L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA 
                         SULLE ASSICURAZIONI 
 
  Vista  la  legge  12  agosto  1982,  n.  576,   e   le   successive
modificazioni ed integrazioni, recante  la  riforma  della  vigilanza
sulle assicurazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  le
successive modificazioni e integrazioni, approvativo del testo  unico
delle disposizioni in  materia  di  intermediazione  finanziaria,  ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione  di  principi
contabili internazionali; 
  Visto il decreto legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  recante
l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del  regolamento  (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19  luglio
2002 relativo all'applicazione dei principi contabili  internazionali
(IAS/IFRS); 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  maggio  2005,  n.  142,  e  le
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  attuazione  della
direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi,  sulle  imprese  di  assicurazione  e  sulle  imprese   di
investimento appartenenti ad  un  conglomerato  finanziario,  nonche'
all'istituto   della   consultazione   preliminare   in    tema    di
assicurazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  e  le
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  il  Codice  delle
assicurazioni private; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare, l'art.  13  che  istituisce
l'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; 
  Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28  dicembre  2005,
n.  262,  in  materia  di  procedimenti  per   l'adozione   di   atti
regolamentari e generali dell'IVASS; 
  Considerato  che  le  modifiche  dei  principi  da  applicare  alla
contabilizzazione  e  presentazione  in  bilancio   degli   strumenti
finanziari introdotte dall'IFRS 9 (Strumenti finanziari),  unitamente
alle modifiche all'IFRS 4  (Contratti  assicurativi),  comportano  la
necessita'  di  intervenire  sugli  schemi  e  sulle  istruzioni   di
compilazione allegati al regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007; 
  Considerato che il regolamento (UE) 2017/1988 della Commissione del
3 novembre 2017 ha esteso l'ambito di  applicazione  delle  modifiche
all'IFRS 4 per consentire al settore assicurativo di un  conglomerato
finanziario,   che   soddisfi   determinati   criteri,   il    rinvio
dell'applicazione dell'IFRS 9; 
 
                             A d o t t a 
                     il seguente provvedimento: 
 
                               Art. 1 
 
             Modifiche all'art. 4 del regolamento ISVAP 
                       n. 7 del 13 luglio 2007 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n. 7 del 13  luglio
2007 e' modificato come segue: 
    a) le parole: «redigono i prospetti seguendo le Istruzioni per la
compilazione di cui all'allegato 1.» sono  sostituite  dalle  parole:
«seguono le Istruzioni contenute nell'allegato 1 per la  compilazione
dei prospetti di cui agli allegati 2, 2-bis, 4, 4-bis, 5, 5-bis, 7  e
7-bis.». 
  2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del regolamento ISVAP n.  7  del  13
luglio 2007, sono aggiunti i seguenti:  «2-bis.  Le  imprese  di  cui
all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, che applicano l'IFRS 9
dagli esercizi che  hanno  inizio  il  1°  gennaio  2018  o  in  data
successiva, utilizzano i prospetti di cui agli allegati 2-bis, 4-bis,
5-bis e 7-bis. Se le imprese adottano l'overlay approach, di  cui  al
paragrafo 35B dell'IFRS 4, evidenziano nel Conto Economico, nel Conto
Economico Complessivo e nel  Dettaglio  delle  altre  componenti  del
Conto Economico Complessivo la  relativa  voce  di  riclassificazione
degli utili o delle perdite.»; «2-ter. Le imprese di cui all'art.  3,
comma 1, del presente Regolamento che, soddisfacendo i criteri di cui
al  paragrafo  20A  dell'IFRS  4,  applicano  l'esenzione  temporanea
dall'IFRS  9  ("Temporary  exemption  from  IFRS  9"),  continuano  a
utilizzare i prospetti di cui agli allegati 2, 4, 5 e 7.»; «2-quater.
Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettera  c-bis)  del  presente
Regolamento che decidano di non applicare, per  gli  esercizi  aventi
inizio prima del 1° gennaio 2021, l'IFRS 9 alle entita' operanti  nel
settore assicurativo del conglomerato finanziario, ai sensi dell'art.
2 del Regolamento (UE) 2017/1988 della  Commissione  del  3  novembre
2017, integrano i prospetti di cui agli allegati 5 e 7  con  le  voci
differenziali desunte rispettivamente dai prospetti  5-bis  e  7-bis,
chiarendo il principio contabile applicato a ciascuna voce.». 
 
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   (1) Titolo modificato dall'art. 30 del provvedimento IVASS  n.  53
del 6 dicembre 2016.