IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della Giunta comunale di Lipari (ME) del 29 novembre 2017, n. 112; Vista la nota prot. n. 14851 dell'8 febbraio 2018 con la quale l'Ufficio territoriale del Governo di Messina esprime parere favorevole all'emissione del decreto; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota n. 8881 del 19 febbraio 2018; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 2763 del 23 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del Comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario: dal 1° giugno 2018 al 31 ottobre 2018 divieto per le isole di Alicudi, Panarea e Stromboli; dal 1° giugno 2018 al 30 settembre 2018 divieto per le isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.