IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 2000), recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 14 giugno 2004), recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 2012), recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2015, di seguito «Decreto» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2015), recante la ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017; Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 354/22 del 28 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 252/1 del 16 settembre 2016, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009; Visto l'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 2015/98 della Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 16/23 del 23 gennaio 2015, con il quale, relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le deroghe agli obblighi di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, al fine di garantire l'esatto adempimento degli obblighi internazionali discendenti dalla predetta raccomandazione ICCAT n. 14-04; Visto il regolamento (UE) n. 2018/120 del Consiglio del 23 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 27/1 del 31 gennaio 2018, con il quale e' stato ripartito, tra le flotte degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso assegnato all'Unione europea, per l'annualita' 2018, riconoscendo all'Italia una quota nazionale pari a 3.894,13 tonnellate; Vista la raccomandazione ICCAT n. 17-07, con la quale le Parti contraenti, relativamente al triennio 2018-2020, hanno approvato un ulteriore incremento progressivo del Totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso, nonche' confermato, almeno per l'annualita' 2018, tutte le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 14-04; Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda sezione ter - ha accertato l'illegittimita' del decreto ministeriale 11 marzo 2013 (recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, a valere sull'annualita' 2013), limitatamente alla parte del provvedimento in cui non veniva previsto che la cessione delle quote potesse avvenire esclusivamente nell'ambito del medesimo sistema di pesca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante «Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Considerato che il contingente di 3.894,13 tonnellate, assegnato all'Italia per l'annualita' 2018, risulta incrementato, rispetto a quello della precedente annualita' 2017 (pari a 3.304,82 tonnellate), per un totale netto di 589,31 tonnellate; Considerato che gli aumenti progressivi del Totale ammissibile di cattura (TAC) sono stabiliti, per il successivo biennio 2019-2020, al paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07, in maniera tale per cui il contingente nazionale di cattura sara' incrementato in misura proporzionale ai parametri fissati in sede internazionale, secondo il seguente schema: - (+) 414,46 tonnellate, a valere sull'annualita' 2019, rispetto all'annualita' 2018; - (+) 448,16 tonnellate, a valere sull'annualita' 2020, rispetto all'annualita' 2019; Considerato che, in ragione dei richiamati ulteriori aumenti del contingente nazionale di cattura e' possibile confermare, con decorrenza dalla campagna 2018, il mantenimento dei coefficienti di allocazione del medesimo contingente, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto, fatti salvi, in ogni caso, i parametri di redditivita' e sostenibilita' economica, cosi' come individuati dal Comitato scientifico dell'ICCAT, nonche' la clausole di salvaguardia di cui al paragrafo 5 e seguenti della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07; Ritenuto, pertanto, in ragione del nuovo piano pluriennale di cui al richiamato paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07, di dover procedere, in assoluta conformita' al valore medio triennale di cui al richiamato art. 1, comma 1, del decreto, alla ripartizione del contingente nazionale di cattura assegnato all'Italia, per l'annualita' 2018, nonche' dei contingenti determinabili in funzione dei predetti incrementi gia' fissati, in sede ICCAT, per le successive annualita' 2019 e 2020; Ritenuto, altresi', opportuno confermare, in ragione dei richiamati ulteriori aumenti del contingente nazionale di cattura e della richiamata contestuale invarianza di tutte le misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 14-04, con decorrenza dall'annualita' 2018: la suddivisione del contingente destinato al sistema «palangaro (LL)» in quote individuali di cattura, onde assicurare un piu' efficace monitoraggio sull'andamento effettivo delle catture ed adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati al recupero di eventuali eccessi di pesca; l'implementazione, ricorrendone i presupposti di cui alla richiamata normativa internazionale ed europea, di un margine di flessibilita' (come gia' previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto), a valere sull'effettiva disponibilita' residua del contingente indiviso (UNCL), applicabile all'atto del raggiungimento delle suddette quote individuali di cattura assegnate al sistema «palangaro (LL)»; la disciplina delle operazioni di trasferimento dei contingenti individuali di cattura, in ossequio al dispositivo della richiamata sentenza Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 5123/2014; l'assegnazione, in ossequio al disposto dell'art. 18 del citato regolamento (UE) n. 2016/1627, di uno specifico contingente anche per gli scopi della pesca sportiva e/o ricreativa; le medesime «Disposizioni applicative per la campagna di pesca 2017», come adottate con il decreto direttoriale n. 8746 del 10 aprile 2017; Ritenuto, inoltre, sulla base dei richiamati ulteriori aumenti del contingente nazionale di cattura di poter introdurre, a decorrere dalla campagna 2018, nuovi criteri e parametri per la gestione delle catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, che, ferme restando le limitazioni in sede di sbarco di cui alla richiamata normativa sovranazionale, ne consentano una maggiore e piu' flessibile fruibilita', soprattutto da parte degli operatori autorizzati alla cattura bersaglio del pesce spada e/o dell'alalunga; Decreta: Art. 1 Ripartizione del contingente nazionale di cattura nel triennio 2018-2020 1. Il contingente complessivo di 3.894,13 tonnellate, assegnato all'Italia, per la campagna di pesca 2018, nonche' i contingenti rispettivamente determinabili (sulla base del piano pluriennale di cui al paragrafo 5 della raccomandazione ICCAT n. 17-07, in premessa citata), in 4.308,59 tonnellate, per l'annualita' 2019, ed in 4.756,75, per l'annualita' 2020, sono ripartiti tra i sistemi di pesca, come segue: Parte di provvedimento in formato grafico 2. In presenza di mutamenti che, nel corso del triennio 2018-2020, dovessero interessare il quadro tecnico-normativo di riferimento, con particolare riguardo alla possibile applicazione delle clausole di salvaguardia di cui al paragrafo 5 e seguenti della raccomandazione ICCAT n. 17-07, in premessa citata, questa direzione generale, procede, con proprio provvedimento, alla modifica degli schemi di ripartizione di cui al precedente comma 1, onde assicurare l'esatto adempimento di nuovi obblighi e prescrizioni eventualmente definiti in sede sovranazionale.