IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e visti in particolare: a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163/2006; e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 1) lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 3) le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51/2002, Supplemento ordinario), con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta, nell'ambito dei sistemi ferroviari del «Corridoio plurimodale adriatico» la voce «Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto»; Vista la delibera del 1° agosto 2014, n. 26 (supplemento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2015), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI allegato infrastrutture al DEF 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Asse ferroviario Bologna-Bari-Lecce-Taranto», l'intervento «Raddoppio Pescara-Bari (tratta Termoli-Lesina)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che ha soppresso la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto alle direzioni generali competenti del Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: a. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; b. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; c. la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e visti in particolare: a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; b) la delibera del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90/2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011, e la relativa errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Vista la delibera del 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Vista la delibera dell'8 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto del 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato - all'interno di quest'ultimo Organismo inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; Vista la delibera del 28 gennaio 2015, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato il progetto preliminare dell'opera «Linea Pescara - Bari: raddoppio della tratta Termoli - Lesina»; Considerato che l'opera e' inclusa nell'Aggiornamento 2016 al Contratto di Programma RFI 2012-2016 - parte investimenti, siglato il 17 giugno 2016, esaminato nella seduta di questo Comitato del 10 agosto 2016 ed approvato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; Viste le note del 16 novembre 2017, n. 43681, 12 dicembre 2017, n. 7536, e 15 dicembre 2017, n. 7659, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento «Linea ferroviaria adriatica Pescara - Bari, raddoppio della tratta Termoli - Lesina, Lotto 1 "Ripalta - Lesina". Progetto definitivo», e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare: sotto l'aspetto tecnico: a) che il progetto preliminare dell'opera, approvato con la citata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015, prevede la suddivisione in tre lotti: 1. lotto 1 «Ripalta - Lesina», che si sviluppa per circa 6.844 m dalla progressiva 24+200 alla progressiva 31+044, interessando il solo territorio pugliese; 2. lotto 2 «Termoli - Campomarino», che si sviluppa per 5.940 m dalla progressiva 0+000 alla progressiva 5+940, interessando il solo territorio molisano e i Comuni di Termoli e Campomarino, ha inizio a sud della stazione di Termoli e termina a sud della stazione di Campomarino; 3. lotto 3 «Campomarino - Ripalta», che si sviluppa per 18.260 m dalla progressiva 5+940 alla progressiva 24+200, interessando sia territorio molisano che territorio pugliese; b) che il progetto definitivo del lotto 1 «Ripalta - Lesina», ora all'esame, e' stato sviluppato sulla base del progetto preliminare ed adeguato per tener conto delle prescrizioni della succitata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015, tra le quali in particolare le prescrizioni numero 5 e 42; c) che, per il recepimento della prescrizione n. 42, suddetto progetto definitivo prevede, in prossimita' del fiume Fortore, nel Comune di Lesina, tra il km 1+750 e il km 2+200, alcune opere di trasparenza ai due lati del viadotto esistente ubicate in modo da non compromettere le condizioni statiche delle zone di transizione «rilevato - viadotto esistente» e della stessa struttura del viadotto Fortore e, in particolare, prevede a tal fine alcuni tombini nonche' la riprofilatura dell'alveo inciso Fosso Paradiso nel Comune di Lesina al km 3+469 circa, la quale interessa aree non comprese nel corridoio individuato ai fini urbanistici in sede di approvazione del progetto preliminare; d) che la prescrizione n. 5 ha indotto la ricerca di una nuova collocazione di una sottostazione elettrica per l'alimentazione della linea di contatto e, in particolare, nel progetto preliminare la sottostazione elettrica era ubicata nel Comune di Chieuti mentre nel progetto definitivo e' prevista nel Comune di Serracapriola, tra il km 0+700 e il km 0+950 circa, interessando parzialmente aree non comprese nel corridoio individuato ai fini urbanistici in sede di approvazione del progetto preliminare; e) che il progetto definitivo e' integrato con la relazione del progettista attestante, ai sensi dell'art. 166, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la rispondenza del progetto definitivo al progetto preliminare approvato con la citata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015 ed alle prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; sotto l'aspetto procedurale e amministrativo: a) che, con nota dell'8 agosto 2016, n. 1651, il soggetto aggiudicatore Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A. ha trasmesso il progetto definitivo del lotto 1 «Ripalta - Lesina» al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' di cui agli articoli 166 e 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006; b) che il suddetto progetto e' stato inviato a tutte le amministrazioni interessate e rappresentate nel Comitato e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi ed autorizzazione di ogni genere e tipo nonche' ai gestori di opere interferenti, e che la consegna del suddetto progetto e' stata completata in data 13 settembre 2016, come da comunicazione inviata da RFI al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 29 settembre 2016, n. 517; c) che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con provvedimento direttoriale del 24 marzo 2017, n. 75, della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, sulla base del parere del 3 marzo 2017, n. 2326, della Commissione tecnica di Verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, ha determinato, ai fini della verifica di ottemperanza ex articoli 166 e 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006: 1. la sostanziale coerenza del progetto definitivo al progetto preliminare approvato con la citata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015 e la non significativita', sotto il profilo dell'impatto globale sull'ambientale, delle modifiche progettuali apportate in recepimento delle prescrizioni numero 5 e 42 di cui all'allegato 1 alla predetta delibera; 2. l'ottemperanza ovvero il rimando dell'ottemperanza alla successiva fase di progettazione esecutiva e/o in fase di realizzazione delle prescrizioni di cui all'allegato 1 alla predetta delibera; d) che Ministero per i beni e le attivita' culturali, con nota del 25 maggio 2017, n. 15694, ha espresso parere favorevole alle varianti apportate nell'ambito del progetto definitivo in ottemperanza alle prescrizioni numero 5 e 42 di cui all'allegato 1 alla citata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015 e ha determinato l'ottemperanza ovvero il rimando dell'ottemperanza alla successiva fase di progettazione esecutiva e/o in fase di realizzazione delle prescrizioni dettate dallo stesso Ministero di cui all'allegato 1 alla predetta delibera; e) che la Regione Puglia, con deliberazione della giunta regionale del 30 novembre 2016, n. 1906, ha confermato il proprio accordo alla localizzazione dell'intervento, ai sensi dell'art. 165, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a seguito delle integrazioni apportate al progetto definitivo in ottemperanza alle prescrizioni numero 5 e 42 di cui all'allegato 1 alla citata delibera di questo Comitato n. 2 del 2015; f) che, ai sensi dell'art. 166, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e' stato dato avviso di avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera mediante avviso pubblicato in data 9 settembre 2016 su un quotidiano a tiratura nazionale e uno a tiratura locale; g) che il Ministero istruttore riferisce che, relativamente al lotto 1, come evidenziato nell'elaborato «Relazione generale delle interferenze», il progetto definitivo prevede la risoluzione delle interferenze con gli acquedotti gestiti da Acquedotto Pugliese e dal Consorzio della Capitanata e individua la presenza di ulteriori possibili interferenze con le condotte di questi ultimi con i fossi Capoposta e Pontonicchio, per le quali RFI S.p.A. non dispone della esatta posizione plano-altimetrica delle tubazioni; h) che in merito alle predette eventuali ulteriori interferenze, ne' Acquedotto Pugliese ne' il Consorzio della Capitanata, convocati alla Conferenza di Servizi, hanno formulato osservazioni; i) che in ogni caso, RFI S.p.A. ha rappresentato che, nel corso della redazione del progetto esecutivo, verra' verificata l'eventuale effettiva esistenza delle suddette interferenze e, qualora fosse accertata, si procedera' ad acquisire gli eventuali progetti di risoluzione e che questo comunque non impattera' sulla realizzazione del progetto ne' in termini di tempi ne' in termini di costi, in quanto le risorse economiche per far fronte alla risoluzione di queste eventuali interferenze troveranno capienza nella voce «Imprevisti» del quadro economico; j) che, per quanto attiene alle interferenze con 3 linee elettriche, il gestore Enel non ne ha fornito il preventivo e contestuale progetto di risoluzione; k) che la risoluzione delle suddette interferenze sara' progettata ed eseguita da Enel e i relativi costi sono previsti nella voce del quadro economico di progetto denominata «Somme a disposizione per risoluzione interferenze», dell'importo di 0,5 milioni di euro, stimato da RFI S.p.A. sulla base di interferenze analoghe presenti in altri progetti; l) che RFI S.p.A. ha rappresentato che anche la risoluzione delle predette interferenze non impattera' sulla realizzazione del progetto ne' in termini di tempi ne' in termini di costi; sotto l'aspetto attuativo: a) che il soggetto aggiudicatore e' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; b) che il cronoprogramma di progetto prevede la predisposizione dei documenti di gara, l'espletamento della gara, l'esecuzione dei lavori e il collaudo del lotto 1 in circa 1.913 giorni consecutivi; c) che la modalita' di affidamento prevista per la realizzazione delle opere e' l'appalto integrato; d) che il CUP assegnato all'opera e' J71H92000000007; sotto l'aspetto economico: e) che il costo del progetto definitivo del lotto 1 e' pari a 106 milioni di euro, al netto di IVA, articolato in 66,65 milioni di euro per lavorazioni, 3,1 milioni di euro per oneri per la sicurezza e 36,26 milioni di euro per somme a disposizioni; f) che la distribuzione annuale dei costi in milioni in euro e' la seguente: =================================== | | Lotto 1 Ripalta - | | Anno | Lesina | +=============+===================+ |Fino al 2012 | 4,52 | +-------------+-------------------+ | 2013 | 1,87 | +-------------+-------------------+ | 2014 | 0,30 | +-------------+-------------------+ | 2015 | 0,43 | +-------------+-------------------+ | 2016 | 1,40 | +-------------+-------------------+ | 2017 | 0,20 | +-------------+-------------------+ | 2018 | 1,32 | +-------------+-------------------+ | 2019 | 1,21 | +-------------+-------------------+ | 2020 | 20,00 | +-------------+-------------------+ | 2021 | 25,00 | +-------------+-------------------+ | 2022 | 34,75 | +-------------+-------------------+ | 2023 | 15,00 | +-------------+-------------------+ | Totale | 106,00 | +-------------+-------------------+ g) che l'importo complessivo stimato per l'ottemperare alle prescrizioni accolte dal Ministero proponente e' pari 690.000 euro e puo' trovare capienza nel quadro economico dell'intervento riducendo di tale importo la voce destinata agli imprevisti; h) che per il lotto 1 «Ripalta - Lesina» risulta individuata una copertura finanziaria per a valere sulle risorse di cui alla tabella A04 dell'Aggiornamento 2016 al Contratto di Programma RFI 2012-2016 - Parte investimenti, essendo il suddetto lotto ricompreso nella voce «Raddoppio Pescara-Bari completamento (tratte Termoli-Ripalta-Lesina)» dal costo di 550 milioni di euro, completamente finanziato; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera del 30 aprile 2012, n. 62; Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, cosi' come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo Le disposizioni del presente punto sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare degli articoli del decreto legislativo n. 163 del 2006 riportati per le singole disposizioni. 1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo del lotto 1 «Ripalta - Lesina» dell'intervento «Linea ferroviaria Pescara - Bari: raddoppio della tratta Termoli - Lesina», con esclusione delle seguenti parti: 1.1.1. riprofilatura dell'alveo inciso Fosso Paradiso nel Comune di Lesina, al km 3+469 circa; 1.1.2. delocalizzazione Sottostazione Elettrica nel Comune di Serracapriola, tra il km 0+700 ed il km 0+950 circa. 1.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, nonche' ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modificazioni, e' approvato, anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica, della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilita', con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, il progetto definitivo delle seguenti parti dell'intervento di cui al punto 1.1, variate rispetto al progetto preliminare approvato con delibera n. 2 del 2015: 1.2.1. riprofilatura dell'alveo inciso Fosso Paradiso nel Comune di Lesina, al km 3+469 circa; 1.2.2. delocalizzazione Sottostazione Elettrica nel Comune di Serracapriola, tra il km 0+700 ed il km 0+950 circa. 1.3 Le approvazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sostituiscono ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consentono la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato. E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa Stato Regione sulla localizzazione dell'opera. 1.4 L'importo di 106 milioni di euro al netto di IVA costituisce il limite di spesa Lotto 1 «Ripalta - Lesina» dell'intervento «Linea ferroviaria Pescara - Bari: raddoppio della tratta Termoli - Lesina», di cui ai punti 1.1 e 1.2. I costi per la risoluzione delle interferenze dovranno essere comunque ricompresi nell'ambito del quadro economico del progetto definitivo. 1.5 Le prescrizioni citate ai precedenti punti 1.1 e 1.2, cui e' subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1 alla presente delibera, che forma parte integrante della delibera stessa, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto allegato. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative. 1.6 E' altresi' approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze di cui agli elaborati progettuali allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 1.7 Le indicazioni relative al piano particellare degli espropri sono ugualmente allegate alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Disposizioni finali 2.1 Il Progetto Definitivo dei lotti 2 e 3 dovra' essere sottoposto a questo Comitato con congruo anticipo, e comunque entro il 31 dicembre 2019; rispetto alla conclusione dei lavori del Lotto 1, al fine di permettere la continuita' degli interventi e la pronta conclusione del raddoppio ferroviario, fornendo ogni possibile chiarimento sulle eventuali differenze, anche di natura economica, fra quest'ultimo progetto e quello preliminare approvato con delibera n. 2 del 2015. 2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2. 2.3 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'avvenuto recepimento delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1. Il medesimo Ministero provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 dei 2003 sopra richiamata. 2.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 2.5 In relazione alle linee guida del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, i bandi di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere dovranno contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, e che preveda forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera. 2.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, e, in osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, dovra' assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni coerenti per contenuti con sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 2.7 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 2.8 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 22 dicembre 2017 Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti Registrata alla Corte dei conti il 3 maggio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 618