L'ISPETTORE GENERALE CAPO 
           per i rapporti finanziari con l'Unione europea 
 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n.  568  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  recante   il
regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del
Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987; 
  Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio  1996,  n.  52,  concernente
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994); 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto
il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria,  gia'
attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia; 
  Vista la delibera CIPE n. 141 del 6  agosto  1999,  concernente  il
riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero  del
tesoro,  del   bilancio   e   della   programmazione   economica   la
determinazione, d'intesa con  le  Amministrazioni  competenti,  della
quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre  iniziative
cofinanziate dall'Unione europea; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 15 maggio  2000,  relativo  all'attribuzione
delle quote di cofinanziamento nazionale  a  carico  della  legge  n.
183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito
un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato - I.G.R.U.E.; 
  Visti i commi 240, 241 e 245 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, i
quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei
per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio; 
  Visto il comma 244 dell'art. 1 della predetta legge n. 147/2013 che
prevede che il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e  degli
altri   organismi   titolari   degli   interventi,   delle    risorse
precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla  legge  16
aprile 1987, n. 183, puo' essere effettuato, fino a  concorrenza  dei
relativi importi, anche  mediante  compensazione  con  altri  importi
spettanti alle medesime Amministrazioni  ed  organismi,  sia  per  lo
stesso che per altri interventi, a carico  delle  disponibilita'  del
predetto Fondo di rotazione; 
  Visto l'art. 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in
base al quale «Al  fine  di  accelerare  e  semplificare  l'iter  dei
pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea
a titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato, nonche' gli
interventi complementari alla programmazione dell'Unione  europea,  a
titolarita' delle medesime Amministrazioni centrali dello  Stato,  il
Fondo di rotazione di cui all'art. 5, della legge 16 aprile 1987,  n.
183,  provvede  alle  erogazioni  a  proprio  carico,  riguardanti  i
predetti  interventi,  anche  mediante  versamenti   nelle   apposite
contabilita'  speciali  istituite  presso  ciascuna   Amministrazione
titolare degli interventi stessi»; 
  Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2
dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il
periodo 2014-2020; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo  regionale  (FESR),  sul  Fondo  sociale  europeo
(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo
sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi
e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di  coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
  Visti gli articoli 20, 21 e 22 del  suddetto  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 concernenti la riserva di efficacia dell'attuazione pari al
6%  delle  risorse  destinate  al  FESR  e  al  FSE  per  l'Obiettivo
Investimenti in favore della crescita e  dell'occupazione,  in  forza
dei quali nel 2019  l'importo  della  riserva  sara'  definitivamente
assegnata dalla Commissione mediante apposita decisione,  adottata  a
seguito della verifica di efficacia, ai  programmi  e  priorita'  che
avranno conseguito i propri target intermedi; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   288/2014   della
Commissione europea del 25  febbraio  2014  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  modello  per   i   Programmi   operativi   nell'ambito
dell'obiettivo   Investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di  sviluppo
regionale  e  a  disposizioni  specifiche   concernenti   l'obiettivo
Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione e che  abroga
il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al fondo  sociale  europeo  e
che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei  agli
indigenti; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/99/UE del 18 febbraio 2014 che definisce l'elenco delle  regioni
ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo europeo di sviluppo
regionale e del Fondo sociale  europeo  nonche'  degli  Stati  membri
ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per  il
periodo 2014-2020; 
  Vista  la  decisione  di  esecuzione  della   Commissione   europea
2014/190/UE del 3 aprile 2014 che fissa la ripartizione  annuale  per
Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo  di  sviluppo
regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione  a  titolo
dell'obiettivo   Investimenti   in   favore    della    crescita    e
dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale  europea,
la  ripartizione  annuale  per  Stato  membro  delle  risorse   della
dotazione  specifica  per  l'iniziativa  a  favore   dell'occupazione
giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonche' gli importi da
trasferire  dalle  dotazioni  del  Fondo  di  coesione  e  dei  Fondi
strutturali di ciascuno Stato  membro  al  meccanismo  per  collegare
l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020; 
  Vista la delibera CIPE n. 8/2015 del 28 gennaio 2015 concernente la
presa d'atto dell'Accordo di partenariato per la  programmazione  dei
Fondi strutturali e di  investimento  europei  2014-2020,  nel  testo
adottato dalla Commissione europea in data 29 ottobre 2014; 
  Vista la delibera CIPE n. 10/2015 del 28  gennaio  2015  recante  i
criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi  europei,
per il periodo di programmazione 2014-2020 e  relativo  monitoraggio,
previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020; 
  Viste le decisioni della Commissione europea, di cui  alla  tabella
allegata, con le quali sono stati  approvati  i  Programmi  operativi
FESR e FSE dell'obiettivo Investimenti in  favore  della  crescita  e
dell'occupazione, programmazione 2014-2020; 
  Vista la  decisione  della  Commissione  europea  C(2014)  9679  di
approvazione del Programma operativo per  la  fornitura  di  prodotti
alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a  titolo
del  Fondo  di  aiuti  europei  agli  indigenti  in  Italia   (FEAD),
programmazione 2014-2020; 
  Considerato che per detti Programmi e'  stato  gia'  assicurato  il
cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di
cui alla legge n. 183/1987 per  le  annualita'  2014  e  2015  con  i
decreti direttoriali Igrue n. 11/2016  e  21/2016,  per  l'annualita'
2016 con i decreti direttoriali Igrue n.  1/2017  e  19/2017  e  che,
pertanto, occorre assicurare a medesimo titolo l'annualita' 2017; 
  Considerato che, in base ai piani finanziari delle citate decisioni
di approvazione, il cofinanziamento nazionale pubblico a  carico  del
suddetto Fondo, al netto della riserva di efficacia, per l'annualita'
2017 ammonta ad  euro  948.513.174,20  per  i  POR  FESR  e  ad  euro
361.834.462,73 per i PON FESR e quindi totalmente a  fronte  FESR  ad
euro 1.310.347.636,93; 
  Considerato che in base ai  piani  finanziari  FSE  delle  predette
decisioni di approvazione, il cofinanziamento  nazionale  pubblico  a
carico  del  Fondo,  al  netto  della  riserva  di   efficacia,   per
l'annualita' 2017 ammonta ad euro 478.882.492,07 per i POR FSE  e  ad
euro 412.900.834,33 per i PON FSE e quindi totalmente a fronte FSE ad
euro 891.783.326,40; 
  Considerato che, in base al piano finanziario FEAD  della  suddetta
decisione di approvazione, il cofinanziamento  nazionale  pubblico  a
carico del Fondo di rotazione di  cui  alla  legge  n.  183/1987  per
l'annualita' 2017 ammonta ad euro 16.892.436,00; 
  Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di  rotazione
a titolo di cofinanziamento nazionale pubblico a fronte FESR,  FSE  e
FEAD  per  l'annualita'  2017  ammonta   complessivamente   ad   euro
2.202.130.963,33; 
  Viste le risultanze del Gruppo di  lavoro  presso  il  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al  citato
decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del  5
marzo 2018; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Il cofinanziamento nazionale pubblico  a  carico  del  Fondo  di
rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi operativi che
beneficiano del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale, del
Fondo sociale europeo e del Fondo di aiuti europei agli indigenti  in
Italia 2014-2020, nell'ambito dell'obiettivo Investimenti  in  favore
della crescita e dell'occupazione,  per  l'annualita'  2017,  ammonta
complessivamente ad euro 2.219.023.399,33 al netto della  riserva  di
efficacia di cui agli articoli 20,  21  e  22  del  regolamento  (UE)
1303/2013  richiamati  in  premessa,  cosi'  come  specificato  nella
tabella  allegata  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
  2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla
base delle  domande  di  pagamento  inoltrate  dalle  Amministrazioni
titolari dei programmi. 
  3. Le Amministrazioni  interessate  effettuano  tutti  i  controlli
circa la sussistenza, anche in capo ai Beneficiari, dei presupposti e
dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto
2, e verificano che i  finanziamenti  comunitari  e  nazionali  siano
utilizzati  entro  le  scadenze  previste  ed  in  conformita'   alla
normativa europea e nazionale vigente. 
  4. Ai fini della verifica dello stato di  avanzamento  della  spesa
riguardante gli interventi cofinanziati, le Amministrazioni  titolari
degli  interventi  comunicano  i  relativi   dati   al   sistema   di
monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 245,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147,  sulla  base  di  un  apposito  protocollo  di
colloquio telematico. 
  5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per  la
registrazione e successivamente pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 marzo 2018 
 
                                  L'Ispettore generale Capo: di Nuzzo 

Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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