IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, che ha abrogato e sostituito  il  decreto  legislativo
del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni,  e  visti  in
particolare: 
    a) l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    b) l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    d) l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163/2006; 
    e) l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      1) lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle
procedure e ai contratti per i quali i bandi  o  avvisi  con  cui  si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore; 
      2)  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      3) le procedure per la valutazione di impatto ambientale  delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e  185  di  cui  al  previgente
decreto legislativo n. 163 del 2006,  sono  concluse  in  conformita'
alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca
del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche
per le varianti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  12  aprile  2006,   n.   163,
concernente il «Codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e
2004/18/CE», e successive modificazioni; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto al citato art. 216,
commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile all'esame di  questo  Comitato  e  ad  essa  sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n.  121  (pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, Supplemento ordinario), con  la  quale
questo Comitato ha approvato il primo Programma delle  infrastrutture
strategiche, che riporta,  nell'ambito  dei  sistemi  ferroviari  del
«Corridoio  plurimodale  adriatico»   la   voce   «Asse   ferroviario
Bologna-Bari-Lecce-Taranto»; 
  Vista la delibera del 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2015), con la quale questo Comitato
ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al DEF  2013,  che
include, nella  «Tabella  0  Programma  infrastrutture  strategiche»,
nell'ambito       dell'infrastruttura        «Asse        ferroviario
Bologna-Bari-Lecce-Taranto»,  l'intervento  «Raddoppio   Pescara-Bari
(tratta Termoli-Lesina)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  dell'8  giugno
2001, n. 327 e successive modificazioni, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 9 giugno  2015,  n.  194,  e  successive  modificazioni,  che  ha
soppresso la Struttura tecnica  di  missione  istituita  con  decreto
dello stesso Ministro del 10 febbraio  2003,  n.  356,  e  successive
modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3  del  medesimo
decreto alle direzioni generali competenti del Ministero, alle  quali
e' demandata la responsabilita'  di  assicurare  la  coerenza  tra  i
contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione  a
supporto; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    a.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    b.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra
l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
    c. la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n.  87  del  2003  e  la  relativa  errata-corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e visti in particolare: 
    a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    b) la delibera del 28  gennaio  2015,  n.  15,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma
3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 - le  modalita'
di esercizio del sistema di  monitoraggio  finanziario  di  cui  alla
delibera  del  5  maggio  2011,  n.  45,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 2011, e la  relativa  errata-corrige  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera del 25  luglio  2003,  n.  63,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo  Comitato  ha
formulato, tra l'altro, indicazioni di  ordine  procedurale  riguardo
alle attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei  trasporti  e'  chiamato  a  svolgere  ai  fini  della  vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera dell'8  agosto  2015,  n.  62,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo  Comitato  ha
approvato  lo  schema  di  Protocollo  di  legalita'  precedentemente
licenziato  nella  seduta  del  13  aprile  2015  dal   Comitato   di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere  (CCASGO),
costituito con decreto  del  14  marzo  2003,  emanato  dal  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito  ed  ampliato  -  all'interno  di  quest'ultimo   Organismo
inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del pre-vigente
CCASGO; 
  Vista la delibera del 28  gennaio  2015,  n.  2,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2015, con la quale questo  Comitato  ha
approvato il progetto preliminare dell'opera «Linea Pescara  -  Bari:
raddoppio della tratta Termoli - Lesina»; 
  Considerato che  l'opera  e'  inclusa  nell'Aggiornamento  2016  al
Contratto di Programma RFI 2012-2016 - parte investimenti, siglato il
17 giugno 2016, esaminato nella seduta  di  questo  Comitato  del  10
agosto 2016 ed approvato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2016, n. 225; 
  Viste le note del 16 novembre 2017, n. 43681, 12 dicembre 2017,  n.
7536, e 15 dicembre 2017, n. 7659, con le quali  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ha richiesto  l'iscrizione  all'ordine
del giorno  di  questo  Comitato  dell'argomento  «Linea  ferroviaria
adriatica Pescara - Bari, raddoppio della tratta  Termoli  -  Lesina,
Lotto 1 "Ripalta - Lesina". Progetto definitivo», e ha  trasmesso  la
relativa documentazione istruttoria; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: 
sotto l'aspetto tecnico: 
  a) che il progetto preliminare dell'opera, approvato con la  citata
delibera di questo Comitato n. 2 del 2015, prevede la suddivisione in
tre lotti: 
    1. lotto 1 «Ripalta - Lesina», che si sviluppa per circa 6.844  m
dalla progressiva 24+200 alla  progressiva  31+044,  interessando  il
solo territorio pugliese; 
    2. lotto 2 «Termoli - Campomarino», che si sviluppa per  5.940  m
dalla progressiva 0+000 alla progressiva 5+940, interessando il  solo
territorio molisano e i Comuni di Termoli e Campomarino, ha inizio  a
sud della stazione di Termoli e  termina  a  sud  della  stazione  di
Campomarino; 
    3. lotto 3 «Campomarino - Ripalta», che si sviluppa per 18.260  m
dalla progressiva 5+940 alla  progressiva  24+200,  interessando  sia
territorio molisano che territorio pugliese; 
  b) che il progetto definitivo del lotto 1 «Ripalta -  Lesina»,  ora
all'esame, e' stato sviluppato sulla base del progetto preliminare ed
adeguato per tener conto delle prescrizioni della succitata  delibera
di questo Comitato n. 2 del 2015, tra  le  quali  in  particolare  le
prescrizioni numero 5 e 42; 
  c) che, per il  recepimento  della  prescrizione  n.  42,  suddetto
progetto definitivo prevede, in prossimita' del  fiume  Fortore,  nel
Comune di Lesina, tra il km 1+750 e il  km  2+200,  alcune  opere  di
trasparenza ai due lati del viadotto esistente ubicate in modo da non
compromettere  le  condizioni  statiche  delle  zone  di  transizione
«rilevato - viadotto esistente» e della stessa struttura del viadotto
Fortore e, in particolare, prevede a tal fine alcuni tombini  nonche'
la riprofilatura dell'alveo  inciso  Fosso  Paradiso  nel  Comune  di
Lesina al km 3+469 circa, la quale interessa aree  non  comprese  nel
corridoio individuato ai fini urbanistici in sede di approvazione del
progetto preliminare; 
  d) che la prescrizione n. 5 ha indotto  la  ricerca  di  una  nuova
collocazione di una sottostazione elettrica per l'alimentazione della
linea di contatto e, in  particolare,  nel  progetto  preliminare  la
sottostazione elettrica era ubicata nel Comune di Chieuti mentre  nel
progetto definitivo e' prevista nel Comune di Serracapriola,  tra  il
km 0+700 e il km 0+950  circa,  interessando  parzialmente  aree  non
comprese nel corridoio individuato ai fini  urbanistici  in  sede  di
approvazione del progetto preliminare; 
  e) che il progetto definitivo e' integrato  con  la  relazione  del
progettista attestante, ai sensi dell'art. 166, comma 1, del  decreto
legislativo n. 163 del 2006, la rispondenza del  progetto  definitivo
al progetto preliminare approvato con la citata  delibera  di  questo
Comitato n. 2 del 2015  ed  alle  prescrizioni  dettate  in  sede  di
approvazione dello stesso; 
sotto l'aspetto procedurale e amministrativo: 
  a)  che,  con  nota  dell'8  agosto  2016,  n.  1651,  il  soggetto
aggiudicatore Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. ha trasmesso  il
progetto definitivo del lotto 1 «Ripalta - Lesina» al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui agli  articoli
166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  b)  che  il  suddetto  progetto  e'  stato  inviato  a   tutte   le
amministrazioni interessate e rappresentate nel Comitato e a tutte le
ulteriori  amministrazioni  competenti  a  rilasciare   permessi   ed
autorizzazione di ogni genere e tipo  nonche'  ai  gestori  di  opere
interferenti, e che  la  consegna  del  suddetto  progetto  e'  stata
completata in data 13 settembre 2016, come da  comunicazione  inviata
da RFI al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del
29 settembre 2016, n. 517; 
  c) che il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, con provvedimento direttoriale del 24 marzo  2017,  n.  75,
della Direzione generale  per  le  valutazioni  e  le  autorizzazioni
ambientali, sulla base del parere del 3 marzo 2017,  n.  2326,  della
Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - VIA e  VAS,
ha determinato, ai fini della verifica di  ottemperanza  ex  articoli
166 e 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 
    1. la sostanziale coerenza del progetto  definitivo  al  progetto
preliminare approvato con la citata delibera di questo Comitato n.  2
del 2015 e la non significativita',  sotto  il  profilo  dell'impatto
globale sull'ambientale, delle  modifiche  progettuali  apportate  in
recepimento delle prescrizioni numero 5 e 42 di  cui  all'allegato  1
alla predetta delibera; 
    2.  l'ottemperanza  ovvero  il  rimando  dell'ottemperanza   alla
successiva  fase  di  progettazione  esecutiva   e/o   in   fase   di
realizzazione delle prescrizioni di cui all'allegato 1 alla  predetta
delibera; 
  d) che Ministero per i beni e le attivita' culturali, con nota  del
25 maggio 2017, n. 15694, ha espresso parere favorevole alle varianti
apportate nell'ambito del progetto definitivo  in  ottemperanza  alle
prescrizioni numero 5 e 42 di cui all'allegato 1 alla citata delibera
di questo Comitato n. 2 del  2015  e  ha  determinato  l'ottemperanza
ovvero  il  rimando  dell'ottemperanza  alla   successiva   fase   di
progettazione  esecutiva  e/o  in   fase   di   realizzazione   delle
prescrizioni dettate dallo stesso Ministero  di  cui  all'allegato  1
alla predetta delibera; 
  e) che la Regione Puglia, con deliberazione della giunta  regionale
del 30 novembre 2016, n. 1906, ha confermato il proprio accordo  alla
localizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 165, comma 5,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006,  a  seguito  delle  integrazioni
apportate al progetto definitivo in  ottemperanza  alle  prescrizioni
numero 5 e 42 di cui all'allegato 1 alla citata  delibera  di  questo
Comitato n. 2 del 2015; 
  f) che, ai sensi dell'art. 166, comma 2, del decreto legislativo n.
163 del  2006,  e'  stato  dato  avviso  di  avvio  del  procedimento
finalizzato  alla  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   dell'opera
mediante avviso pubblicato in data 9 settembre 2016 su un  quotidiano
a tiratura nazionale e uno a tiratura locale; 
  g) che il Ministero  istruttore  riferisce  che,  relativamente  al
lotto 1, come evidenziato nell'elaborato  «Relazione  generale  delle
interferenze», il progetto definitivo prevede  la  risoluzione  delle
interferenze con gli acquedotti gestiti da Acquedotto Pugliese e  dal
Consorzio della Capitanata  e  individua  la  presenza  di  ulteriori
possibili interferenze con le condotte di questi ultimi con  i  fossi
Capoposta e Pontonicchio, per le quali RFI S.p.A. non  dispone  della
esatta posizione plano-altimetrica delle tubazioni; 
  h) che in merito alle predette  eventuali  ulteriori  interferenze,
ne' Acquedotto Pugliese ne' il Consorzio della Capitanata,  convocati
alla Conferenza di Servizi, hanno formulato osservazioni; 
  i) che in ogni caso, RFI S.p.A. ha  rappresentato  che,  nel  corso
della redazione del progetto esecutivo, verra' verificata l'eventuale
effettiva esistenza delle  suddette  interferenze  e,  qualora  fosse
accertata, si procedera'  ad  acquisire  gli  eventuali  progetti  di
risoluzione e che questo comunque non impattera' sulla  realizzazione
del progetto ne' in termini di tempi ne'  in  termini  di  costi,  in
quanto le risorse economiche  per  far  fronte  alla  risoluzione  di
queste  eventuali  interferenze  troveranno   capienza   nella   voce
«Imprevisti» del quadro economico; 
  j)  che,  per  quanto  attiene  alle  interferenze  con   3   linee
elettriche, il gestore  Enel  non  ne  ha  fornito  il  preventivo  e
contestuale progetto di risoluzione; 
  k) che la risoluzione delle suddette interferenze sara'  progettata
ed eseguita da Enel e i relativi costi sono previsti nella  voce  del
quadro economico di progetto denominata  «Somme  a  disposizione  per
risoluzione interferenze»,  dell'importo  di  0,5  milioni  di  euro,
stimato da RFI S.p.A. sulla base di interferenze analoghe presenti in
altri progetti; 
  l) che RFI S.p.A. ha rappresentato che anche la  risoluzione  delle
predette interferenze non impattera' sulla realizzazione del progetto
ne' in termini di tempi ne' in termini di costi; 
sotto l'aspetto attuativo: 
  a) che il  soggetto  aggiudicatore  e'  Rete  Ferroviaria  Italiana
S.p.A.; 
  b) che il cronoprogramma di progetto prevede la predisposizione dei
documenti di gara, l'espletamento della gara, l'esecuzione dei lavori
e il collaudo del lotto 1 in circa 1.913 giorni consecutivi; 
  c) che la modalita' di affidamento prevista  per  la  realizzazione
delle opere e' l'appalto integrato; 
  d) che il CUP assegnato all'opera e' J71H92000000007; 
sotto l'aspetto economico: 
  e) che il costo del progetto definitivo del lotto 1 e' pari  a  106
milioni di euro, al netto di IVA, articolato in 66,65 milioni di euro
per lavorazioni, 3,1 milioni di euro per oneri  per  la  sicurezza  e
36,26 milioni di euro per somme a disposizioni; 
  f) che la distribuzione annuale dei costi in milioni in euro e'  la
seguente: 
    
 
                 ===================================
                 |             | Lotto 1 Ripalta - |
                 |    Anno     |      Lesina       |
                 +=============+===================+
                 |Fino al 2012 |       4,52        |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2013     |       1,87        |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2014     |       0,30        |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2015     |       0,43        |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2016     |       1,40        |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2017     |       0,20        |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2018     |       1,32        |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2019     |       1,21        |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2020     |       20,00       |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2021     |       25,00       |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2022     |       34,75       |
                 +-------------+-------------------+
                 |    2023     |       15,00       |
                 +-------------+-------------------+
                 |   Totale    |      106,00       |
                 +-------------+-------------------+
 
  g)  che  l'importo  complessivo  stimato  per  l'ottemperare   alle
prescrizioni accolte dal Ministero proponente e' pari 690.000 euro  e
puo' trovare capienza nel quadro economico dell'intervento  riducendo
di tale importo la voce destinata agli imprevisti; 
  h) che per il lotto 1 «Ripalta - Lesina»  risulta  individuata  una
copertura finanziaria per a valere sulle risorse di cui alla  tabella
A04 dell'Aggiornamento 2016 al Contratto di Programma RFI 2012-2016 -
Parte investimenti, essendo il suddetto lotto ricompreso  nella  voce
«Raddoppio         Pescara-Bari         completamento         (tratte
Termoli-Ripalta-Lesina)»  dal  costo  di   550   milioni   di   euro,
completamente finanziato; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla  delibera  del
30 aprile 2012, n. 62; 
  Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta  per  la
seduta del Comitato dalla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica, cosi' come  integrata  dalle  osservazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe  poste
a base dell'esame della presente  proposta  nell'odierna  seduta  del
Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione progetto definitivo 
 
  Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1,  1-bis  e  27,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni,  e
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni,
da  cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'   della   previgente
disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative,  avviate  prima
del 19 aprile 2016, e  in  particolare  degli  articoli  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 riportati per le singole disposizioni. 
  1.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  166  del   decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive  modificazioni,  nonche'  ai
sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327
del  2001,  e  successive  modificazioni,  e'   approvato,   con   le
prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5,  anche
ai  fini  della  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  il  progetto
definitivo del lotto 1  «Ripalta  -  Lesina»  dell'intervento  «Linea
ferroviaria Pescara - Bari: raddoppio della tratta Termoli - Lesina»,
con esclusione delle seguenti parti: 
    1.1.1. riprofilatura dell'alveo inciso Fosso Paradiso nel  Comune
di Lesina, al km 3+469 circa; 
    1.1.2. delocalizzazione Sottostazione  Elettrica  nel  Comune  di
Serracapriola, tra il km 0+700 ed il km 0+950 circa. 
  1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive  modificazioni,  nonche'  ai
sensi degli articoli  10  e  12  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni, e'  approvato,
anche ai fini della  attestazione  della  compatibilita'  ambientale,
della  localizzazione  urbanistica,  della  apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita',
con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5,
il progetto definitivo delle seguenti parti dell'intervento di cui al
punto 1.1, variate rispetto al  progetto  preliminare  approvato  con
delibera n. 2 del 2015: 
    1.2.1. riprofilatura dell'alveo inciso Fosso Paradiso nel  Comune
di Lesina, al km 3+469 circa; 
    1.2.2. delocalizzazione Sottostazione  Elettrica  nel  Comune  di
Serracapriola, tra il km 0+700 ed il km 0+950 circa. 
  1.3 Le approvazioni di cui ai punti 1.1 e  1.2  sostituiscono  ogni
altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque  denominato  e
consentono  la  realizzazione  di  tutte  le  opere,  prestazioni   e
attivita'  previste  nel  progetto  approvato.  E'   conseguentemente
perfezionata, ad ogni fine urbanistico  e  edilizio,  l'intesa  Stato
Regione sulla localizzazione dell'opera. 
  1.4 L'importo di 106 milioni di euro al netto di IVA costituisce il
limite di spesa Lotto 1 «Ripalta  -  Lesina»  dell'intervento  «Linea
ferroviaria Pescara - Bari: raddoppio della tratta Termoli - Lesina»,
di cui ai  punti  1.1  e  1.2.  I  costi  per  la  risoluzione  delle
interferenze dovranno  essere  comunque  ricompresi  nell'ambito  del
quadro economico del progetto definitivo. 
  1.5 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 1.1 e  1.2,  cui  e'
subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate  nella  prima
parte  dell'allegato  1  alla  presente  delibera,  che  forma  parte
integrante della delibera  stessa,  mentre  le  raccomandazioni  sono
riportate nella seconda parte del predetto  allegato.  L'ottemperanza
alle suddette prescrizioni non potra' comunque comportare  incrementi
del limite di spesa di cui  al  precedente  punto  1.4.  Il  soggetto
aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di
dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale  motivazione  in
modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo  Comitato,
se del caso, misure alternative. 
  1.6 E' altresi' approvato, ai sensi dell'art.  170,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni,  il
programma di risoluzione delle interferenze  di  cui  agli  elaborati
progettuali allegati alla documentazione  istruttoria  trasmessa  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  1.7 Le indicazioni relative al piano  particellare  degli  espropri
sono ugualmente allegate alla  documentazione  istruttoria  trasmessa
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 
2. Disposizioni finali 
 
  2.1 Il Progetto Definitivo dei lotti 2 e 3 dovra' essere sottoposto
a questo Comitato con  congruo  anticipo,  e  comunque  entro  il  31
dicembre 2019; rispetto alla conclusione dei lavori del Lotto  1,  al
fine di permettere  la  continuita'  degli  interventi  e  la  pronta
conclusione  del  raddoppio  ferroviario,  fornendo  ogni   possibile
chiarimento sulle eventuali differenze, anche  di  natura  economica,
fra quest'ultimo progetto e quello preliminare approvato con delibera
n. 2 del 2015. 
  2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto di cui ai  precedenti  punti  1.1  e
1.2. 
  2.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  ai
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   sull'avvenuto
recepimento delle prescrizioni riportate nel menzionato  allegato  1.
Il medesimo Ministero provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati  dalla
normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di  cui
alla delibera n. 63 dei 2003 sopra richiamata. 
  2.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 
  2.5 In relazione alle linee guida del Comitato di coordinamento per
l'alta  sorveglianza  delle  grandi  opere,  i  bandi  di  gara   per
l'affidamento della progettazione esecutiva e  dell'esecuzione  delle
opere  dovranno  contenere  una   clausola   che   ponga   a   carico
dell'appaltatore  adempimenti   ulteriori   rispetto   alla   vigente
normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, e
che preveda forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori:  i
contenuti di detta clausola sono  specificati  nell'allegato  2,  che
forma parte integrante della presente delibera. 
  2.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura  il  monitoraggio
ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, e,  in
osservanza del  principio  che  le  informazioni  comuni  ai  sistemi
debbano essere inviate una sola volta,  nonche'  per  minimizzare  le
procedure e  i  connessi  adempimenti,  dovra'  assicurare  a  questo
Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per  contenuti  con
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui  all'art.
1 della legge n. 144 del 1999. A regime,  tracciato  e  modalita'  di
scambio  dei  dati  saranno  definiti  con  protocollo  tecnico   tra
Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi  ai  sensi  dello
stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 
  2.7 Ai sensi della richiamata delibera n.  15  del  2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le  modalita'
di controllo dei flussi  finanziari  sono  adeguate  alle  previsioni
della medesima delibera. 
  2.8 Ai sensi della delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 22 dicembre 2017 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 3 maggio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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