    |Reg. CEE 2568/91   |
     |acidi grassi (Alchil esteri) (Cere   |allegato XX + Reg. |
     |27-350 mg/Kg, Alchil esteri 7 - 130  |UE n. 61/2011      |
     |mg/Kg)                               |allegato II        |
     +-------------------------------------+-------------------+