Estratto determina n. 882/2018 del 31 maggio 2018 
 
    Medicinale: SEVOFLURANE BAXTER. 
    Titolare A.I.C.: Baxter S.p.a. 
    Confezioni: 
      «100% liquido per inalazione» 6 flaconi in AL  da  250  ml  con
tappo con valvola integrata - A.I.C. n. 037141037 (in base 10); 
      «100% liquido per inalazione» 1 flaconi in AL  da  250  ml  con
tappo con valvola integrata - A.I.C. n. 037141049 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: liquido per inalazione. 
    Composizione: principio attivo: sevoflurano 100%. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «100% liquido per inalazione» 6 flaconi in Al  da  250  ml  con
tappo con valvola integrata -  A.I.C.  n.  037141037  (in  base  10);
classe di rimborsabilita': H; prezzo  ex  factory  (IVA  esclusa):  €
584,51; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 964,68. 
    La classificazione di cui alla presente determina  ha  efficacia,
ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla  data  di  scadenza
del  brevetto  o  del  certificato   di   protezione   complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Sevoflurane Baxter» e' classificato, ai  sensi  dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Sevoflurane  Baxter»  e'  la   seguente:   medicinale   soggetto   a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma
2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.