IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco  (AIFA),  di  seguito
«Agenzia»; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, con cui  sono  state  istituite  sia  le
procedure comunitarie per  l'autorizzazione  e  la  sorveglianza  dei
medicinali per uso umano e veterinario,  sia  l'Agenzia  europea  dei
medicinali (EMA); 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  della  funzione  pubblica  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e  successive  modificazioni,
recante  il  regolamento  sull'organizzazione  ed  il   funzionamento
dell'Agenzia,  ai  sensi  del  citato  art.   48,   comma   13,   del
decreto-legge n. 269 del 2003 e, in particolare, l'art. 10, comma  2,
concernente i poteri del direttore generale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 17  novembre  2016,  con
cui il prof. Mario Melazzini e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia e il decreto del Ministro della salute 31 gennaio  2017,
con cui il  prof.  Mario  Melazzini  e'  stato  confermato  direttore
generale  dell'Agenzia,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia, della cui  pubblicazione
sul relativo sito  web  istituzionale  e'  stato  dato  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n.  140
del 17 giugno 2016; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008  della  commissione  del  24
novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano  e  di  medicinali  veterinari,  cosi'  come   modificato   dal
regolamento (UE) n. 712/2012 della stessa commissione  del  3  agosto
2012; 
  Vista  la  comunicazione   della   commissione   europea,   recante
«Orientamenti riguardanti i particolari delle  diverse  categorie  di
variazioni, l'applicazione delle procedure di cui ai capi II, II-bis,
III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della commissione, del  24
novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle
A.I.C. di medicinali  per  uso  umano  e  di  medicinali  veterinari,
nonche'  la  documentazione  da  presentare  conformemente   a   tali
procedure» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C
223/1 del 2 agosto 2013; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, recante l'«Attuazione della  direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE» e, in particolare l'art. 37, concernente  lo  smaltimento
delle scorte  dei  medicinali  o  il  termine  per  il  ritiro  delle
confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219,  e
successive modificazioni, concernente «Durata, rinnovo,  decadenza  e
rinuncia dell'autorizzazione» e, in particolare il comma  2-bis,  che
prevede  «nei  casi  in  cui  la  valutazione  del  rapporto  rischio
beneficio sia risultata favorevole, ma i termini  dell'autorizzazione
debbano   essere   modificati,   l'AIFA    adotta    uno    specifico
provvedimento»; 
  Visti gli articoli 31, comma 3, del decreto legislativo n. 219/2006
succitato e 21, paragrafo 3 della direttiva 2010/84/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2010 che modifica, per quanto
concerne la farmacovigilanza,  la  direttiva  2001/83/CE  recante  un
codice  comunitario  relativo  ai  medicinali  per  uso   umano,   in
attuazione dei quali  e'  stata  istituita  la  Banca  dati  farmaci,
disponibile on line sul sito web istituzionale dell'Agenzia, la quale
consente di consultare i riassunti delle caratteristiche del prodotto
e i fogli illustrativi  aggiornati,  anche  a  seguito  di  procedure
autorizzative di variazione o di  rinnovo  dell'A.I.C.,  relativi  ai
farmaci autorizzati in Italia; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 agosto 1997  recante
«Procedure   di   autorizzazione   all'importazione   parallela    di
specialita' medicinali per  uso  umano»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 8 ottobre 1997, n. 235 e, in particolare, l'art.  1,  comma
2,  il  quale  ha  previsto  che  l'importatore  parallelo  comunichi
all'Agenzia  ogni  eventuale  variazione  intervenuta  nel   prodotto
autorizzato all'importazione parallela; 
  Visto l'art. 82, comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  219/2006
succitato,  secondo  cui  «fermo  restando  l'obbligo   di   adeguare
l'etichettatura  e  il  foglio  illustrativo  dei  nuovi   lotti   di
produzione alle prescrizioni del presente decreto, le confezioni gia'
in commercio conformi alle  previgenti  disposizioni  possono  essere
vendute fino alla data  di  scadenza,  fatti  salvi  i  provvedimenti
adottati a tutela della salute pubblica»; 
  Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006,  n.  248,  il
quale prevede che «gli esercizi commerciali di cui all'art. 4,  comma
1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114, possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei  farmaci
da  banco  o  di  automedicazione,  di   cui   all'art.   9-bis   del
decreto-legge  18   settembre   2001,   n.   347,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  e  di  tutti  i
farmaci  o  prodotti  non  soggetti  a  prescrizione  medica,  previa
comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede
l'esercizio e secondo le modalita' previste dal presente articolo. E'
abrogata ogni norma incompatibile»; 
  Considerato che, in attuazione  del  citato  art.  37  del  decreto
legislativo n. 219 del 2006, l'Agenzia ha adottato la  determinazione
n. 371 del 14 aprile 2014, recante «Criteri per l'applicazione  delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei  medicinali»,
finalizzata a consentire lo smaltimento delle  scorte  di  medicinali
per i quali siano  intervenute  modifiche  del  foglio  illustrativo,
mediante la consegna dello stesso foglio illustrativo  aggiornato  da
parte del farmacista; 
  Considerato  altresi',   che   l'Agenzia   ha   fornito   ulteriori
chiarimenti  sui   predetti   «Criteri   per   l'applicazione   delle
disposizioni relative allo smaltimento delle scorte  di  medicinali»,
pubblicati  sul  sito  web  istituzionale  in  data  4  giugno  2015,
precisando che la consegna  del  foglio  illustrativo  da  parte  del
farmacista  al  paziente  poteva  essere  effettuata  «sia   mediante
consegna cartacea  sia  mediante  l'utilizzo  di  metodi  informatici
alternativi quali, ad esempio, APP, WiFi, Mail o  Bluetooth»  e  che,
qualora il paziente non fosse in grado di aderire a  tali  modalita',
«il farmacista e' tenuto alla consegna cartacea»; 
  Tenuto conto che il comma 1-bis del predetto art.  37  del  decreto
legislativo n. 219/2006 succitato,  introdotto  dall'art.  44,  comma
4-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  ha  previsto  che,
«nei casi  di  modificazioni  apportate  al  foglietto  illustrativo,
l'AIFA autorizza la vendita al pubblico delle scorte,  subordinandola
alla consegna al cliente, a cura  del  farmacista,  di  un  foglietto
sostitutivo conforme a quello autorizzato»; 
  Considerata la modifica apportata al predetto comma 1-bis dell'art.
37 del decreto legislativo n. 219/2006 succitato, dall'art. 1,  comma
164, della legge 4 agosto 2017, n. 124,  secondo  cui  «nei  casi  di
modificazioni apportate al foglietto illustrativo,  l'AIFA  autorizza
la vendita al pubblico delle  scorte,  prevedendo  che  il  cittadino
scelga la modalita' per il ritiro del  foglietto  conforme  a  quello
autorizzato in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo  di
metodi digitali alternativi, e senza oneri per la finanza pubblica»; 
  Ravvisata pertanto, la necessita' per questa Agenzia di recepire le
nuove previsioni recate dal  citato  comma  1-bis  dell'art.  37  del
decreto  legislativo   n.   219/2006,   modificando   la   precedente
determinazione  n.  371  del  2014  e  continuando  a  prevedere   la
possibilita'  di  smaltire  le  scorte  dei  medicinali  in  caso  di
variazione  ovvero   di   rinnovo   dell'A.I.C.,   in   ragione   del
bilanciamento degli interessi coinvolti,  consistenti,  da  un  lato,
nella tutela della corretta informazione del paziente  e,  dall'altro
lato, nella esigenza di evitare gli sprechi di medicinali; 
  Ravvisata la necessita' di prevedere la  medesima  possibilita'  di
smaltimento  anche  per  i   medicinali   approvati   con   procedura
centralizzata e per i quali sono  intervenute  modifiche  dell'A.I.C.
oggetto di decisione  della  Commissione  europea  ovvero  di  parere
favorevole dell'EMA, nei casi previsti dal precitato regolamento (CE)
n. 1234/2008 e dalle suindicate linee guida della Commissione europea
del 2008; 
  Considerato che nella nuova formulazione del comma 1-bis  dell'art.
37  del  decreto  legislativo   n.   219/2006   succitato,   non   e'
espressamente previsto che la consegna del  foglio  illustrativo  del
medicinale debba avvenire a cura del farmacista; 
  Ritenuto comunque, che  secondo  quanto  disposto  dalla  normativa
vigente in materia, tale consegna non puo' che essere  attribuita  al
farmacista anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 12, comma
1, del «Codice deontologico del farmacista» approvato  dal  Consiglio
nazionale della federazione ordini farmacisti italiani il  19  giugno
2007 i quali, rispettivamente prevedono che «la  dispensazione  e  la
fornitura di qualunque  medicinale  sono  prerogativa  esclusiva  del
farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale  e
ne assume la  relativa  responsabilita'»  e  che  «nell'attivita'  di
consiglio e consulenza professionale  il  farmacista  garantisce  una
informazione sanitaria, chiara corretta e completa,  con  particolare
riferimento   all'uso   appropriato   dei   medicinali,   alle   loro
controindicazioni,   agli   effetti   collaterali   e    alla    loro
conservazione»; 
  Tenuto conto inoltre, che l'art. 122 del regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265, recante  il  testo  unico  delle  leggi  sanitarie  ha
stabilito, tra l'altro, che «la vendita al pubblico di  medicinali  a
dose o forma di medicamento non e' permessa che ai farmacisti e  deve
essere  effettuata  nella  farmacia  sotto  la  responsabilita'   del
titolare della medesima»; 
  Ritenuto  per  quanto  sopra   esposto,   che   con   il   presente
provvedimento si possa autorizzare lo smaltimento  delle  scorte  sia
dei medicinali autorizzati con procedura nazionale per i  quali  sono
intervenute, a seguito di procedure autorizzative di variazione o  di
rinnovo dell'A.I.C., modifiche pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, sia di medicinali approvati con  procedura
di mutuo riconoscimento o decentrata e per i quali  sono  intervenute
modifiche  dell'A.I.C.   oggetto   di   provvedimento   autorizzativo
dell'AIFA ovvero di parere favorevole del Reference Member State, sia
dei medicinali approvati con procedura centralizzata e  per  i  quali
sono intervenute modifiche dell'A.I.C.  oggetto  di  decisione  della
Commissione europea ovvero di parere  favorevole  dell'EMA  nei  casi
previsti  dal  precitato  regolamento  (CE)  n.  1234/2008  e   dalle
suindicate linee guida della Commissione europea del 2013; 
  Considerato pertanto, che, al fine dello smaltimento  delle  scorte
sopra rappresentato, il farmacista deve effettuare la  consegna  agli
utenti  del  foglio  illustrativo  aggiornato  e  conforme  a  quello
autorizzato in relazione alle  tipologie  di  variazione  dell'A.I.C.
come indicate nella presente determinazione; 
  Ravvisata la necessita' che, a tal fine,  il  titolare  dell'A.I.C.
renda accessibile al farmacista  il  foglio  illustrativo  aggiornato
conforme a quello autorizzato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
provvedimento di variazione o di rinnovo della stessa A.I.C.  ovvero,
per i medicinali approvati con procedura di  mutuo  riconoscimento  o
decentrata, entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  del   provvedimento
autorizzativo dell'AIFA che modifica l'A.I.C. o dal parere favorevole
del  Reference  Member  State  nei  casi  in  cui  tale  parere   sia
direttamente applicabile o ancora  per  i  medicinali  approvati  con
procedura centralizzata, entro trenta giorni  dalla  decisione  della
Commissione europea che modifica l'A.I.C.  o  dal  parere  favorevole
dell'EMA, laddove sia direttamente applicabile; 
  Riscontrata  l'opportunita'  che  il  titolare  dell'A.I.C.   possa
rendere accessibile detto foglio illustrativo  mediante  la  relativa
consegna in  formato  cartaceo  o  mediante  un  alternativo  sistema
informatico, che dovra',  comunque,  garantire  la  conformita'  alle
ultime modifiche approvate in materia dall'Agenzia o dall'EMA e  rese
disponibili sul sito web istituzionale  della  stessa  Agenzia  nella
Banca dati farmaci; 
  Ravvisata  la  necessita',  anche  al  fine  di  rendere   uniforme
l'applicazione delle disposizioni  relative  allo  smaltimento  delle
scorte dei  medicinali,  di  estendere  gli  effetti  della  presente
determinazione anche ai medicinali di  importazione  parallela  e  ai
medicinali di distribuzione parallela per i quali  siano  intervenute
le variazioni sopra indicate; 
  Ravvisata altresi',  la  necessita',  sempre  al  fine  di  rendere
uniforme l'applicazione delle disposizioni relative allo  smaltimento
delle  scorte  dei  medicinali,  di   prevedere   che   la   presente
determinazione  trovi  applicazione  anche  nei  casi  in   cui   sia
autorizzata la vendita a distanza al  pubblico  di  medicinali  senza
obbligo di prescrizione  medica  da  parte  delle  farmacie  e  degli
esercizi commerciali; 
  Sentite le associazioni di  categoria  durante  l'incontro  del  19
marzo 2018; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Consegna del  foglio  illustrativo  aggiornato  e  smaltimento  delle
                               scorte 
 
  1. In applicazione dell'art. 37 del decreto legislativo  24  aprile
2006,  n.  219,  e  successive  modificazioni,  e'   autorizzato   lo
smaltimento delle scorte di: 
    a) medicinali autorizzati con procedura  nazionale  per  i  quali
sono intervenute, a seguito di procedure autorizzative di  variazione
o  di  rinnovo,  modifiche  dell'A.I.C.,  pubblicate  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana; 
    b) medicinali autorizzati con procedura di mutuo riconoscimento o
con procedura decentrata  per  i  quali  sono  intervenute  modifiche
dell'A.I.C. oggetto di provvedimento autorizzativo  dell'AIFA  ovvero
di  parere  favorevole  del  Reference  Member  State   laddove   sia
direttamente applicabile; 
    c) medicinali approvati con procedura centralizzata, per i  quali
sono intervenute modifiche dell'A.I.C.  oggetto  di  decisione  della
Commissione europea ovvero del parere favorevole dell'EMA laddove sia
direttamente applicabile; 
    d) medicinali di importazione/distribuzione parallela per i quali
sono intervenute modifiche al foglio illustrativo e all'etichettatura
oggetto di provvedimento autorizzativo dell'AIFA o dell'EMA. 
  2. A seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1,  il  farmacista
effettua la consegna agli utenti del foglio illustrativo aggiornato e
conforme a quello autorizzato in relazione alle seguenti tipologie di
variazioni dell'A.I.C.: 
    a) restrizione dell'indicazione terapeutica; 
    b) modifiche restrittive dello schema posologico; 
    c) aggiunta di una nuova controindicazione; 
    d) avvertenze speciali e precauzioni d'impiego; 
    e) interazioni con altri medicinali e altre forme d'interazione; 
    f) uso in gravidanza e allattamento; 
    g) aggiunta di effetti indesiderati e/o modifica nella  frequenza
di quelli gia' descritti; 
    h) sovradosaggio; 
    i) modifica restrittiva delle condizioni di conservazione; 
    j) modifica restrittiva della validita' dopo la prima apertura. 
  3. Al momento della consegna del medicinale, nei casi  previsti  al
comma 2, l'utente sceglie la  modalita'  per  il  ritiro  del  foglio
illustrativo aggiornato e conforme a quello autorizzato,  in  formato
cartaceo  o  analogico  o  mediante  l'utilizzo  di  metodi  digitali
alternativi. 
  4. Il titolare  dell'A.I.C.  rende  accessibile  al  farmacista  il
foglio illustrativo aggiornato conforme a quello  autorizzato,  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  del  provvedimento  di  variazione  o  di
rinnovo dell'A.I.C., ovvero, per i medicinali approvati con procedura
di mutuo riconoscimento o decentrata, entro trenta giorni dalla  data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
del provvedimento autorizzativo dell'AIFA o dal parere favorevole del
Reference Member State laddove sia direttamente applicabile o ancora,
per i medicinali approvati con procedura centralizzata, entro  trenta
giorni  dalla  decisione  della  Commissione  europea  che   modifica
l'A.I.C. o dal parere favorevole dell'EMA  laddove  sia  direttamente
applicabile, mediante la consegna materiale del  foglio  illustrativo
in formato cartaceo o mediante un  alternativo  sistema  informatico,
che dovra' garantire la conformita' alle ultime  modifiche  approvate
dall'AIFA o dall'EMA e rese disponibili sul  sito  web  istituzionale
dell'AIFA, nella Banca dati farmaci. 
  5. Il  titolare  dell'autorizzazione  alla  importazione  parallela
(AIP) o alla distribuzione parallela di medicinali per i quali  siano
intervenute le variazioni elencate al comma 2 del presente  articolo,
garantisce  la  conformita'  del  foglio  illustrativo  alle   ultime
modifiche approvate dall'AIFA o dall'EMA e rese disponibili sul  sito
istituzionale nella Banca dati farmaci per il  medicinale  registrato
in Italia, nonche' alle modifiche restrittive di cui alle lettere  i)
e j) del comma 2, approvate dall'autorita' competente  del  Paese  di
provenienza.  Il  titolare  AIP  presenta  all'AIFA  la  domanda   di
variazione tempestivamente, e comunque, nel caso di modifiche di  cui
ai punti a), b), c), d), e), f), g) e  h)  del  comma  2,  non  oltre
trenta giorni dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  delle  modifiche  approvate  per  il  medicinale
registrato in Italia. Il  titolare  dell'AIP  o  della  distribuzione
parallela rende accessibile il foglio illustrativo di  cui  sopra  al
farmacista, entro trenta  giorni  dalla  data  del  provvedimento  di
variazione o di rinnovo dell'autorizzazione dell'AIFA o dell'EMA, con
le medesime modalita' previste al comma precedente  per  il  titolare
dell'A.I.C.. 
  6. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi  si  applicano  anche
nei casi in cui e' autorizzata la vendita a distanza al  pubblico  di
medicinali senza  obbligo  di  prescrizione  medica  da  parte  delle
farmacie e degli esercizi commerciali di cui all'art. 5, comma 1, del
decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
248/2006, ai sensi dell'art. 112-quater del  decreto  legislativo  n.
219/2006. 
  7. Per i casi non contemplati dal comma 2, non  si  applica  quanto
previsto  dall'art.  37,  comma  1-bis  del  decreto  legislativo  n.
219/2006. Possono essere mantenuti in commercio  fino  alla  data  di
scadenza del medicinale indicata in etichetta i lotti  gia'  prodotti
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento
di variazione o di rinnovo dell'A.I.C. o, per i medicinali  approvati
con procedura di mutuo riconoscimento  o  con  procedura  decentrata,
alla  data  della  pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del
provvedimento autorizzativo dell'AIFA che  modifica  l'A.I.C.  o  del
parere  del  Reference  Member   State   laddove   sia   direttamente
applicabile o, ancora,  per  i  medicinali  approvati  con  procedura
centralizzata, alla data della decisione  della  Commissione  Europea
che modifica l'A.I.C. o del parere favorevole  dell'EMA  laddove  sia
direttamente applicabile. 
  8. E' fatta salva la facolta' dell'AIFA di autorizzare  la  vendita
al pubblico delle scorte nel rispetto di quanto previsto ai commi  4,
5 e 6  per  ulteriori  tipologie  di  variazioni  diverse  da  quelle
elencate al comma 2, in caso di motivate ragioni di sicurezza.