LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del commissario prof.ssa Orsola Razzolini, delegato per
il settore; 
  Premesso che: 
  1) la SOGEI - Societa'  generale  d'informatica  S.p.A.  (d'ora  in
avanti anche «la Societa'»), e' una  societa'  in  house  interamente
partecipata dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  che  eroga
servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite
al Ministero dell'economia e delle finanze e alle agenzie fiscali  e,
in particolare, ogni attivita' finalizzata alla  realizzazione,  allo
sviluppo, alla manutenzione e alla  conduzione  tecnica  del  sistema
informativo della fiscalita' (ambito  fiscalita'),  le  attivita'  di
supporto e gestione dei servizi informatici e ogni altra attivita' di
carattere informatico di competenza  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze (ambito economia e finanza pubblica); 
  2) con delibera n. 15/50 del 23 febbraio 2015, la  Commissione,  in
relazione alla funzione assolta dalla SOGEI, definita «infrastruttura
critica informatica di interesse nazionale» dal decreto del Ministero
dell'interno del 9 gennaio 2008, ha stabilito che la stessa «si  puo'
inquadrare nella categoria dei  soggetti  attivi,  la  cui  attivita'
istituzionale e' finalizzata allo svolgimento della funzione fiscale.
Tale attivita' presenta un carattere essenziale nell'attuale  sistema
di fiscalita' di massa, in quanto strumentale alla fase dei controlli
e  dell'istruttoria   tributaria,   con   l'obiettivo   di   assumere
informazioni ed acquisire elementi di prova rispetto al comportamento
dei contribuenti. Per tale motivo,  l'attivita'  della  SOGEI  S.p.A.
puo' essere qualificata come servizio strumentale a sostenere l'agire
amministrativo per  il  migliore  perseguimento  degli  obiettivi  di
efficienza  ed  efficacia   della   funzione   fiscale.   L'eventuale
interruzione del  servizio  da  parte  della  SOGEI  S.p.A.  potrebbe
determinare  effetti  negativi  in  relazione  all'erogazione  di  un
servizio pubblico  (corrispondente  alla  fase  di  attuazione  delle
prestazioni fiscali), con possibili ricadute anche nei confronti  dei
cittadini»; 
  3) alla luce di tale qualificazione funzionale, la  Commissione  ha
ritenuto  che  «le  azioni  di  sciopero  eventualmente  indette  dal
personale dipendente dalla SOGEI S.p.A. debbano  essere  assoggettate
alla disciplina stabilita dalla legge n. 146 del 1990,  e  successive
modificazioni, al fine di assicurare una idonea garanzia dei  diritti
dei cittadini coinvolti dall'esercizio della funzione  fiscale»;  con
la stessa nota, la  Commissione  ha  invitato  le  parti  sociali  ad
avviare un confronto allo scopo di pervenire ad un accordo in materia
di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero  delle
suddette attivita'; 
  4) in data 19 giugno 2017, la societa', nell'ambito della procedura
di cui all'art. 1 dell'Accordo  nazionale  del  4  febbraio  2004  di
regolamentazione del diritto di sciopero nel settore  metalmeccanico,
ha  adottato  in  via  unilaterale   il   Piano   delle   prestazioni
indispensabili da garantire in caso di  sciopero,  con  l'indicazione
numerica del  contingente  minimo  di  personale  da  esonerare  (198
dipendenti) e le relative qualifiche funzionali, da  intendersi  come
avvio di un confronto con le organizzazioni sindacali territoriali  e
le RSU; 
  5) in data 6 luglio 2017 si e' tenuto un incontro tra la societa' e
la RSU SOGEI per esaminare i criteri  ed  il  numero  dei  lavoratori
inclusi nel contingente di personale  individuato  dal  citato  Piano
delle prestazioni indispensabili; 
  6) all'esito di tale incontro la RSU, come gia' anticipato con nota
del 23 giugno 2017, ha confermato di non  ritenersi  soddisfatta  dei
chiarimenti forniti dalla SOGEI; 
  7) in data 25 luglio 2017, presso la sede  di  Unindustria,  si  e'
svolto il confronto con le organizzazioni sindacali territoriali  sul
Piano delle prestazioni indispensabili; 
  8) in data 26 luglio 2017, le organizzazioni sindacali  Fiom  Cgil,
Fim Cisl,  Uilm  Uil  e  Ugl  Metalmeccanici  hanno  contestato,  con
un'articolata  memoria  esplicativa,  il  Piano   delle   prestazioni
indispensabili  adottato  in  via  unilaterale  dalla  SOGEI  e,  nel
contempo, hanno chiesto  alla  Commissione  di  essere  convocate  in
audizione ai fini dell'adozione di una  regolamentazione  provvisoria
delle prestazioni indispensabili, ex art. 13, lettera a), della legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
  9) in data 27 luglio 2017, anche la  societa'  ha  comunicato  alla
Commissione di garanzia l'esito infruttuoso degli incontri svolti con
i sindacati rappresentativi in  merito  al  Piano  delle  prestazioni
indispensabili; 
  10) al fine di verificare la  reale  sussistenza  delle  condizioni
necessarie al raggiungimento di un  accordo  quanto  piu'  ampiamente
condiviso fra le parti sociali, l'Autorita'  ha  ritenuto  necessario
promuovere un tavolo di confronto congiunto attraverso una  serie  di
audizioni; 
  11) la prima audizione si e' tenuta  in  data  14  settembre  2017,
all'esito della quale le parti sociali, dopo essersi confrontate  sui
contenuti del Piano delle prestazioni indispensabili adottato in  via
unilaterale  dalla  societa',  hanno  manifestato   l'intenzione   di
proseguire  il  confronto  congiunto  dinanzi  alla  Commissione   di
garanzia: a tal fine l'autorita' ha chiesto  loro  di  far  pervenire
ulteriori osservazioni in merito  all'attivita'  svolta  dalla  SOGEI
S.p.A.; 
  12) in data 30  ottobre  2017,  la  RSU  SOGEI  ha  trasmesso  alla
Commissione di garanzia una nota integrativa  (ulteriore  rispetto  a
quella gia' depositata nel  corso  dell'audizione  del  14  settembre
2017)  contenente  le  osservazioni  al   Piano   delle   prestazioni
indispensabili adottato da SOGEI; 
  13)  in  data  15  novembre  2017  anche  la  SOGEI  ha   trasmesso
all'autorita' una memoria  con  la  quale  ha  illustrato  i  servizi
erogati dalla societa' (allegati 12-a Servizi ICT ambito Fiscalita' e
12-b Servizi ICT ambito Economia e  finanza  pubblica)  e  i  criteri
adottati per l'individuazione del  contingente  di  personale  tenuto
alla garanzia delle prestazioni minime indispensabili; 
  14) in data 13 dicembre 2017, la  Commissione  di  garanzia,  anche
alla luce della documentazione acquisita, ha nuovamente convocato  in
audizione tutte le parti sociali; l'autorita', al fine  di  acquisire
ulteriori elementi  valutativi,  ha  chiesto  alla  SOGEI  S.p.A.  di
fornire  alcune  precisazioni  sui  servizi   relativi   all'Anagrafe
nazionale della popolazione residente (ANPR), sui servizi  erogati  a
favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel  gioco  pubblico,
sui servizi connessi all'attivita' della  Ragioneria  generale  dello
Stato, con particolare riferimento alla gestione dell'intero processo
informatizzato del Bilancio dello Stato; 
  15) in data 22 dicembre 2017, la SOGEI  S.p.A.  ha  trasmesso  alla
Commissione di garanzia la documentazione contenente le  precisazioni
richieste; 
  16)  dai  riscontri  offerti  in  sede  di  attivita'   istruttoria
preliminare, la Commissione ha rilevato  una  considerevole  distanza
tra le parti sociali coinvolte nel confronto: distanza che ha indotto
questa autorita' a ritenere non ipotizzabile  il  raggiungimento,  in
tempi ragionevoli, di un accordo in merito all'adozione di un insieme
di regole comuni per la disciplina delle prestazioni indispensabili e
delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni; 
  17) con delibera n. 18/02, adottata nella  seduta  dell'11  gennaio
2018, la Commissione ha formulato alle  parti  sociali  una  Proposta
sull'insieme delle prestazioni, procedure  e  misure  da  considerare
indispensabili,  conformemente  a  quanto   previsto   dalla   legge,
riconoscendo la strumentalita' dell'attivita' svolta dalla SOGEI  con
particolare  riguardo  a  determinati  servizi  e  individuando,  nel
contempo,  il  contingente  di  personale  tenuto  a  garantirne   la
continuita' in caso di sciopero; 
  18) con memoria del 31 gennaio 2018,  la  SOGEI  ha  contestato  la
proposta nella parte in cui non include tra i servizi essenziali: 
  1) i servizi connessi al processo informatizzato del Bilancio dello
Stato,  nonche'  i   processi   connessi   a   specifiche   procedure
amministrative forniti alla Ragioneria generale dello Stato; 
  2) i servizi connessi all'esercizio, governo e controllo del  gioco
pubblico forniti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  3) i presidi minimi per garantire la goverance  dell'infrastruttura
impiantistica del data  center  SOGEI,  nonche'  la  continuita'  del
servizio di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo n.
81/2008; 
  19) con nota del 31 gennaio  2018,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  ha  rappresentato  alla  Commissione  di  garanzia  la
necessita' di integrare  l'elenco  delle  prestazioni  indispensabili
supportate dal sistema informativo della  Ragioneria  generale  dello
Stato, relativamente ai processi di  formazione  del  Bilancio  dello
Stato.  Secondo  l'amministrazione,  infatti,   «l'interruzione   del
servizio per i suddetti sistemi avrebbe come  conseguenza,  oltre  al
danno  economico  per  gli  operatori  economici,  anche  il  mancato
rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla normativa europea, con
conseguente  applicazione  di  interessi  moratori  a  carico   delle
amministrazioni ed enti inadempienti, nonche' il rischio di  apertura
di procedura di infrazioni UE nei confronti dell'Italia»; 
  20) con nota del 2 febbraio 2018, anche le organizzazioni sindacali
Fiom Cgil, Fim Cisl, Uilm Uil e Ugl Metalmeccanici hanno trasmesso le
proprie osservazioni che si sintetizzano qui di seguito: 
  a)  con  riferimento   ai   servizi   di   supporto   all'attivita'
dell'Agenzia  delle  entrate,  le  organizzazioni   sindacali   hanno
contestato, sulla base di diverse considerazioni,  che  costituiscano
servizi essenziali il sistema di versamento unificato F24, i  servizi
di scambio dati con RGS per erogazione stipendi, il sito internet, il
servizio di verifica del codice fiscale, il servizio SDI (servizio di
interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche da  parte
dei fornitori terzi verso la pubblica amministrazione); 
  b) in relazione ai servizi tecnologici  di  supporto  all'attivita'
dell'Agenzia  delle  dogane  (AIDA  e  AIDA  interoperabilita'),   le
organizzazioni sindacali hanno rilevato che la legge n. 146 del  1990
prevede l'attivita' doganale come servizio  pubblico  essenziale  con
esclusivo riferimento allo  sdoganamento  di  animali  vivi  e  merci
deperibili e che, in caso  di  astensione  collettiva  con  possibile
riduzione del servizio, gli operatori potrebbero  compiere  tutte  le
attivita' indifferibili secondo quanto disposto al titolo  III  delle
IFMUD di cui al decreto ministeriale del 21 luglio 1982; 
  c) in merito al servizio tecnologico di supporto  svolto  a  favore
dell'Agenzia  delle  entrate  -  riscossione  (ex  Equitalia),  hanno
eccepito che non esisterebbe presso l'ente impositore un piano  delle
prestazioni  indispensabili  da  assicurare  in  caso   di   sciopero
nonostante la Commissione abbia stabilito l'assoggettabilita' di tali
attivita' alle previsioni di cui alla legge n. 146 del 1990; 
  d) con  riferimento  ai  servizi  connessi  all'operativita'  delle
banche dati fiscali  utilizzate  dalla  Guardia  di  finanza  per  le
indagini  tributarie,  secondo   le   organizzazioni   sindacali   la
repressione del crimine verrebbe  comunque  garantita  dalla  polizia
tributaria e dalla polizia giudiziaria; 
  e) in relazione al  servizio  a  supporto  dell'Anagrafe  nazionale
della popolazione residente, per conto del Ministero dell'interno, in
caso di  sciopero  o  di  inutilizzabilita'  temporanea  dei  sistemi
informatici il controllo dei dati ed il  conseguente  rilascio  della
carta di identita' potrebbe avvenire  su  base  cartacea,  mentre  il
diritto  alla  registrazione  di  nascite  e   morte   non   verrebbe
compromesso; 
  f)  in  merito  al  sistema  di  gestione  open  e  mainframe,   si
tratterebbe di attivita' a supporto di tutti i servizi erogati  dalla
SOGEI; 
  g) con riguardo alla  tutela  della  sicurezza  fisica  delle  sedi
SOGEI, il presidio sarebbe garantito dalla Guardia di  finanza  e  da
una societa' di vigilanza armata esterna; 
  h) con riferimento ai  servizi  di  gestione  del  debito  pubblico
connessi  all'attivita'  del  Dipartimento  del  tesoro,  la  mancata
attuazione dei modelli di previsione  e  di  analisi  statistica  non
avrebbero alcun impatto sui diritti del cittadino; 
  i)  la  prescrizione  e  l'erogazione  delle  ricette  elettroniche
farmaceutiche e specialistiche e i certificati di malattia,  in  caso
di sciopero, malfunzionamento o rallentamento del servizio, sarebbero
comunque disponibili in modalita' cartacea; 
  21) in data 23 febbraio 2018, anche la RSU SOGEI  ha  trasmesso  le
proprie osservazioni in  merito  alla  Proposta  di  regolamentazione
formulata  dalla  Commissione.  Con  tale   memoria   la   RSU,   pur
condividendo la  qualificazione  dell'attivita'  svolta  dalla  SOGEI
quale  servizio  pubblico   essenziale,   ha   anch'essa   contestato
l'individuazione delle prestazioni indispensabili; 
  22) nessun parere  in  ordine  alla  Proposta  di  regolamentazione
dell'autorita' e' stato espresso dalle associazioni dei consumatori e
degli utenti riconosciute; 
  23) in data  15  febbraio  2018  la  Commissione,  nell'ambito  del
procedimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.
146 del 1990 e successive modificazioni, a fronte della distanza  tra
le parti e delle  numerose  obiezioni  sollevate  con  riguardo  alla
Proposta di regolamentazione, le ha convocate nuovamente al  fine  di
accertare la loro eventuale perdurante indisponibilita' a raggiungere
un accordo e a superare cosi' la suddetta proposta. Nel corso di tale
audizione,  il  commissario  ha  illustrato  le  ragioni  ispiratrici
dell'intervento eteronomo e ha preso posizione in merito a  tutte  le
osservazioni presentate; 
  In estrema sintesi, il commissario ha ribadito la  possibilita'  di
individuare  quali   servizi   essenziali   servizi   ulteriori   non
espressamente indicati all'art. 1, commi 1 e 2 della legge n. 146 del
1990 che ne  contiene  un  elenco  puramente  esemplificativo  e  non
tassativo che ben puo' essere  aggiornato  alla  luce  dell'evolversi
della realta' sociale ed economica; 
  In relazione  alla  possibilita'  di  sostituire  alle  prestazioni
indispensabili  l'individuazione  di   un   periodo   di   franchigia
coincidente con le scadenze fiscali piu'  rilevanti  (proposto  dalle
organizzazioni sindacali) il commissario, pur esprimendo  il  proprio
apprezzamento,  ritiene  che  tale  previsione,  oltre  a  comprimere
eccessivamente il diritto di sciopero,  finirebbe  col  rendere  piu'
farraginoso il sistema, considerata la  variabilita'  del  calendario
fiscale; 
  In merito al servizio AIDA,  sebbene  la  legge  n.  146  del  1990
includa tra i servizi pubblici essenziali le dogane, limitatamente al
controllo su animali e merci  deperibili,  il  commissario  ha  fatto
presente  che  nel  processo  di   sdoganamento   l'attuale   sistema
informatizzato non consente  la  distinzione  tra  le  merci  e  che,
pertanto, non e' possibile garantire il  corretto  funzionamento  del
servizio informatico con esclusivo riferimento a tale categoria; 
  Con  riferimento  al  servizio  sistema  di  esercizio,  governo  e
controllo  giochi  il  commissario   ha   ribadito   il   consolidato
orientamento della commissione in base al quale l'esercizio esclusivo
da parte  dello  Stato  dell'attivita'  di  gioco  ed  il  potere  di
controllo ad esso  spettante  persegue  principalmente  lo  scopo  di
garantire la regolarita' e la moralita' del servizio e,  soprattutto,
la prevenzione della sua possibile  degenerazione  criminale  e  non,
come sostenuto da SOGEI, «esigenze di bilancio»; 
  24) nel corso dell'audizione, le organizzazioni sindacali  si  sono
riportate al contenuto delle memorie integrative gia' trasmesse  alla
commissione, confermando la propria disponibilita' a  ragionare  solo
su alcuni punti relativi alla proposta formulata  dalla  commissione.
La  RSU  SOGEI,  invece,  pur  riconoscendo  il  ruolo  strategico  e
strumentale della SOGEI nel medio e lungo periodo, ha affermato  che,
in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili individuate  dalla
Commissione potrebbero essere garantite facendo ricorso  a  procedure
alternative o all'ausilio dei tecnici di societa' terze; 
  25) in sede di audizione, la SOGEI ha illustrato  l'importanza  dei
servizi tecnologici di supporto forniti a  tutte  le  amministrazioni
pubbliche centrali, evidenziando la presenza di 1600 service  fisici,
8600 service virtuali,  il  monitoraggio  di  41  milioni  di  utenti
attraverso  le  banche  dati  fiscali  e  di  830  milioni  di  spese
sanitarie, con un personale pari a 2.060 dipendenti e  la  previsione
di prossime assunzioni. Per tali motivi, la societa' ha  ribadito  la
necessita' di garantire una continuita' del servizio anche in caso di
sciopero; 
  26) la  SOGEI,  con  nota  del  27  febbraio  2018,  ha  presentato
ulteriori analitiche controdeduzioni a tutte le osservazioni  scritte
formulate dalle rappresentanze sindacali, rilevando, in  particolare,
che la necessaria continuita' di tutti i servizi dalla stessa erogati
sarebbe dimostrata dal fatto che anche nei giorni di sabato, domenica
e festivi e' presente presso la sede una quota di personale in  turno
mentre un'altra quota di personale e' sempre disponibile in regime di
reperibilita' per affrontare eventuali criticita' (con una  media  di
circa 633  presenze  mensili  nell'anno  2017  e  153  dipendenti  in
occasione della festa patronale del 29 giugno); 
  Considerato che: 
  dai  riscontri  offerti  in  sede  di  audizione  e  di   attivita'
istruttoria  preliminare,  e'  risultata  evidente  una   sostanziale
distanza tra le parti sociali che, in linea  di  massima,  concordano
solo genericamente sulla rilevanza strategica  dell'attivita'  svolta
da SOGEI; 
  la   Commissione   ritiene,   pertanto,   non    ipotizzabile    il
raggiungimento,  in  tempi  ragionevoli,  di  un  accordo  in  merito
all'adozione di un insieme di regole comuni per la  disciplina  delle
prestazioni indispensabili e delle altre misure di  cui  all'art.  2,
comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
  rispetto alle originarie previsioni  contenute  nella  delibera  n.
15/50, del 23 febbraio 2015, il confronto  tra  le  parti  sociali  e
l'ampia ed articolata documentazione acquisita nel corso del presente
procedimento, hanno consentito di accertare che la SOGEI e' tenuta  a
garantire un'attivita' di supporto informatico continuativo anche con
riferimento alle  seguenti  attivita':  gestione  del  sistema  NoiPA
(attraverso  il  quale  le  amministrazioni  pubbliche  elaborano   i
trattamenti stipendiali di tutti i dipendenti pubblici); monitoraggio
della spesa sanitaria, acquisizione e  trasmissione  dei  certificati
medici, delle ricette mediche, degli scontrini di spesa  farmaceutica
e  del  Fascicolo  sanitario  elettronico;  sistema  informatico   di
controllo e sicurezza delle merci che varcano le dogane e dell'accise
fiscale doganale presso frontiere, porti e aeroporti; implementazione
e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente  ANPR,
banca  dati  con  le  informazioni  anagrafiche   della   popolazione
residente attraverso la  quale  i  comuni  aderenti  a  tale  sistema
garantiscono  il  rilascio  della  carta  di  identita'  cartacea  ed
elettronica; 
  tutte le attivita' descritte appaiono di rilevante interesse per la
collettivita' nel suo insieme in quanto sono direttamente strumentali
all'erogazione di una molteplicita' di servizi pubblici che  incidono
sui diritti  della  persona  costituzionalmente  tutelati,  quali  il
diritto alla salute, la liberta' e la  sicurezza  della  persona,  il
diritto  all'assistenza   inteso   come   diritto   agli   emolumenti
retributivi  o  comunque  a  quanto  economicamente   necessario   al
soddisfacimento delle necessita' della vita attinenti a diritti della
persona costituzionalmente garantiti. Ancora, le  attivita'  appaiono
strumentali a garantire il flusso di entrate che consente allo  Stato
l'erogazione  delle  prestazioni  e  dei  servizi   essenziali   alla
comunita',  cosi'  configurandosi  come  attivita'  primaria  per  il
soddisfacimento degli interessi e dei diritti dei cittadini - utenti; 
  la SOGEI e' responsabile del  corretto  funzionamento  dei  sistemi
informatici utilizzati dalle amministrazioni per  lo  svolgimento  di
tali attivita', intervenendo  all'occorrenza,  in  tempo  reale,  per
sanare eventuali interruzioni e/o malfunzionamenti  di  tali  sistemi
attraverso la conduzione tecnico-operativa continuata ed una corretta
manutenzione degli stessi; 
  l'astensione  dal  lavoro  del  personale  SOGEI  preposto  a  tali
attivita'  puo'  comportare  un  disagio  agli  utenti  dei   servizi
garantiti  dalle  amministrazioni  ma  non  puo'   compromettere   la
funzionalita' e la continuita' dei medesimi servizi; 
  tale principio si traduce nella necessita' di prevedere, in caso di
sciopero, un livello di prestazioni indispensabili che sia  in  grado
di   garantire   la   continuita'   dei   servizi    erogati    dalle
amministrazioni; 
  dalle risultanze istruttorie acquisite nel corso  procedimento,  al
quale hanno partecipato attivamente le  parti  sociali,  sono  emerse
indicazioni utili ai fini di una parziale  revisione  della  proposta
approvata dalla Commissione nella seduta dell'11gennaio 2018; 
  in particolare, e' emersa una concreta difficolta' a suddividere le
prestazioni rese dal personale SOGEI in  base  al  servizio  pubblico
essenziale erogato; i lavoratori, infatti, prestano la loro attivita'
indistintamente sulla  base  delle  qualifiche  professionali  e  del
bagaglio di  competenze  tecniche,  per  la  pluralita'  dei  clienti
istituzionali della societa' e dei servizi da questi ultimi erogati; 
  cio', d'altra parte, risulta coerente con la particolare natura del
servizio di information technology che mal si presta  ad  artificiali
scomposizioni  al  suo  interno  risultando,  nella  sua   interezza,
strumentale e trasversale ad una pluralita' di servizi erogati; 
  nell'innovativo contesto dei servizi  informatici  e  dell'economia
digitale occorre ripensare al criterio tradizionale individuato dalla
legge n. 146  del  1990,  costituito  dall'individuazione  prima  del
servizio pubblico essenziale erogato  e,  quindi,  delle  prestazioni
indispensabili e dei relativi contingenti di personale; 
  questa Commissione ritiene  una  soluzione  piu'  rispondente  alle
caratteristiche di queste nuove realta'  economiche  l'individuazione
del contingente  di  personale  da  esonerare  in  caso  di  sciopero
considerando la funzione strumentale di SOGEI  nella  sua  interezza,
anziche' utilizzando come parametro di riferimento  ciascun  servizio
erogato dai clienti Istituzionali della SOGEI; 
  in altri termini, cio' che deve essere assicurato  con  continuita'
in caso di sciopero del personale SOGEI e' l'efficienza  dei  servizi
infrastrutturali e applicativi  di  information  technology  messi  a
disposizione delle amministrazioni attraverso  un  adeguato  supporto
tecnico-sistemico ed operativo per le soluzioni gia' in esercizio, al
fine  di  garantirne  la  costante  funzionalita'  e  di  intervenire
tempestivamente in caso di malfunzionamento; 
  l'operativita' dei servizi applicativi viene assicurata dalla SOGEI
attraverso il proprio personale h/24, 365 giorni all'anno, anche  nei
giorni  festivi  (sabato,  domenica,  feste  nazionali  e  patronali)
attraverso un numero adeguato di risorse  professionali  che  sia  in
grado di garantire la continuita' del servizio e  di  intervenire  in
maniera adeguata anche attraverso personale in reperibilita'; 
  anche  i  sistemi  open  e  mainframe,  come  emerso  in  sede   di
istruttoria, non  risultano  funzionali  ad  uno  specifico  servizio
applicativo in  quanto  trattasi  di  infrastrutture  comuni  a  piu'
servizi applicativi attraverso la gestione dei  processi  manutentivi
ordinari e straordinari degli impianti stessi ed un presidio  tecnico
costante e continuativo sia di imprese terze che di personale tecnico
SOGEI; 
  per la  complessita'  dell'infrastruttura  tecnologica  gestita  da
SOGEI e l'elevata specializzazione  del  personale  preposto  a  tale
attivita' non e' opportuno che sia  questa  Commissione  a  procedere
all'individuazione   dei   profili   professionali    da    includere
nell'apposito contingente di personale esonerato dallo  sciopero  per
garantire la continuita' delle relative  prestazioni  indispensabili.
Tale compito, infatti, rientra nel potere organizzativo  e  direttivo
del datore di lavoro da esercitarsi sempre nel rispetto del dialogo e
della collaborazione con le parti interessate; 
  e',  invece,  possibile  ritenere  che  debba  essere  escluso  dal
contingente esonerato  dallo  sciopero  il  personale  preposto  allo
sviluppo di nuovi sistemi applicativi; infatti, cio' che deve  essere
garantita e' la  continuita'  del  servizio  informatico,  non  certo
l'attivita' di progettazione e di programmazione di lunga durata; 
 
                               Formula 
 
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) della  legge  n.  146  del
1990, e successive modificazioni, la seguente: 
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle
  altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della  legge  n.  146  del
  1990,  e  successive  modificazioni,  in  caso  di   sciopero   del
  personale dipendente della Societa' Sogei S.p.A. 
                               Art. 1 
 
                  Campo di applicazione e finalita' 
 
  1.  La  presente  regolamentazione  si  applica   alle   astensioni
collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di  rivendicazioni
di categoria, del personale dipendente della  societa'  SOGEI  S.p.A.
prevedendo le prestazioni indispensabili  da  garantire  in  caso  di
sciopero, nonche' le modalita' e le  procedure  di  erogazione  delle
stesse, conformemente a quanto previsto dagli articoli 2, comma 2,  e
13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del  1990,  e  successive
modificazioni. 
  2.  La  disciplina  recata  dalla  presente   regolamentazione   si
riferisce all'attuale stato di organizzazione del servizio,  per  cui
eventuali sopravvenute rilevanti trasformazioni potranno richiedere e
giustificare una sua revisione.