L'AUTORITA' 
 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Visto l'art. 217, comma 1, lett. u), numero 2), decreto legislativo
n. 50/2016, che ha abrogato la Parte I  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  Visto l'art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, il quale
dispone   che   l'Autorita'   formula   linee   guida,    bandi-tipo,
capitolati-tipo,    contratti-tipo    ed    altri    strumenti     di
regolamentazione flessibile,  destinati  a  garantire  la  promozione
dell'efficienza,  della  qualita'   dell'attivita'   delle   stazioni
appaltanti, nonche' a fornire supporto alle  stesse,  facilitando  lo
scambio di informazioni, assicurando l'omogeneita'  dei  procedimenti
amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche; 
  Visto l'art. 213, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 il  quale
dispone  che  l'Autorita'  gestisce  la  Banca  Dati  Nazionale   dei
Contratti pubblici nella quale  confluiscono  tutte  le  informazioni
contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello  territoriale,
onde garantire accessibilita' unificata, trasparenza,  pubblicita'  e
tracciabilita'  delle  procedure  di  gara  e  delle  fasi   a   essa
prodromiche e successive; 
  Visto l'art. 213, comma 10, decreto legislativo n. 50/2016 il quale
dispone  che  l'Autorita'  gestisce  il  Casellario  informatico  dei
contratti  di  lavori,  servizi   e   forniture,   istituito   presso
l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati
relativi agli operatori economici  con  riferimento  alle  iscrizioni
previste dall'art. 80 del medesimo decreto. All'Autorita' e' devoluto
il compito di stabilire le ulteriori informazioni che  devono  essere
presenti ritenute utili ai fini della tenuta  del  Casellario,  della
verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art.  80,  comma
5, lett. c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui  all'art.
83, comma 10 o del conseguimento dell'attestazione di  qualificazione
di cui all'art. 84 del codice, nonche' di assicurarne il collegamento
con la Banca dati nazionale degli operatori economici,  prevista  dal
successivo art. 81; 
  Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
  Visto l'art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  conv.  con
modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 114; 
  Vista, la delibera del Consiglio  dell'Autorita'  n.  1386  del  21
dicembre 2016, che ha delineato il  contenuto  delle  annotazioni  da
inserire  nel  Casellario  Informatico  e  i  relativi   modelli   di
comunicazione da adottarsi a cura delle  Stazioni  appaltanti,  degli
operatori  economici  che  intendono  concorrere  ad  affidamenti  di
contratti pubblici e delle Societa' organismo di attestazione; 
  Considerata  l'opportunita'  di   adottare   un   regolamento   che
disciplini la trasmissione del  gia'  delineato  flusso  informativo,
l'iscrizione nel Casellario Informatico  dei  contratti  pubblici  di
lavori,  servizi  e  forniture,  delle  annotazioni   relative   alle
informazioni  pervenute,  la  partecipazione   al   procedimento   in
relazione  alle  specifiche  caratteristiche  e   circostanze   delle
iscrizioni, le modifiche da apportare  per  effetto  del  contenzioso
amministrativo o civile, la durata della permanenza delle annotazioni
nel casellario e le modalita' per la loro cancellazione; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
  a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  b)  «Consiglio»,  il  Presidente  e  i  componenti  del   Consiglio
dell'autorita'; 
  c) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  d) «correttivo», il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
  e) «codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.
159; 
  f) «linee guida», le linee guida emanate  dall'Autorita'  ai  sensi
dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50; 
  g) «regolamento di accesso agli atti», il  regolamento  concernente
l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente  dall'Autorita'
adottato con deliberazione del 31 maggio 2016; 
  h) «Casellario», il Casellario informatico  di  cui  all'art.  213,
comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  i)  «responsabile  del  procedimento»,  il  dirigente  dell'Ufficio
competente per la gestione del Casellario; 
  j)  «dirigente»,  il  dirigente  dell'Ufficio  competente  per   la
gestione del Casellario; 
  k) «s.a.», la stazione appaltante ai sensi dell'art.  3,  comma  1,
lett. o), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  l) «S.O.A.», le Societa' organismi di attestazione di cui  all'art.
84, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  n) «C.E.L.», il Certificato di esecuzione lavori; 
  o) «C.I.G. », il Codice identificativo gara; 
  p) «PEC», la posta elettronica certificata; 
  q)  «sito  istituzionale»,   il   sito   internet   dell'Autorita':
www.anticorruzione.it