IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                            di intesa con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il  Fondo  Europeo  per
gli investimenti strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero
3) che definisce «banche  o  istituti  nazionali  di  promozione»  le
entita'  giuridiche  che  espletano  attivita'  finanziarie  su  base
professionale, cui e' stato conferito un mandato da uno Stato  membro
o da un'entita' di uno Stato membro, a livello centrale, regionale  o
locale, per svolgere attivita' di sviluppo o di promozione; 
  Vista la Comunicazione COM(2015) 361  final  della  Commissione  al
Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che  chiarisce
il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di
investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2  secondo
cui «Uno dei possibili modi  per  favorire  la  cooperazione  tra  le
banche  nazionali  di  promozione  e  la  BEI  sono  le   piattaforme
d'investimento»  e  «Le  piattaforme  d'investimento  possono  essere
societa' veicolo, conti gestiti,  accordi  di  cofinanziamento  o  di
condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi  stabiliti
con altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano  un  contributo
finanziario  al  fine  di  finanziare  una  serie  di   progetti   di
investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare  le
piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano piu' progetti di
investimento sul territorio di un dato Stato membro,  le  piattaforme
multinazionali o regionali che  raggruppano  partner  di  piu'  Stati
membri o paesi terzi interessati a progetti in una  determinata  zona
geografica e le piattaforme  tematiche  che  riuniscono  progetti  di
investimento in un dato settore»; 
  Vista  la   Comunicazione   (2008/C   155/02)   della   Commissione
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE  agli  aiuti
di Stato concessi sotto forma di garanzia che, tra l'altro, individua
alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti  di  Stato,
tra le quali: 
      i) che il mutuatario non si trovi in difficolta' finanziarie; 
      ii) che l'entita' della  garanzia  possa  essere  correttamente
misurata al momento della concessione; 
      iii) che la garanzia non  assista  piu'  dell'80  percento  del
prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere; 
      iv) che per la garanzia venga pagato  un  prezzo  orientato  al
mercato; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in  particolare,  l'art.
1, commi da 822 a 830,  il  quale  prevede  la  possibilita'  che  le
operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli investimenti
strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.a.,
quale  istituto  nazionale  di  promozione,  siano  assistite   dalla
garanzia dello Stato e in particolare, l'art. 1, comma  823,  secondo
il quale: «Le piattaforme di investimento ammissibili  alla  garanzia
dello Stato sono approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati» e il  comma  828,
secondo il quale «La Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo'  impiegare
le risorse della gestione separata di cui all'art. 5,  comma  8,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per  contribuire
a realizzare  gli  obiettivi  del  FEIS,  tra  l'altro,  mediante  il
finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti  ai
sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»; 
  Visto l'art. 5, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi
e prestiti S.p.a.  della  gestione  separata  per  il  finanziamento,
mediante utilizzo del risparmio postale, di  attivita'  di  interesse
pubblico; 
  Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003,  il  quale
prevede che «Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni  e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di  impiego,  sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui  al  comma
8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione,  alle  garanzie
anche reali di qualunque tipo da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento
prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni  altra  imposta
indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non  si  applica  la
ritenuta di cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
interessi e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
gestione separata di cui al comma 8»; 
  Visto il  documento  congiunto  della  Commissione  e  della  Banca
Europea per gli Investimenti denominato «European Fund for  strategic
investments, Rules applicable to operations with investment platforms
and national promotional banks or  institutions»,  pubblicato  il  18
marzo 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  3
agosto 2016, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 6 ottobre  2016,  n.  234,  che,  in  attuazione  di  quanto
previsto all'art. 1, comma 824, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
definisce i criteri, le modalita' e le condizioni per la  concessione
e l'operativita' della garanzia dello Stato di cui ai commi da 822  a
829 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto in particolare l'art. 5 del menzionato decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  3  agosto  2016,   concernente
l'ammissione alla garanzia dello Stato delle  operazioni  finanziarie
ricomprese  nelle  piattaforme  di  investimento  promosse  da  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. che, tra l'altro, al comma 2, prevede  che
«Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia  del  Fondo
sono approvate, ai sensi dell'art.  1,  comma  823,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i  Ministri  interessati.  Ciascun  decreto  di
approvazione puo' individuare, nei limiti indicati dalla legge e  dal
presente decreto, ulteriori modalita' e  condizioni  di  operativita'
della  garanzia  in  relazione  alle  specificita'  delle  operazioni
finanziarie da garantire»; 
  Visto l'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2017  tra  la  Cassa
depositi e prestiti S.p.a., in  qualita'  di  Istituto  Nazionale  di
Promozione e la Banca Europea per gli Investimenti, avente lo  scopo,
tra l'altro,  di  (i)  istituire  e  strutturare  la  piattaforma  di
investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning  Corporate
Projects» finalizzata al finanziamento di progetti di imprese private
-  ove  possibile,  orientati  al  raggiungimento  di  obiettivi   di
riduzione delle emissioni di gas  serra  e  da  realizzarsi  nelle  8
Regioni meno sviluppate e in transizione come  individuate  ai  sensi
della politica di coesione dell'Unione Europea 2014 - 2020 -  secondo
i termini e condizioni previsti nel medesimo accordo, e (ii) definire
un processo comune di valutazione  di  progetti  di  investimento  da
poter eventualmente finanziare nell'ambito della suddetta piattaforma
di investimento; 
  Vista la nota prot.n. OPS/MA-1/2017-073/AM/ep del  19  luglio  2017
della Banca Europea per gli Investimenti con la quale  (i)  e'  stata
comunicata a Cassa depositi e prestiti S.p.a. l'avvenuta approvazione
in data 30 gennaio 2017 da parte del Comitato  per  gli  Investimenti
del Fondo Europeo per gli investimenti strategici  della  piattaforma
tematica  di  investimento  denominata  «EFSI   Thematic   Investment
Platform concerning Corporate Projects», ai sensi dell'Art. 9(5)  del
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno 2015, come regolata ai sensi dell'accordo  sottoscritto
in data 26 giugno 2017 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a.  e  la
Banca Europea per gli Investimenti ivi allegato,  ed  (ii)  e'  stato
precisato che le singole operazioni saranno ammesse nell'ambito della
suddetta piattaforma subordinatamente all'approvazione  degli  organi
competenti  della  Banca  Europea  per   gli   Investimenti   nonche'
all'approvazione da parte  del  Comitato  per  gli  Investimenti  del
supporto della garanzia del FEIS ai sensi  del  suddetto  regolamento
(UE) 2015/1017; 
  Vista l'istanza presentata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
al Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 luglio 2017  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 3 agosto 2016,  contenente  (i)  la  documentazione
relativa all'ammissione dell'intervento  al  Fondo  Europeo  per  gli
Investimenti  Strategici;  (ii)   la   tipologia   delle   operazioni
ammissibili  nell'ambito  della  piattaforma  di  investimento  «EFSI
Thematic Investment Platform concerning  Corporate  Projects»;  (iii)
l'importo massimo da garantire da parte dello Stato, pari a euro  200
milioni,  corrispondente   a   una   percentuale   massima   dell'80%
dell'esposizione di volta in volta assunta  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti  S.p.a.  nell'ambito  della  suddetta  piattaforma;  (iv)  i
criteri di calcolo delle commissioni dovute al Fondo di cui  all'art.
1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come definiti nel
documento tecnico denominato «Criteri  per  la  determinazione  della
remunerazione a mercato  della  garanzia  dello  Stato  rilasciata  a
favore di CDP  a  valere  sulla  piattaforma  di  investimento  «EFSI
Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects»»; 
  Vista la lettera di  CONSAP  S.p.a.  prot.  n.  0208443/17  del  14
settembre 2017, con la quale la stessa - in qualita' di  gestore  del
Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208 - ha  confermato  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
l'effettiva disponibilita' di risorse a valere sul suddetto Fondo,  a
fronte  dell'istanza  presentata  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A.; 
  Ritenuto  necessario,  in   relazione   alle   specificita'   delle
operazioni  finanziarie   da   garantire   contenute   nella   citata
piattaforma tematica di investimento, indicare ulteriori modalita'  e
condizioni  di  operativita'  della  garanzia,  cosi'  come  previsto
all'art.  5,  comma  2,   del   menzionato   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016; 
  Vista la nota prot. n. 27415 del 29 novembre 2017 con la  quale  il
Ministro dello sviluppo economico ha espresso la  propria  intesa  ai
sensi dell'art. 1, comma 823 della predetta legge 28  dicembre  2015,
n. 208; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Accordo BEI-CDP»: indica l'accordo sottoscritto  in  data  26
giugno 2017 tra la Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.  e  la  Banca
Europea per gli Investimenti, avente lo scopo, tra  l'altro,  di  (i)
istituire e strutturare la Piattaforma finalizzata  al  finanziamento
di progetti di  imprese  private,  secondo  i  termini  e  condizioni
previsti nel medesimo accordo, e (ii) definire un processo comune  di
valutazione dei  progetti  di  investimento  da  poter  eventualmente
finanziare nell'ambito della suddetta piattaforma di investimento; 
    b) «BEI»: la Banca Europea per gli investimenti; 
    c) «CDP»: la Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.,  quale  Istituto
nazionale di promozione, ai sensi dell'art. 1, comma 826 della legge; 
    d) «decreto»: il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 3 agosto 2016; 
    e) «FEIS»: il Fondo Europeo per gli  Investimenti  Strategici  di
cui al regolamento  (UE)  2015/1017  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 giugno 2015; 
    f) «Finanziamento CDP»: indica ciascun finanziamento concesso  da
CDP in favore di un Prenditore finale nell'ambito della Piattaforma; 
    g) «Fondo»: il Fondo istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825,
della Legge; 
    h) «Garanzia CDP»: indica ciascuna garanzia concessa  da  CDP  in
favore di BEI e nell'interesse di un  Prenditore  Finale  nell'ambito
della Piattaforma, nel caso di finanziamento a favore del  Prenditore
Finale da parte di BEI e per  la  quota  di  rischio  sul  Prenditore
Finale non assunta da quest'ultima; 
    i) «Gestore»: la Consap - S.p.a., societa' a capitale interamente
pubblico, di cui  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  si
avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, per la gestione del  Fondo,  previa  emanazione  di  un
apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da Consap -
S.p.a.; 
    j) «Legge»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    k)  «Piattaforma»:  indica   la   piattaforma   di   investimento
denominata «EFSI Thematic Investment  Platform  concerning  Corporate
Projects» approvata dal Comitato per gli  Investimenti  del  FEIS  in
data 30 gennaio 2017 ed istituita con l'Accordo BEI-CDP; 
    l) «Prenditori finali»: le imprese che rispettino i requisiti  di
cui all'Accordo BEI-CDP e siano prenditrici finali dei fondi concessi
o garantiti da CDP nell'ambito della Piattaforma.