IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 180  del  3  agosto  2000),  recante  la
determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di  pesca  del
tonno rosso; 
  Visto il decreto legislativo  26  maggio  2004,  n.  154  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  n.  146  del  14  giugno  2004),
recante la modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  gennaio  2012,  n.  4  (Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  26  del  1°  febbraio  2012),
recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2015, di seguito  «Decreto»
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120  del  26  maggio
2015), recante la ripartizione delle quote  di  tonno  rosso  per  il
triennio 2015-2017; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L. 354/22 del 28  dicembre  2013,  relativo  alla
politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1954/2003  e  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  e  che  abroga   i
regolamenti (CE) n. 2371/2002  e  (CE)  n.  639/2004  del  Consiglio,
nonche' la decisione n. 2004/585/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L. 252/1 del 16 settembre  2016,  concernente  un
piano pluriennale di ricostituzione del  tonno  rosso  nell'Atlantico
orientale e nel Mediterraneo e recante  abrogazione  del  regolamento
(CE) n. 302/2009; 
  Visto l'art. 4 del  regolamento  delegato  (UE)  n.  2015/98  della
Commissione del 18 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L. 16/23 del  23  gennaio  2015,  con  il  quale,
relativamente alla specie tonno rosso, sono state fissate le  deroghe
agli obblighi di cui all'art. 15, paragrafo 1, del  regolamento  (UE)
n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11  dicembre
2013, al  fine  di  garantire  l'esatto  adempimento  degli  obblighi
internazionali discendenti dalla predetta  raccomandazione  ICCAT  n.
14-04; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2018/120 del Consiglio del 23  gennaio
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 27/1
del 31 gennaio 2018, con il quale e' stato ripartito, tra  le  flotte
degli Stati membri, il totale ammissibile di cattura (TAC) del  tonno
rosso  assegnato   all'Unione   europea,   per   l'annualita'   2018,
riconoscendo  all'Italia  una  quota  nazionale   pari   a   3.894,13
tonnellate; 
  Vista la raccomandazione ICCAT n. 17-07,  con  la  quale  le  Parti
contraenti, relativamente al triennio 2018-2020, hanno  approvato  un
ulteriore incremento progressivo del Totale  ammissibile  di  cattura
(TAC) della  specie  tonno  rosso,  nonche'  confermato,  almeno  per
l'annualita' 2018, tutte le misure di gestione e conservazione di cui
alla precedente raccomandazione ICCAT n. 14-04; 
  Vista la sentenza n. 5123/2014 del 15 maggio 2014, con la quale  il
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Seconda sezione ter
- ha accertato l'illegittimita' del  decreto  ministeriale  11  marzo
2013 (recante la ripartizione del contingente  nazionale  di  cattura
del tonno rosso, a valere sull'annualita' 2013),  limitatamente  alla
parte del provvedimento in cui non veniva previsto  che  la  cessione
delle quote potesse avvenire esclusivamente nell'ambito del  medesimo
sistema di pesca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
febbraio  2013,  n.  105,  modificato  da  ultimo  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  143  del  17  luglio  2017,
recante  «Organizzazione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
alimentari e forestali», a  norma  dell'art.  2,  comma  10-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Considerato che il contingente di  3.894,13  tonnellate,  assegnato
all'Italia per l'annualita' 2018, risulta  incrementato,  rispetto  a
quello della precedente annualita' 2017 (pari a 3.304,82 tonnellate),
per un totale netto di 589,31 tonnellate; 
  Considerato che gli aumenti progressivi del Totale  ammissibile  di
cattura (TAC) sono stabiliti, per il successivo biennio 2019-2020, al
paragrafo 5 della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07,  in  maniera
tale per cui il contingente nazionale di cattura  sara'  incrementato
in misura proporzionale ai parametri fissati in sede  internazionale,
secondo il seguente schema: 
    - (+) 414,46 tonnellate, a valere sull'annualita' 2019,  rispetto
all'annualita' 2018; 
    - (+) 448,16 tonnellate, a valere sull'annualita' 2020,  rispetto
all'annualita' 2019; 
  Considerato che, in ragione dei richiamati  ulteriori  aumenti  del
contingente  nazionale  di  cattura  e'  possibile  confermare,   con
decorrenza dalla campagna 2018, il mantenimento dei  coefficienti  di
allocazione del medesimo contingente, di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto, fatti salvi, in ogni caso, i  parametri  di  redditivita'  e
sostenibilita'  economica,  cosi'  come  individuati   dal   Comitato
scientifico dell'ICCAT, nonche' la clausole di salvaguardia di cui al
paragrafo 5 e seguenti della citata raccomandazione ICCAT n. 17-07; 
  Ritenuto, pertanto, in ragione del nuovo piano pluriennale  di  cui
al richiamato paragrafo  5  della  citata  raccomandazione  ICCAT  n.
17-07, di dover procedere, in assoluta conformita'  al  valore  medio
triennale di cui al richiamato art. 1, comma  1,  del  decreto,  alla
ripartizione  del  contingente   nazionale   di   cattura   assegnato
all'Italia,  per   l'annualita'   2018,   nonche'   dei   contingenti
determinabili in funzione dei predetti incrementi  gia'  fissati,  in
sede ICCAT, per le successive annualita' 2019 e 2020; 
  Ritenuto, altresi', opportuno confermare, in ragione dei richiamati
ulteriori aumenti  del  contingente  nazionale  di  cattura  e  della
richiamata contestuale invarianza di tutte le misure  di  gestione  e
conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n.  14-04,
con decorrenza dall'annualita' 2018: 
    la suddivisione del contingente destinato al  sistema  «palangaro
(LL)» in quote  individuali  di  cattura,  onde  assicurare  un  piu'
efficace  monitoraggio  sull'andamento  effettivo  delle  catture  ed
adottare gli  opportuni  provvedimenti  finalizzati  al  recupero  di
eventuali eccessi di pesca; 
    l'implementazione,  ricorrendone  i  presupposti  di   cui   alla
richiamata normativa internazionale ed  europea,  di  un  margine  di
flessibilita' (come gia' previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto),
a  valere  sull'effettiva  disponibilita'  residua  del   contingente
indiviso  (UNCL),  applicabile  all'atto  del  raggiungimento   delle
suddette quote individuali di cattura assegnate al sistema «palangaro
(LL)»; 
    la disciplina delle operazioni di trasferimento  dei  contingenti
individuali di cattura, in ossequio al dispositivo  della  richiamata
sentenza Tribunale amministrativo regionale Lazio n. 5123/2014; 
    l'assegnazione, in ossequio al disposto dell'art. 18  del  citato
regolamento (UE) n. 2016/1627, di uno specifico contingente anche per
gli scopi della pesca sportiva e/o ricreativa; 
    le medesime «Disposizioni applicative per la  campagna  di  pesca
2017», come adottate con il  decreto  direttoriale  n.  8746  del  10
aprile 2017; 
  Ritenuto, inoltre, sulla base dei richiamati ulteriori aumenti  del
contingente nazionale di cattura di  poter  introdurre,  a  decorrere
dalla campagna 2018, nuovi criteri e parametri per la gestione  delle
catture accessorie (by-catch) di tonno rosso, che, ferme restando  le
limitazioni in sede  di  sbarco  di  cui  alla  richiamata  normativa
sovranazionale,  ne  consentano  una  maggiore  e   piu'   flessibile
fruibilita', soprattutto da parte degli  operatori  autorizzati  alla
cattura bersaglio del pesce spada e/o dell'alalunga; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ripartizione  del  contingente  nazionale  di  cattura  nel  triennio
                              2018-2020 
 
  1. Il contingente complessivo  di  3.894,13  tonnellate,  assegnato
all'Italia, per la campagna di  pesca  2018,  nonche'  i  contingenti
rispettivamente determinabili (sulla base del  piano  pluriennale  di
cui al paragrafo 5 della raccomandazione ICCAT n. 17-07, in  premessa
citata),  in  4.308,59  tonnellate,  per  l'annualita'  2019,  ed  in
4.756,75, per l'annualita' 2020, sono  ripartiti  tra  i  sistemi  di
pesca, come segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. In presenza di mutamenti che, nel corso del triennio  2018-2020,
dovessero interessare il quadro tecnico-normativo di riferimento, con
particolare riguardo alla possibile applicazione  delle  clausole  di
salvaguardia di cui al paragrafo 5 e seguenti  della  raccomandazione
ICCAT n.  17-07,  in  premessa  citata,  questa  direzione  generale,
procede, con proprio provvedimento, alla  modifica  degli  schemi  di
ripartizione di cui al precedente comma 1, onde  assicurare  l'esatto
adempimento di nuovi obblighi e prescrizioni  eventualmente  definiti
in sede sovranazionale.