IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il clima e l'energia 
                     del Ministero dell'ambiente 
              e della tutela del territorio e del mare 
 
                           di concerto con 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              per la sicurezza dell'approvvigionamento 
                 e per le infrastrutture energetiche 
               del Ministero dello sviluppo economico 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  66,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla  qualita'  della
benzina e del combustibile diesel»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/30/CE,  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina,
combustibile  diesel  e  gasolio,  nonche'   l'introduzione   di   un
meccanismo inteso a controllare e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per  quanto  concerne
le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi  adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  6  del  citato   decreto
legislativo n. 55 del 2011 che integra il decreto legislativo  n.  66
del  2005  mediante  l'introduzione  dell'art.  7-bis  (Obblighi   di
riduzione delle  emissioni  di  gas  serra)  ai  sensi  del  quale  i
fornitori di combustibili nel settore trasporti devono assicurare che
le emissioni di gas ad effetto serra prodotte  durante  il  ciclo  di
vita per unita' di  energia,  per  i  quali  hanno  assolto  l'accisa
nell'anno 2020, siano inferiori almeno del 6 per cento rispetto ad un
valore di riferimento stabilito a livello comunitario; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2017,  n.  51   recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi  di
calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva
98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile
diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto in particolare l'art. 4 del citato decreto legislativo n.  51
del 2017 che modifica e integra l'art. 7-bis del decreto  legislativo
n. 66 del 2005 estendendo anche ai  fornitori  di  energia  elettrica
l'obbligo di ridurre le emissioni di gas serra e, al comma 6, prevede
che con decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  siano  definite   disposizioni   ai   fini   del   calcolo
dell'elettricita' fornita in termini quantitativi  e  dell'intensita'
delle emissioni di gas a effetto serra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente  decreto  disciplina  i  criteri  di  calcolo  della
quantita' di energia elettrica fornita ai veicoli stradali nonche'  i
criteri di calcolo dell'intensita' delle emissioni di gas  a  effetto
serra  conseguenti  alla   produzione   e   all'utilizzo   di   detta
elettricita', ai sensi dell'art. 7-bis  del  decreto  legislativo  21
marzo 2005, n. 66, comma 6.