IL DIRETTORE GENERALE 
                 per il coordinamento, la promozione 
                  e la valorizzazione della ricerca 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.  121,  istitutivo,  tra
l'altro, del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca (MIUR); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  98
dell'11 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio  2014)
recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi», e ss.mm.ii.; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  «Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno  pubblico  alle
imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera  c),  della  legge  15
marzo 1997, n. 59» e ss.mm.ii.; 
  Vista la legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2003) e ss.mm.ii., e in  particolare  l'art.  72  recante
disposizione sui «Fondi rotativi per le imprese»; 
  Visto l'art. 1, comma 870, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007), che istituisce nello  stato  di  previsione
della spesa del MIUR il Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST); 
  Visto altresi' l'art. 1, comma 872, legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e s.m.i. «In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della
ricerca,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al  comma
870 tra gli strumenti previsti nel  decreto  di  cui  al  comma  873,
destinando  una  quota  non  inferiore  al   15   per   cento   delle
disponibilita'  complessive  del   fondo   al   finanziamento   degli
interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione  europea  o
di accordi internazionali [...]». 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio  2014  relativo  all'apertura  di  contabilita'  speciali   di
tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per  la
gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea  e  degli
interventi complementari alla programmazione comunitaria, di  cui  al
conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  coordinato  con  la
legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, «Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese» e, in particolare, gli articoli 60, 61, 62 e 63; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino  della
disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche  amministrazioni»
e ss.mm.ii.; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea  («TFUE»),
come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del  13  dicembre
2007  e  ratificato  dalla  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  ed  in
particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione   europea
(regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Vista la comunicazione 2014/C 198/01 della  Commissione  pubblicata
in Gazzetta Ufficiale della Comunita'  europea  il  27  giugno  2014,
recante «Disciplina  degli  aiuti  di  stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione»,  che  prevede,  tra  l'altro,  il  paragrafo
2.1.1. «Finanziamento pubblico di attivita' non economiche»; 
  Visti i documenti programmatico-strategici relativi  alla  Politica
nazionale della  ricerca,  quali  il  Programma  operativo  nazionale
«Ricerca  e  Innovazione»  2014-2020,  la  Strategia   nazionale   di
specializzazione intelligente («SNSI») e il Programma  nazionale  per
la ricerca 2015/2020, la normativa europea  di  settore,  nonche'  le
specifiche disposizioni attuative; 
  Visto il Programma quadro europeo Horizon 2020, mediante  il  quale
vengono finanziati i Progetti per la ricerca e l'innovazione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  593  del  26   luglio   2016,
«Disposizioni per la concessione  delle  agevolazioni  finanziarie  a
norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo  III,  capo  IX
«Misure per la ricerca scientifica e tecnologica»  del  decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  196  del
23   agosto   2016   e,   in   particolare,   l'art.   18   «Progetti
internazionali»; 
  Considerata la  peculiarita'  delle  procedure  di  partecipazione,
valutazione e selezione  dei  suddetti  progetti  internazionali  che
prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento  ovvero  anche  il  totale
finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse  a  valere
sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilita' speciale n.
5944; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13  ottobre  2017,  Linee
guida  al  decreto  ministeriale  del  26   luglio   2016,   n.   593
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale 593/2016; 
  Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione  di  procedure
operative per il finanziamento dei  progetti  internazionali,  tenuto
conto delle peculiarita' procedurali previste per l'attuazione  degli
stessi,  in  linea  con  le  disposizioni   normative   del   decreto
ministeriale 593/2016 e in recepimento delle  direttive  ministeriali
del citato decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Approvazione delle procedure operative 
 
  Al fine di disciplinare l'attuazione e  la  gestione  dei  progetti
internazionali  sono  adottate  le  «Procedure   operative   per   il
finanziamento  dei  progetti  internazionali  ex  art.  18,   decreto
ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016» allegate al presente decreto.