Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario
del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori
dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed  Umbria
interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'On. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,  n.
229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre  2016
e, in particolare: 
    a) l'art.  2,  comma  1,  lettera  c),  in  forza  del  quale  il
Commissario  straordinario  del  Governo  opera  una  ricognizione  e
determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il
quadro  complessivo  dei  danni  e  stima  il   relativo   fabbisogno
finanziario, definendo altresi' la programmazione delle  risorse  nei
limiti di quelle assegnate; 
    b) l'art.  2,  comma  1,  lettera  e),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario svolge le funzioni di  coordinamento  degli
interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui
al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
    c)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    d) l'art. 7, comma  1,  che  prevede  che  i  contributi  per  la
riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti
dall'evento  sismico  sono  finalizzati,   sulla   base   dei   danni
effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica  1,
2, e 3, a «riparare, ripristinare  o  ricostruire  gli  immobili  «di
interesse strategico», di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252  del  29
ottobre 2003 e quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o  distrutti
dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve  conseguire
l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme  tecniche  per  le
costruzioni» (lettera b) nonche'  a  «riparare,  o  ripristinare  gli
immobili soggetti alla tutela del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e
successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico.  Per  tali
immobili, l'intervento di miglioramento sismico  deve  conseguire  il
massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze
di tutela e conservazione dell'identita' culturale del  bene  stesso»
(lettera c); 
    e) l'art. 14, comma  1,  in  base  al  quale  «Con  provvedimenti
adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  e'   disciplinato   il
finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per  la
ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici,
per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita'  dei  servizi
pubblici,  nonche'  per  gli  interventi  sui  beni  del   patrimonio
artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  che
devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate  ad
accrescere in maniera sostanziale la capacita'  di  resistenza  delle
strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di
contributi a favore (...) degli immobili adibiti ad uso scolastico  o
educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli  paritari,  e
delle  strutture  edilizie  universitarie,  nonche'   degli   edifici
municipali, delle caserme in uso  all'amministrazione  della  difesa,
degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie
di proprieta'  pubblica  e  degli  immobili  di  proprieta'  di  enti
ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  formalmente  dichiarati  di
interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
ed utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a); 
    f) l'art. 14, comma 1, lettera a-bis), il quale prevede  che  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato
il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo,  per
la ricostruzione, la riparazione e il ripristino  degli  immobili  di
proprieta' pubblica, ripristinabili con miglioramento  sismico  entro
il 31 dicembre 2018, per essere destinati  alla  soddisfazione  delle
esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati  dagli
eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; 
    g) l'art. 14, comma  2,  in  base  al  quale  «Al  fine  di  dare
attuazione alla programmazione degli interventi di cui  al  comma  1,
con  provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,  si
provvede», tra l'altro, a «predisporre e  approvare  un  piano  delle
opere  pubbliche,  comprensivo  degli  interventi  sulle   opere   di
urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di
ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed  ammissibili
a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli  operatori
economici,  articolato  per  le  quattro  Regioni  interessate,   che
quantifica il danno e  ne  prevede  il  finanziamento  in  base  alla
risorse disponibili» (lettera a) nonche' a «predisporre ed  approvare
un piano di interventi sui  dissesti  idrogeologici,  comprensivo  di
quelli previsti sulle aree suscettibili instabilita' dinamica in fase
sismica ricomprese nei centri e nuclei  interessati  dagli  strumenti
urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'art.  11,  comma
1, lettera c), con priorita' per dissesti che costituiscono  pericolo
per centri abitati ed infrastrutture» (lettera c); 
    h) l'art. 14, comma 3-bis.1, il quale  prevede  che  in  sede  di
approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d)  e  f)  del
comma 2 del  medesimo  articolo  ovvero  con  apposito  provvedimento
adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario  straordinario
puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti
in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini  della
ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi
a far data dal 24 agosto 2016,  e  che  per  la  realizzazione  degli
interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori
di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino  alla  scadenza
della gestione commissariale  ed  entro  i  limiti  della  soglia  di
rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure  previste  dal  comma
3-bis del medesimo art. 14; 
    i) l'art. 15, comma 1, in base al quale «Per la  riparazione,  il
ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione  delle  opere
pubbliche e dei beni culturali,  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  i
soggetti attuatori degli interventi  sono:  a)  le  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali  per  la
ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d)
l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente  agli  interventi
sugli immobili in loro proprieta' di cui alle lettere  a)  e  c)  del
comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia di  rilevanza
europea di cui all'art. 35 del codice di cui al  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50»; 
    l) l'art. 15, comma 2, il quale prevede  che  relativamente  agli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1,  il  Presidente  della
Regione - vice Commissario con apposito provvedimento  puo'  delegare
lo  svolgimento   di   tutta   l'attivita'   necessaria   alla   loro
realizzazione ai comuni o agli altri enti locali  interessati,  anche
in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    m) l'art. 18, comma  2,  che  individua  le  centrali  uniche  di
committenza  di  cui  si  avvalgono  i  soggetti  attuatori  per   la
realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica; 
    n) l'art. 30, il  quale  prevede  l'istituzione  nell'ambito  del
Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata
e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al
contrasto  delle   infiltrazioni   della   criminalita'   organizzata
nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli
privati che fruiscono di contribuzione pubblica,  aventi  ad  oggetto
lavori,  servizi  e  forniture,  connessi  agli  interventi  per   la
ricostruzione  nei  comuni   di   cui   all'art.   1   del   medesimo
decreto-legge, di un'apposita Struttura di missione,  diretta  da  un
prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art.  3-bis
del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.   345,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  30  dicembre  1991,  n.  410  (comma  1),
nonche', per le medesime finalita' di prevenzione e  contrasto  delle
infiltrazioni  della  criminalita'  organizzata  nell'affidamento   e
nell'esecuzione dei contratti pubblici, che «Gli operatori  economici
interessati  a  partecipare,  a  qualunque  titolo  e  per  qualsiasi
attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata,  nei
comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a  domanda,  in  un
apposito  elenco,  tenuto  dalla  Struttura  e  denominato   Anagrafe
antimafia  degli  esecutori  (...).  Ai   fini   dell'iscrizione   e'
necessario che le verifiche di cui agli articoli 90  e  seguenti  del
citato decreto legislativo n. 159 del 2011,  eseguite  ai  sensi  del
comma  2  anche  per  qualsiasi  importo  o  valore  del   contratto,
subappalto o subcontratto, si siano concluse con  esito  liberatorio.
Tutti gli operatori economici interessati  sono  comunque  ammessi  a
partecipare alle procedure  di  affidamento  per  gli  interventi  di
ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita
dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione  della
domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta  fermo  il  possesso  degli
altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora  al  momento
dell'aggiudicazione disposta ai sensi  dell'art.  32,  comma  5,  del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico  non
risulti ancora iscritto all'Anagrafe,  il  Commissario  straordinario
comunica  tempestivamente   alla   Struttura   la   graduatoria   dei
concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche  finalizzate  al
rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con  priorita'
rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»; 
    o) l'art. 32, il quale prevede che  per  gli  interventi  di  cui
all'art. 14, si applica l'art. 30 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114 (comma 1) e che: «Le modalita' e  gli  interventi  oggetto  delle
verifiche di cui al comma 1 sono  disciplinati  con  accordi  tra  il
Presidente dell'Autorita' nazionale  anticorruzione,  il  Commissario
straordinario,  i  Presidenti  delle  Regioni-vice  Commissari  e  le
centrali uniche di committenza di cui all'art. 18.  Resta  ferma,  in
ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario
nei rapporti con l'Autorita'  nazionale  anticorruzione,  da  attuare
anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma  informatica  per
la gestione del flusso  delle  informazioni  e  della  documentazione
relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di  cui  al
comma 1. Con i  provvedimenti  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente  comma,  nonche'
le modalita' per  il  monitoraggio  della  ricostruzione  pubblica  e
privata, attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi  alle
attivita' di ricostruzione» (comma 2); 
    p) l'art. 34 che, al fine di assicurare  la  massima  trasparenza
nel conferimento degli incarichi di  progettazione  e  direzione  dei
lavori,   prevede   l'istituzione   di   un   elenco   speciale   dei
professionisti abilitati; 
  Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016  che
istituisce nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli
eventi sismici verificatisi a partire dal 26 agosto 2016 e assegna al
medesimo una dotazione iniziale di 200 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1, comma 362, lettera  b),  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, con il quale e' autorizzata la spesa di 200 milioni  di
euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di  350
milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro  per  l'anno
2020 per la  concessione  dei  contributi  di  cui  all'art.  14  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
  Visto il decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare: 
    a) l'art. 41, comma 2,  con  il  quale,  al  fine  di  permettere
l'accelerazione delle attivita'  di  ricostruzione  a  seguito  degli
eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle  Regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze e' stato istituito un apposito Fondo da
ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017,
di 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 669,7 milioni  di  euro
per l'anno 2019; 
    b) l'art. 42, comma 1, con il quale il Fondo di  cui  all'art.  4
del decreto-legge n. 189/2016 e' stato incrementato di 63 milioni  di
euro per l'anno 2017 e di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019; 
    c) l'art. 42, comma 2,  con  il  quale,  al  fine  di  consentire
l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata
nelle aree colpite  dagli  eventi  sismici  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge n. 189 del 2016, e' stata autorizzata la spesa  di  150
milioni di euro per l'anno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  16
novembre 2017, con il quale, tra l'altro, e' stata recepita  l'intesa
tra il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  in  ordine  alla  ripartizione
delle  risorse  di  cui  al  suindicato  art.  41,   comma   2,   del
decreto-legge n. 50/2017 e  sono  state  disposte  le  consequenziali
variazioni di bilancio, in base alle quali sono  state  assegnate  al
Commissario straordinario le  seguenti  risorse  finanziarie:  €  254
milioni per l'esercizio 2017, € 288,65 milioni per l'esercizio  2018,
€ 279,85 milioni per l'esercizio 2019; 
  Considerato  che  sono,  peraltro,  affluite   sulla   contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario, ai  sensi  dell'art.
4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, donazioni libere  pari
ad € 1.383,00; 
  Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del  22
febbraio 2018, con la quale e' stato prorogato di centottanta  giorni
lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici
che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e
Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  metereologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda decade del mese di gennaio 2017, e in particolare  l'art.  2,
il quale dispone che per il  proseguimento  dei  suddetti  interventi
finalizzati al superamento della situazione emergenziale, si provvede
nel limite di € 570 milioni, di cui € 300 milioni a valere sul  Fondo
per le emergenze nazionali, ed € 270 milioni a valere  sulle  risorse
disponibili sulla  contabilita'  speciale  intestata  al  Commissario
straordinario per la ricostruzione; 
  Visto il decreto del Commissario straordinario n. 90 del 23  aprile
2018 con il quale e' stato trasferito alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri,  Dipartimento  per  la  protezione  civile,  l'indicato
importo di € 270 milioni; 
  Preso atto che, alla stregua delle disposizioni finanziarie  teste'
richiamate, risulta ad oggi, e salvo future ulteriori  autorizzazioni
di  spesa  disposte  con   nuovi   provvedimenti   legislativi,   uno
stanziamento complessivo  di  risorse  a  favore  del  Fondo  per  la
ricostruzione di € 2.206.501.383,00 fino al 31 dicembre 2019, di  cui
€ 1.444.651.383,00 per l'esercizio 2018; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  recante  il
«Codice dei contratti pubblici»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, recante la  «Attuazione
dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.  229,  e  modifiche
agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza  n.
8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e  5,  comma  2,
dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2,
dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  14  del  16
gennaio 2017, recante «Approvazione del programma  straordinario  per
la  riapertura  delle  scuole  per  l'anno   scolastico   2017-2018»,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  19  del  24  gennaio  2017,
modificata dall'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017, e dall'ordinanza  n.  35
del 31 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del  7
agosto 2017,  e,  in  particolare,  l'art.  1,  comma  1,  contenente
l'approvazione del programma straordinario per  la  riapertura  delle
scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria,
interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto
2016; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9  giugno
2017, recante  «Misure  in  materia  di  riparazione  del  patrimonio
edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa»  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  33  dell'11
luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio
2017,  recante  «Approvazione  del  programma  straordinario  per  la
riapertura delle scuole nei territori delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,
Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a  far
data  dal  24  agosto  2016;  disciplina  della  qualificazione   dei
professionisti, dei  criteri  per  evitare  la  concentrazione  degli
incarichi nelle  opere  pubbliche  e  determinazione  del  contributo
relativo alle spese tecniche» e, in particolare, l'art. 1,  comma  4,
che quantifica in € 215.857.062,30 la  quota  dei  costi  complessivi
stimati degli interventi di cui al programma approvato da  finanziare
con il Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  37  dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28
settembre 2017,  recante  «Approvazione  del  primo  programma  degli
interventi di ricostruzione, riparazione  e  ripristino  delle  opere
pubbliche nei territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal
24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che  quantifica
in € 208.323.273,00 il costo complessivo stimato degli interventi  di
cui al programma approvato; 
  Vista  l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  38  dell'8
settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  227  del  28
settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano  di  interventi
sui beni  del  patrimonio  artistico  e  culturale,  compresi  quelli
sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42» e, in particolare, l'art.  1,  comma  4,  che
quantifica in € 170.600.000,00 il  costo  complessivo  stimato  degli
interventi di cui al programma approvato; 
  Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017
tra il  Commissario  straordinario,  il  Direttore  dell'Agenzia  del
demanio e il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri,  con  cui
e' stato approvato il Piano degli  interventi  per  la  ricostruzione
delle caserme distrutte o danneggiate dagli eventi sismici; 
  Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza  e
di garanzia della correttezza e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario
straordinario del Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Visto il Protocollo quadro  di  legalita',  allegato  alle  Seconde
Linee  Guida  approvate  dal  Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica con delibera  n.  26  del  3  marzo  2017  e
pubblicate nella Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  30  giugno  2017,
sottoscritto  tra  la  Struttura  di  missione   ex   art.   30   del
decreto-legge n. 189  del  2016,  il  Commissario  straordinario  del
Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia  nazionale
per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.A. -
Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; 
  Vista la nota  a  firma  del  Presidente  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione prot. n. 000297  del  10  gennaio  2018,  e  l'assenso
manifestato dai Presidenti delle Regioni  -  vice  Commissari,  nelle
more della sottoscrizione di nuove convenzioni  con  le  centrali  di
committenza  regionali,  all'estensione   anche   a   queste   ultime
dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta  sorveglianza  e  di
garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza  delle  procedure
connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il  Commissario
straordinario del Governo,  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  e
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; 
  Ritenuto di dover provvedere, anche a seguito  delle  modifiche  da
ultimo intervenute nella normativa primaria: a) all'approvazione  del
secondo Piano delle  opere  pubbliche  sulla  base  degli  interventi
individuati dalle Regioni interessate; b) alle  necessarie  modifiche
alle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017,  come  richiesto  dalle  Regioni
interessate, al fine di espungere dai Piani con  essi  approvati  gli
interventi relativi a quegli edifici per i  quali  sulla  base  della
nuova disciplina dovrebbero  trovare  applicazione  le  regole  della
ricostruzione privata, e che le Regioni non hanno ritenuto  opportuno
mantenere all'interno del Piani a suo tempo approvati  in  quanto  le
relative   procedure   non   sono    allo    stato    iniziate;    c)
all'individuazione, fra gli interventi di cui alla lettera a)  e  fra
quelli di cui ai Piani approvati con le ordinanze nn.  33  e  37  del
2017 non esclusi dalle stesse ai sensi della lettera  b),  di  quelli
che sulla base delle  segnalazioni  pervenute  dalle  Regioni  e  dai
comuni interessati rivestono  importanza  essenziale  ai  fini  della
ricostruzione, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  14,  comma
3-bis.1, del decreto-legge n. 189 del 2016; d)  a  disciplinare,  per
gli interventi essenziali di cui alla precedente lettera c), i  tempi
e le modalita' della speciale procedura  negoziata  che  puo'  essere
utilizzata  a  norma  del  citato   comma   3-bis.1   dell'art.   14,
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti i verbali delle cabine di coordinamento del 21 dicembre  2017
e del 18 gennaio 2018, nelle quali sono stati approvati  gli  importi
globali degli interventi di ricostruzione  da  inserire  nel  secondo
Piano  delle  opere  pubbliche,  distinti  per  le  quattro   Regioni
interessate, sulla base degli elenchi trasmessi dai Presidenti  delle
Regioni - vice Commissari; 
  Preso atto che gli  Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  hanno
provveduto a trasmettere: a) l'elenco generale  degli  interventi  da
inserire  nel  secondo   Programma   delle   opere   pubbliche,   con
l'indicazione  complessiva  dei  costi  stimati;  b)  l'elenco  degli
interventi, gia' inseriti nei programmi approvati con  le  precedenti
ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, per le quali si  chiede  l'espunzione
dai detti piani, in quanto relativi a edifici di proprieta'  privata,
e quindi soggetti alla disciplina della  ricostruzione  privata  alla
luce delle nuove norme introdotte dal decreto-legge  n.  148/2017,  e
tenuto conto che non  risultano  ad  oggi  avviate  le  procedure  di
ricostruzione sulla base  della  normativa  previgente;  c)  l'elenco
degli interventi, nell'ambito di quelli inseriti nell'elenco  di  cui
sub a), per i quali  e'  richiesta  la  dichiarazione  di  importanza
essenziale per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti del comma
3-bis.1  dell'art.  14  del  decreto-legge  n.   189/2016,   con   la
specificazione delle ragioni di tale richiesta; 
  Vista, altresi', la nota del 30 marzo 2018, acquisita con numero di
prot. CGRTS 0004619, con la quale la  Regione  Umbria  ha  nuovamente
trasmesso gli elenchi di propria  competenza,  chiedendo  che,  fermo
restando l'importo complessivo dei costi  stimati,  si  procedesse  a
rimodulazione degli interventi programmati  mediante  inserimento  di
interventi gia' ricompresi nelle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 e  da
queste  stralciati  per  insufficienza  degli  importi  a  suo  tempo
stimati, con correlativo stralcio di  altri  interventi  inizialmente
inseriti negli elenchi trasmessi ai fini della predisposizione  della
presente ordinanza, e  che  sono  poi  risultati  inseriti  in  altre
programmazioni ovvero non prioritari; 
  Rilevato che l'accoglimento di quanto  richiesto  con  la  predetta
nota del 30 marzo 2018 comporta, fra l'altro,  un'ulteriore  modifica
alle citate ordinanze nn. 33 e 37 del 2017,  con  lo  stralcio  dalle
stesse degli interventi destinati a essere riapprovati ex novo con la
presente ordinanza; 
  Rilevato altresi' che, per effetto delle suindicate modifiche  alle
ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 occorre anche modificare i  rispettivi
impegni di spesa, nel senso di seguito indicato: 
    quanto all'ordinanza n. 33  del  2017,  l'importo  stimato  degli
interventi,  limitatamente  a  quelli  a  carico  del  Fondo  per  la
ricostruzione, va rideterminato in complessivi  €  203.346.752,31  in
luogo degli originari € 215.857.062,30; 
    quanto all'ordinanza n. 37  del  2017,  l'importo  stimato  degli
interventi va rideterminato in complessivi € 201.014.218,62, in luogo
degli originari € 208.323.273,00; 
  Preso atto, altresi', che fra  i  suddetti  interventi  sono  stati
ricompresi  quelli  relativi  agli  immobili  adibiti  a  caserme  di
proprieta' demaniale, di  cui  al  suindicato  Protocollo  di  intesa
sottoscritto fra Commissario straordinario,  Agenzia  del  demanio  e
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, nonche', su richiesta  di
alcune Regioni che ne hanno evidenziato l'indispensabilita'  ai  fini
della ricostruzione  delle  infrastrutture  dei  centri  interessati,
alcuni interventi relativi a dissesti idrogeologici  a  valere  quale
anticipazione o stralcio del piu' generale Piano di cui all'art.  14,
comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016; 
  Precisato, pertanto, che i costi stimati relativi  agli  interventi
inseriti nel presente Programma  delle  opere  pubbliche  sono  stati
determinati nel rispetto del rapporto percentuale concordato  fra  le
quattro Regioni interessate  con  riferimento  alle  opere  pubbliche
rientranti nella previsione della lettera a) del comma 2  del  citato
art. 14 (scuole, sedi municipali, infrastrutture ed edifici  pubblici
vari), con esclusione degli immobili demaniali adibiti  a  caserme  e
degli interventi relativi ai dissesti idrogeologici, per  i  quali  i
costi stimati sono stati determinati in assoluto con  riferimento  al
livello dei danni cagionati dagli eventi sismici; 
  Ritenuto che, in considerazione  della  situazione  di  precarieta'
ancora in  essere  nelle  comunita'  colpite  dagli  eventi  sismici,
l'intera programmazione degli interventi di  ricostruzione  pubblica,
quale complessivamente riveniente dalle citate ordinanze nn. 33, 37 e
38 del 2017, oltre che  dalla  presente  ordinanza,  deve  intendersi
avere natura intrinsecamente pluriennale, e con valenza  fino  al  31
dicembre 2019, tenuto conto che dal monitoraggio  avviato  in  ordine
allo stato di attuazione delle ordinanze pregresse  emerge  che  solo
una parte degli interventi programmati sara' ragionevolmente  avviata
entro il corrente anno e che, per analoghi motivi, eguale  previsione
e' possibile fare anche in ordine agli interventi di cui al programma
approvato con la presente ordinanza; 
  Rilevato altresi' che, alla stregua della vigente normativa (e,  in
particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016  in
relazione alla piu' generale disciplina in materia di  programmazione
e  realizzazione  delle  opere  pubbliche),  la   definizione   delle
tempistiche di  realizzazione  dei  singoli  interventi  resta  nella
competenza  dei  soggetti   attuatori   interessati,   spettando   al
Commissario  straordinario,  di  concerto  con  i  Presidenti   delle
Regioni - vice Commissari cui verranno in prima battuta trasferite le
risorse economiche necessarie, l'attivita' di generale programmazione
degli  interventi  medesimi,  attraverso  l'inserimento   nei   Piani
predisposti d'intesa con le Regioni e  l'approvazione  degli  stessi,
nonche' di successivo monitoraggio della fase esecutiva  in  funzione
della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i
costi delle procedure attuative del Piano; 
  Preso atto della disponibilita' del Fondo per la ricostruzione  per
il corrente esercizio 2018 di € 1.444.651.383,00, comprese  le  spese
vincolate relative agli esercizi 2017 e 2018 per € 201.250.000,00 per
l'esercizio 2019 della disponibilita' residua di € 761.850.000,00; 
  Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie  disponibili
sul  Fondo  di  cui  all'art.  4  del  decreto-legge   n.   189/2016,
rispettivamente, per il corrente anno 2018 e per il 2019, ed al  fine
di evitare di immobilizzare inutilmente una  quantita'  eccessiva  di
risorse  economiche,  di  ripartire  le  predette  risorse,  per  gli
interventi programmati con le ordinanze  di  seguito  citate,  tenuto
conto anche della riduzione disposta dalla presente  ordinanza  sugli
importi stimati delle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, come segue: 
    a) in relazione all'ordinanza  n.  33/2017:  €  105.000.000,00  a
valere sulle disponibilita' 2018,  €  98.346.752,31  a  valere  sulle
disponibilita' relative all'esercizio 2019; 
    b) in relazione all'ordinanza  n.  37/2017:  €  100.000.000,00  a
valere sulle disponibilita' 2018, €  101.014.218,62  a  valere  sulle
disponibilita' relative all'esercizio 2019; 
    c) in relazione  all'ordinanza  n.  38/2017:  €  62.000.000,00  a
valere sulle disponibilita' 2018, €  108.600.000,00  a  valere  sulle
disponibilita' relative all'esercizio 2019; 
    d) in relazione alla presente ordinanza € 500.000.000,00 a valere
sulle  disponibilita'  2018,  €   397.037.141,17   a   valere   sulle
disponibilita' 2019, considerato che l'entita' complessiva dei  costi
stimati, sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni, e'  pari
a complessivi € 897.037.141,17; 
  Precisato che, quanto agli importi di cui alle  precedenti  lettere
a), b) e c), gli stessi saranno ripartiti fra le Regioni  sulla  base
del rapporto percentuale a suo tempo concordato fra le stesse, mentre
per la somma di cui sub d) sono indicati nella presente ordinanza gli
importi attribuiti a ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, e
che la struttura commissariale provvedera' ad  apposito  monitoraggio
semestrale sugli interventi avviati ed attuati anche in  relazione  a
quelli  approvati  con  la   presente   ordinanza,   oltre   che   al
completamento dell'analogo monitoraggio  avviato  in  relazione  alle
ordinanze precedenti, anche in vista  dell'aggiornamento  complessivo
della  programmazione  cui  dovra'  procedersi  per  l'impiego  delle
ulteriori somme disponibili per l'anno 2019; 
  Precisato, altresi', che, in sede di  allocazione  delle  ulteriori
risorse per l'anno 2019, potra' procedersi anche  al  recupero  delle
eventuali risorse rivenienti da economie  realizzate  nell'esecuzione
degli interventi avviati, ovvero da eventi  diversi  allo  stato  non
prevedibili  che  comportino  una  variazione  della   programmazione
rispetto agli elenchi di opere pubbliche predisposti e approvati; 
  Precisato  che  eventuali  scostamenti  della  ripartizione   delle
risorse fra le Regioni rispetto al rapporto  percentuale  concordato,
che dovessero derivare dalle modalita' di finanziamento e  attuazione
degli interventi sopra indicate, saranno  compensate  provvedendo  ai
necessari conguagli in occasione della predisposizione  del  prossimo
programma di interventi di ricostruzione pubblica; 
  Preso atto che gli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  hanno
provveduto  a  trasmettere  l'elenco  degli  interventi  relativi  ad
edifici  di  proprieta'  pubblica  ripristinabili  con  miglioramento
sismico entro il 31 dicembre 2018 ai sensi dell'ordinanza n.  27  del
2017; 
  Viste, in particolare: 
    a) la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 1260 del  30  gennaio
2018 con  la  quale  l'Ufficio  speciale  della  Regione  Abruzzo  ha
trasmesso l'elenco definitivo degli edifici di  proprieta'  pubblica,
non classificabili agibili, per essere destinati  al  soddisfacimento
del  fabbisogno  abitativo  con  un  costo  complessivo  pari   a   €
87.111.478,18; 
    b) le note acquisite ai protocolli CGRTS nn. 1334 e 1338 entrambe
del 31 gennaio 2018 con le quali  l'Ufficio  speciale  della  Regione
Marche ha trasmesso l'elenco degli edifici  di  proprieta'  pubblica,
non classificabili agibili, per essere destinati  al  soddisfacimento
del  fabbisogno  abitativo  con  un  costo  complessivo  pari   a   €
82.860.533,73; 
    c) le note acquisite ai protocolli CGRTS nn. 17855/2017  e  CGRTS
592 del 17 gennaio 2018 con le quali l'Ufficio speciale della Regione
Umbria ha trasmesso l'elenco degli edifici  di  proprieta'  pubblica,
non classificabili agibili, per essere destinati  al  soddisfacimento
del  fabbisogno  abitativo  con  un  costo  complessivo  pari   a   €
24.929.890,91; 
    d) la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 1139 del  26  gennaio
2018 con la quale l'Ufficio speciale della Regione Lazio ha trasmesso
l'elenco degli edifici di  proprieta'  pubblica,  non  classificabili
agibili, per  essere  destinati  al  soddisfacimento  del  fabbisogno
abitativo con un costo complessivo pari a € 2.278.727,45; 
  Preso  atto  delle   determinazioni   assunte   dalla   Cabina   di
coordinamento nelle sedute del 13 luglio e del 10 agosto 2017,  nelle
quali sono  stati  approvati  in  prima  battuta  gli  importi  degli
interventi da avviare ai sensi dell'ordinanza n. 27 del  2017,  della
successiva determinazione n. 86 del 27 luglio 2017, con cui e'  stata
disposta  un'anticipazione  a  favore   della   Regione   Marche   in
applicazione dell'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, e  della
necessita' di rivedere gli importi; 
  Ritenuta   la   necessita'   di   provvedere   ad   un'integrazione
dell'ordinanza n. 27 del 2017 in considerazione della predisposizione
da parte degli  Uffici  speciali  degli  elenchi  definitivi  di  cui
all'art. 1, lettera a), della citata ordinanza  nonche'  della  stima
dei connessi oneri finanziari di cui alla  lettera  b)  del  medesimo
articolo; 
  Ritenuta,  inoltre,  la  necessita'  di  predisporre  una  modifica
all'ordinanza n. 27 del 2017  in  considerazione  della  problematica
sollevata dagli uffici  speciali  in  relazione  agli  interventi  su
edifici di proprieta' mista pubblica e privata; 
  Vista  l'intesa  espressa  dai  Presidenti  delle  Regioni -   vice
Commissari nelle sedute della cabina di coordinamento del 18  gennaio
2018, del 25 gennaio 2018, del 1° e del 13 febbraio 2018,  del  12  e
del 27 aprile 2018, del 10 maggio 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e  s.m.i.,
in base ai quali i  provvedimenti  commissariali  divengono  efficaci
decorso il  termine  di  30  giorni  per  l'esercizio  del  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Secondo programma degli interventi di  ricostruzione,  riparazione  e
  ripristino  delle  opere  pubbliche  nei  territori  delle  Regioni
  Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli  eventi  sismici
  verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
  1.  E'  approvato  il  secondo  programma   degli   interventi   di
ricostruzione, riparazione e ripristino  delle  opere  pubbliche  nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 
  2. Al fine di assicurare la  pronta  attuazione  del  programma  di
interventi  cui  al  comma  1,  nell'Allegato  n.  1  alla   presente
ordinanza, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della
stessa, sono indicate, sulla base delle segnalazioni  effettuate  dai
Presidenti delle Regioni -  vice  Commissari,  le  opere  interessate
dagli interventi previsti, con la specificazione per ciascuna di esse
della proprieta',  del  soggetto  attuatore,  dell'ubicazione,  della
denominazione, della natura e tipologia di intervento e  degli  oneri
complessivi, comprensivi anche di  quelli  afferenti  l'attivita'  di
progettazione,  delle  altre  spese  tecniche  e  delle   prestazioni
specialistiche  derivanti  dall'effettuazione  degli  interventi   in
ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici. 
  3. Salvo quanto stabilito al  successivo  art.  3  in  ordine  agli
edifici scolastici, alle sedi dei comuni ed  alle  caserme,  per  gli
interventi ricompresi nell'Allegato 1 relativi  a  edifici  ricadenti
nel  territorio  di  comuni  di  cui  al  comma  2  dell'art.  1  del
decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora innanzi  «decreto-legge»)
e successive modifiche e integrazioni, il loro inserimento nel  Piano
approvato  ai  sensi  del  presente  articolo  e'  determinato  dalle
specifiche esigenze segnalate dai  Presidenti  delle  Regioni -  vice
Commissari come evidenziate nel medesimo Allegato 1, ed  e'  comunque
subordinato all'accertamento della sussistenza del nesso causale  tra
gli eventi sismici di cui al  comma  1  e  i  danni  riportati  dagli
edifici. 
  4. Per gli immobili adibiti a caserme ricompresi nel Protocollo  di
intesa sottoscritto in data  20  dicembre  2017  tra  il  Commissario
straordinario, il Direttore dell'Agenzia del demanio e il  Comandante
generale dell'Arma dei Carabinieri, l'Agenzia del demanio  assume  il
ruolo di soggetto attuatore degli interventi ai sensi  dell'art.  15,
comma 1, lettera d), del decreto-legge. 
  5. In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari  degli
immobili non oggetto di demolizione ne assicurano, con fondi  propri,
il recupero, la valorizzazione ovvero l'impiego per  altre  finalita'
di interesse pubblico. 
  6.  Gli  interventi  inseriti  nel  programma  sono  sottoposti  ai
controlli dell'Autorita' nazionale anticorruzione previsti  dall'art.
32 del decreto-legge, nei casi e  con  le  modalita'  determinati  ai
sensi del successivo art. 8 della presente ordinanza.