Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'On. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare: a) l'art. 2, comma 1, lettera c), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; b) l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; c) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; d) l'art. 7, comma 1, che prevede che i contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3, a «riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni» (lettera b) nonche' a «riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso» (lettera c); e) l'art. 14, comma 1, in base al quale «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalita' dei servizi pubblici, nonche' per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacita' di resistenza delle strutture, nei comuni di cui all'art. 1, attraverso la concessione di contributi a favore (...) degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia, ad eccezione di quelli paritari, e delle strutture edilizie universitarie, nonche' degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta' pubblica e degli immobili di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati per le esigenze di culto» (lettera a); f) l'art. 14, comma 1, lettera a-bis), il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, e' disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli immobili di proprieta' pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, per essere destinati alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016; g) l'art. 14, comma 2, in base al quale «Al fine di dare attuazione alla programmazione degli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, si provvede», tra l'altro, a «predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori economici, articolato per le quattro Regioni interessate, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alla risorse disponibili» (lettera a) nonche' a «predisporre ed approvare un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti sulle aree suscettibili instabilita' dinamica in fase sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), con priorita' per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture» (lettera c); h) l'art. 14, comma 3-bis.1, il quale prevede che in sede di approvazione dei piani di cui alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del medesimo articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario puo' individuare, con specifica motivazione, gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e che per la realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti attuatori di cui all'art. 15, comma 1, possono applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure previste dal comma 3-bis del medesimo art. 14; i) l'art. 15, comma 1, in base al quale «Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono: a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»; l) l'art. 15, comma 2, il quale prevede che relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, il Presidente della Regione - vice Commissario con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai comuni o agli altri enti locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; m) l'art. 18, comma 2, che individua le centrali uniche di committenza di cui si avvalgono i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica; n) l'art. 30, il quale prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'interno, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attivita' finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge, di un'apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 (comma 1), nonche', per le medesime finalita' di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalita' organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, che «Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attivita', agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nei comuni di cui all'art. 1, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura e denominato Anagrafe antimafia degli esecutori (...). Ai fini dell'iscrizione e' necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, eseguite ai sensi del comma 2 anche per qualsiasi importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto, si siano concluse con esito liberatorio. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Resta fermo il possesso degli altri requisiti previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal bando di gara o dalla lettera di invito. Qualora al momento dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinche' vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia di cui al comma 2 con priorita' rispetto alle richieste di iscrizione pervenute»; o) l'art. 32, il quale prevede che per gli interventi di cui all'art. 14, si applica l'art. 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (comma 1) e che: «Le modalita' e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi tra il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, il Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni-vice Commissari e le centrali uniche di committenza di cui all'art. 18. Resta ferma, in ogni caso, la funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione, da attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma informatica per la gestione del flusso delle informazioni e della documentazione relativa alle procedure di gara sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma, nonche' le modalita' per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri sistemi informatici connessi alle attivita' di ricostruzione» (comma 2); p) l'art. 34 che, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, prevede l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati; Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 26 agosto 2016 e assegna al medesimo una dotazione iniziale di 200 milioni di euro; Visto l'art. 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e in particolare: a) l'art. 41, comma 2, con il quale, al fine di permettere l'accelerazione delle attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' stato istituito un apposito Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 687,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 669,7 milioni di euro per l'anno 2019; b) l'art. 42, comma 1, con il quale il Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016 e' stato incrementato di 63 milioni di euro per l'anno 2017 e di 132 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019; c) l'art. 42, comma 2, con il quale, al fine di consentire l'avvio di interventi urgenti per la ricostruzione pubblica e privata nelle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, e' stata autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2017; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 novembre 2017, con il quale, tra l'altro, e' stata recepita l'intesa tra il Commissario straordinario e il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla ripartizione delle risorse di cui al suindicato art. 41, comma 2, del decreto-legge n. 50/2017 e sono state disposte le consequenziali variazioni di bilancio, in base alle quali sono state assegnate al Commissario straordinario le seguenti risorse finanziarie: € 254 milioni per l'esercizio 2017, € 288,65 milioni per l'esercizio 2018, € 279,85 milioni per l'esercizio 2019; Considerato che sono, peraltro, affluite sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, donazioni libere pari ad € 1.383,00; Vista la delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con la quale e' stato prorogato di centottanta giorni lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, e in particolare l'art. 2, il quale dispone che per il proseguimento dei suddetti interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale, si provvede nel limite di € 570 milioni, di cui € 300 milioni a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, ed € 270 milioni a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione; Visto il decreto del Commissario straordinario n. 90 del 23 aprile 2018 con il quale e' stato trasferito alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la protezione civile, l'indicato importo di € 270 milioni; Preso atto che, alla stregua delle disposizioni finanziarie teste' richiamate, risulta ad oggi, e salvo future ulteriori autorizzazioni di spesa disposte con nuovi provvedimenti legislativi, uno stanziamento complessivo di risorse a favore del Fondo per la ricostruzione di € 2.206.501.383,00 fino al 31 dicembre 2019, di cui € 1.444.651.383,00 per l'esercizio 2018; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, recante la «Attuazione dell'art. 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e modifiche agli articoli 1, comma 2, lettera c) e 6, comma 2, dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016, agli articoli 1, 3, comma 1, e 5, comma 2, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, ed all'art. 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 14 del 16 gennaio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2017, modificata dall'ordinanza n. 18 del 3 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2017, e dall'ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, contenente l'approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 27 del 9 giugno 2017, recante «Misure in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017, recante «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche» e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che quantifica in € 215.857.062,30 la quota dei costi complessivi stimati degli interventi di cui al programma approvato da finanziare con il Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 37 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016» e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che quantifica in € 208.323.273,00 il costo complessivo stimato degli interventi di cui al programma approvato; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 38 dell'8 settembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che quantifica in € 170.600.000,00 il costo complessivo stimato degli interventi di cui al programma approvato; Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 tra il Commissario straordinario, il Direttore dell'Agenzia del demanio e il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui e' stato approvato il Piano degli interventi per la ricostruzione delle caserme distrutte o danneggiate dagli eventi sismici; Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; Visto il Protocollo quadro di legalita', allegato alle Seconde Linee Guida approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con delibera n. 26 del 3 marzo 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2017, sottoscritto tra la Struttura di missione ex art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, il Commissario straordinario del Governo e l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e, in particolare, gli articoli 1 e 3; Vista la nota a firma del Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n. 000297 del 10 gennaio 2018, e l'assenso manifestato dai Presidenti delle Regioni - vice Commissari, nelle more della sottoscrizione di nuove convenzioni con le centrali di committenza regionali, all'estensione anche a queste ultime dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto tra il Commissario straordinario del Governo, l'Autorita' nazionale anticorruzione e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia in data 28 dicembre 2016; Ritenuto di dover provvedere, anche a seguito delle modifiche da ultimo intervenute nella normativa primaria: a) all'approvazione del secondo Piano delle opere pubbliche sulla base degli interventi individuati dalle Regioni interessate; b) alle necessarie modifiche alle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, come richiesto dalle Regioni interessate, al fine di espungere dai Piani con essi approvati gli interventi relativi a quegli edifici per i quali sulla base della nuova disciplina dovrebbero trovare applicazione le regole della ricostruzione privata, e che le Regioni non hanno ritenuto opportuno mantenere all'interno del Piani a suo tempo approvati in quanto le relative procedure non sono allo stato iniziate; c) all'individuazione, fra gli interventi di cui alla lettera a) e fra quelli di cui ai Piani approvati con le ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 non esclusi dalle stesse ai sensi della lettera b), di quelli che sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Regioni e dai comuni interessati rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3-bis.1, del decreto-legge n. 189 del 2016; d) a disciplinare, per gli interventi essenziali di cui alla precedente lettera c), i tempi e le modalita' della speciale procedura negoziata che puo' essere utilizzata a norma del citato comma 3-bis.1 dell'art. 14, decreto-legge n. 189 del 2016; Visti i verbali delle cabine di coordinamento del 21 dicembre 2017 e del 18 gennaio 2018, nelle quali sono stati approvati gli importi globali degli interventi di ricostruzione da inserire nel secondo Piano delle opere pubbliche, distinti per le quattro Regioni interessate, sulla base degli elenchi trasmessi dai Presidenti delle Regioni - vice Commissari; Preso atto che gli Uffici speciali per la ricostruzione hanno provveduto a trasmettere: a) l'elenco generale degli interventi da inserire nel secondo Programma delle opere pubbliche, con l'indicazione complessiva dei costi stimati; b) l'elenco degli interventi, gia' inseriti nei programmi approvati con le precedenti ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, per le quali si chiede l'espunzione dai detti piani, in quanto relativi a edifici di proprieta' privata, e quindi soggetti alla disciplina della ricostruzione privata alla luce delle nuove norme introdotte dal decreto-legge n. 148/2017, e tenuto conto che non risultano ad oggi avviate le procedure di ricostruzione sulla base della normativa previgente; c) l'elenco degli interventi, nell'ambito di quelli inseriti nell'elenco di cui sub a), per i quali e' richiesta la dichiarazione di importanza essenziale per la ricostruzione, ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189/2016, con la specificazione delle ragioni di tale richiesta; Vista, altresi', la nota del 30 marzo 2018, acquisita con numero di prot. CGRTS 0004619, con la quale la Regione Umbria ha nuovamente trasmesso gli elenchi di propria competenza, chiedendo che, fermo restando l'importo complessivo dei costi stimati, si procedesse a rimodulazione degli interventi programmati mediante inserimento di interventi gia' ricompresi nelle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 e da queste stralciati per insufficienza degli importi a suo tempo stimati, con correlativo stralcio di altri interventi inizialmente inseriti negli elenchi trasmessi ai fini della predisposizione della presente ordinanza, e che sono poi risultati inseriti in altre programmazioni ovvero non prioritari; Rilevato che l'accoglimento di quanto richiesto con la predetta nota del 30 marzo 2018 comporta, fra l'altro, un'ulteriore modifica alle citate ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, con lo stralcio dalle stesse degli interventi destinati a essere riapprovati ex novo con la presente ordinanza; Rilevato altresi' che, per effetto delle suindicate modifiche alle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017 occorre anche modificare i rispettivi impegni di spesa, nel senso di seguito indicato: quanto all'ordinanza n. 33 del 2017, l'importo stimato degli interventi, limitatamente a quelli a carico del Fondo per la ricostruzione, va rideterminato in complessivi € 203.346.752,31 in luogo degli originari € 215.857.062,30; quanto all'ordinanza n. 37 del 2017, l'importo stimato degli interventi va rideterminato in complessivi € 201.014.218,62, in luogo degli originari € 208.323.273,00; Preso atto, altresi', che fra i suddetti interventi sono stati ricompresi quelli relativi agli immobili adibiti a caserme di proprieta' demaniale, di cui al suindicato Protocollo di intesa sottoscritto fra Commissario straordinario, Agenzia del demanio e Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, nonche', su richiesta di alcune Regioni che ne hanno evidenziato l'indispensabilita' ai fini della ricostruzione delle infrastrutture dei centri interessati, alcuni interventi relativi a dissesti idrogeologici a valere quale anticipazione o stralcio del piu' generale Piano di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 189/2016; Precisato, pertanto, che i costi stimati relativi agli interventi inseriti nel presente Programma delle opere pubbliche sono stati determinati nel rispetto del rapporto percentuale concordato fra le quattro Regioni interessate con riferimento alle opere pubbliche rientranti nella previsione della lettera a) del comma 2 del citato art. 14 (scuole, sedi municipali, infrastrutture ed edifici pubblici vari), con esclusione degli immobili demaniali adibiti a caserme e degli interventi relativi ai dissesti idrogeologici, per i quali i costi stimati sono stati determinati in assoluto con riferimento al livello dei danni cagionati dagli eventi sismici; Ritenuto che, in considerazione della situazione di precarieta' ancora in essere nelle comunita' colpite dagli eventi sismici, l'intera programmazione degli interventi di ricostruzione pubblica, quale complessivamente riveniente dalle citate ordinanze nn. 33, 37 e 38 del 2017, oltre che dalla presente ordinanza, deve intendersi avere natura intrinsecamente pluriennale, e con valenza fino al 31 dicembre 2019, tenuto conto che dal monitoraggio avviato in ordine allo stato di attuazione delle ordinanze pregresse emerge che solo una parte degli interventi programmati sara' ragionevolmente avviata entro il corrente anno e che, per analoghi motivi, eguale previsione e' possibile fare anche in ordine agli interventi di cui al programma approvato con la presente ordinanza; Rilevato altresi' che, alla stregua della vigente normativa (e, in particolare, del citato art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione alla piu' generale disciplina in materia di programmazione e realizzazione delle opere pubbliche), la definizione delle tempistiche di realizzazione dei singoli interventi resta nella competenza dei soggetti attuatori interessati, spettando al Commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni - vice Commissari cui verranno in prima battuta trasferite le risorse economiche necessarie, l'attivita' di generale programmazione degli interventi medesimi, attraverso l'inserimento nei Piani predisposti d'intesa con le Regioni e l'approvazione degli stessi, nonche' di successivo monitoraggio della fase esecutiva in funzione della concreta allocazione delle risorse finanziare volte a coprire i costi delle procedure attuative del Piano; Preso atto della disponibilita' del Fondo per la ricostruzione per il corrente esercizio 2018 di € 1.444.651.383,00, comprese le spese vincolate relative agli esercizi 2017 e 2018 per € 201.250.000,00 per l'esercizio 2019 della disponibilita' residua di € 761.850.000,00; Ritenuto pertanto, alla luce delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, rispettivamente, per il corrente anno 2018 e per il 2019, ed al fine di evitare di immobilizzare inutilmente una quantita' eccessiva di risorse economiche, di ripartire le predette risorse, per gli interventi programmati con le ordinanze di seguito citate, tenuto conto anche della riduzione disposta dalla presente ordinanza sugli importi stimati delle ordinanze nn. 33 e 37 del 2017, come segue: a) in relazione all'ordinanza n. 33/2017: € 105.000.000,00 a valere sulle disponibilita' 2018, € 98.346.752,31 a valere sulle disponibilita' relative all'esercizio 2019; b) in relazione all'ordinanza n. 37/2017: € 100.000.000,00 a valere sulle disponibilita' 2018, € 101.014.218,62 a valere sulle disponibilita' relative all'esercizio 2019; c) in relazione all'ordinanza n. 38/2017: € 62.000.000,00 a valere sulle disponibilita' 2018, € 108.600.000,00 a valere sulle disponibilita' relative all'esercizio 2019; d) in relazione alla presente ordinanza € 500.000.000,00 a valere sulle disponibilita' 2018, € 397.037.141,17 a valere sulle disponibilita' 2019, considerato che l'entita' complessiva dei costi stimati, sulla base delle indicazioni fornite dalle Regioni, e' pari a complessivi € 897.037.141,17; Precisato che, quanto agli importi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), gli stessi saranno ripartiti fra le Regioni sulla base del rapporto percentuale a suo tempo concordato fra le stesse, mentre per la somma di cui sub d) sono indicati nella presente ordinanza gli importi attribuiti a ciascun ufficio speciale per la ricostruzione, e che la struttura commissariale provvedera' ad apposito monitoraggio semestrale sugli interventi avviati ed attuati anche in relazione a quelli approvati con la presente ordinanza, oltre che al completamento dell'analogo monitoraggio avviato in relazione alle ordinanze precedenti, anche in vista dell'aggiornamento complessivo della programmazione cui dovra' procedersi per l'impiego delle ulteriori somme disponibili per l'anno 2019; Precisato, altresi', che, in sede di allocazione delle ulteriori risorse per l'anno 2019, potra' procedersi anche al recupero delle eventuali risorse rivenienti da economie realizzate nell'esecuzione degli interventi avviati, ovvero da eventi diversi allo stato non prevedibili che comportino una variazione della programmazione rispetto agli elenchi di opere pubbliche predisposti e approvati; Precisato che eventuali scostamenti della ripartizione delle risorse fra le Regioni rispetto al rapporto percentuale concordato, che dovessero derivare dalle modalita' di finanziamento e attuazione degli interventi sopra indicate, saranno compensate provvedendo ai necessari conguagli in occasione della predisposizione del prossimo programma di interventi di ricostruzione pubblica; Preso atto che gli uffici speciali per la ricostruzione hanno provveduto a trasmettere l'elenco degli interventi relativi ad edifici di proprieta' pubblica ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018 ai sensi dell'ordinanza n. 27 del 2017; Viste, in particolare: a) la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 1260 del 30 gennaio 2018 con la quale l'Ufficio speciale della Regione Abruzzo ha trasmesso l'elenco definitivo degli edifici di proprieta' pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a € 87.111.478,18; b) le note acquisite ai protocolli CGRTS nn. 1334 e 1338 entrambe del 31 gennaio 2018 con le quali l'Ufficio speciale della Regione Marche ha trasmesso l'elenco degli edifici di proprieta' pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a € 82.860.533,73; c) le note acquisite ai protocolli CGRTS nn. 17855/2017 e CGRTS 592 del 17 gennaio 2018 con le quali l'Ufficio speciale della Regione Umbria ha trasmesso l'elenco degli edifici di proprieta' pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a € 24.929.890,91; d) la nota acquisita al protocollo CGRTS n. 1139 del 26 gennaio 2018 con la quale l'Ufficio speciale della Regione Lazio ha trasmesso l'elenco degli edifici di proprieta' pubblica, non classificabili agibili, per essere destinati al soddisfacimento del fabbisogno abitativo con un costo complessivo pari a € 2.278.727,45; Preso atto delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento nelle sedute del 13 luglio e del 10 agosto 2017, nelle quali sono stati approvati in prima battuta gli importi degli interventi da avviare ai sensi dell'ordinanza n. 27 del 2017, della successiva determinazione n. 86 del 27 luglio 2017, con cui e' stata disposta un'anticipazione a favore della Regione Marche in applicazione dell'art. 1, comma 3, della medesima ordinanza, e della necessita' di rivedere gli importi; Ritenuta la necessita' di provvedere ad un'integrazione dell'ordinanza n. 27 del 2017 in considerazione della predisposizione da parte degli Uffici speciali degli elenchi definitivi di cui all'art. 1, lettera a), della citata ordinanza nonche' della stima dei connessi oneri finanziari di cui alla lettera b) del medesimo articolo; Ritenuta, inoltre, la necessita' di predisporre una modifica all'ordinanza n. 27 del 2017 in considerazione della problematica sollevata dagli uffici speciali in relazione agli interventi su edifici di proprieta' mista pubblica e privata; Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - vice Commissari nelle sedute della cabina di coordinamento del 18 gennaio 2018, del 25 gennaio 2018, del 1° e del 13 febbraio 2018, del 12 e del 27 aprile 2018, del 10 maggio 2018; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 1. E' approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. 2. Al fine di assicurare la pronta attuazione del programma di interventi cui al comma 1, nell'Allegato n. 1 alla presente ordinanza, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa, sono indicate, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Presidenti delle Regioni - vice Commissari, le opere interessate dagli interventi previsti, con la specificazione per ciascuna di esse della proprieta', del soggetto attuatore, dell'ubicazione, della denominazione, della natura e tipologia di intervento e degli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti l'attivita' di progettazione, delle altre spese tecniche e delle prestazioni specialistiche derivanti dall'effettuazione degli interventi in ciascuna delle Regioni interessate dagli eventi sismici. 3. Salvo quanto stabilito al successivo art. 3 in ordine agli edifici scolastici, alle sedi dei comuni ed alle caserme, per gli interventi ricompresi nell'Allegato 1 relativi a edifici ricadenti nel territorio di comuni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2017, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (d'ora innanzi «decreto-legge») e successive modifiche e integrazioni, il loro inserimento nel Piano approvato ai sensi del presente articolo e' determinato dalle specifiche esigenze segnalate dai Presidenti delle Regioni - vice Commissari come evidenziate nel medesimo Allegato 1, ed e' comunque subordinato all'accertamento della sussistenza del nesso causale tra gli eventi sismici di cui al comma 1 e i danni riportati dagli edifici. 4. Per gli immobili adibiti a caserme ricompresi nel Protocollo di intesa sottoscritto in data 20 dicembre 2017 tra il Commissario straordinario, il Direttore dell'Agenzia del demanio e il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, l'Agenzia del demanio assume il ruolo di soggetto attuatore degli interventi ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera d), del decreto-legge. 5. In relazione alle nuove costruzioni, gli enti proprietari degli immobili non oggetto di demolizione ne assicurano, con fondi propri, il recupero, la valorizzazione ovvero l'impiego per altre finalita' di interesse pubblico. 6. Gli interventi inseriti nel programma sono sottoposti ai controlli dell'Autorita' nazionale anticorruzione previsti dall'art. 32 del decreto-legge, nei casi e con le modalita' determinati ai sensi del successivo art. 8 della presente ordinanza.