IL PRESIDENTE 
                     della commissione regionale 
           per il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna 
 
  Visto il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368  recante
«Istituzione del Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e s.m.i; 
  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6 luglio 2002, n. 131» e s.m.i, in  particolare,  gli  articoli  136,
137, 138, 139, 140 e 141; 
  Visto il Regolamento di organizzazione del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo  degli  Uffici  di  diretta
collaborazione  del  Ministero  e  dell'Organismo   indipendente   di
valutazione della performance, a norma  dell'art.  16,  comma  4  del
decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 24 giugno  2014,  approvato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2014,
n. 171, in particolare l'art 39; 
  Visto il decreto 16  marzo  2018  riguardante  l'attribuzione  alla
dott.ssa Sabina Magrini, dell'incarico di  Segretario  regionale  del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo  per
l'Emilia Romagna, debitamente  registrato  da  parte  dei  competenti
organi di controllo; 
  Tenuto conto che in data 24  marzo  2015  e'  stata  costituita  la
commissione per il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna; 
  Considerato  che  con  nota  n.  4743  del  29   maggio   2003   la
Soprintendenza  regionale  per  i  beni  e  le  attivita'   culturali
dell'Emilia Romagna, all'epoca competente, ha dato  comunicazione  al
Comune di Ro  Ferrarese  (FE)  della  proposta  di  dichiarazione  di
notevole interesse paesaggistico «Area fluviale ed agricola a  destra
del Po - Luoghi Bacchelliani», sita nel  territorio  comunale  di  Ro
Ferrarese, consistente nell'ampliamento del bene paesaggistico  «Zona
costituita  dalle  aree  fluviali  ed  agricole  denominate   "Luoghi
Bacchelliani" gia' soggetto alle disposizioni  del  Titolo  II  dello
stesso decreto legislativo  n.  490/1999,  per  effetto  del  decreto
ministeriale 18  maggio  1999,  cosi'  come  descritta  nell'allegata
relazione illustrativa e relativa planimetria: 
  «Le aree fluviali situate a destra Po, nel territorio compreso  tra
Ro Ferrarese  e  Guarda  Ferrarese,  sono  state  oggetto,  in  epoca
recente, di un provvedimento di tutela, emesso ai sensi  della  legge
n.  1497/1939  sulla  protezione  delle  bellezze  naturali  (decreto
ministeriale 18 maggio  1999),  per  la  loro  particolare  rilevanza
paesaggistica, ambientale e storica. 
  Il notevole  interesse  pubblico  di  questo  territorio  e'  stato
riconosciuto, in particolare, perche' le stesse aree fluviali  "oltre
a presentare  inalterate  le  caratteristiche  tipiche  dell'ambiente
fluviale costituito da zone golenali, rive ed argini, campi in  parte
coltivati  a   pioppeto,   si   contraddistinguono   per   i   legami
storico-letterari con  l'opera  narrativa  dello  scrittore  Riccardo
Bacchelli che ambiento' il suo capolavoro Il Mulino del Po appunto in
tale territorio, legami che appaiono  testimoniati  oltre  che  dalle
emergenze  architettoniche  significative  anche  dalla  presenza  di
vecchie  costruzioni  rurali  e  dai  grandi  casali  sparsi  per  la
campagna". L'area in questione, denominata  per  i  suoi  riferimenti
letterari "Luoghi  Bacchelliani",  e'  quindi  caratterizzata  "dalla
compresenza di diverse valenze che contribuiscono  alla  costituzione
di un complesso paesistico meritevole di tutela». 
  Nel riaffermare ancora oggi quei  peculiari  valori  paesaggistici,
ambientali e storici che  hanno  determinato  il  riconoscimento  del
notevole interesse pubblico dell'area, si deve d'altra parte rilevare
come il territorio confinante ad ovest, compreso tra la  riva  destra
del Po e gli abitati di  Zocca  e  Ro  Ferrarese,  presenti  analoghi
caratteri   ambientali,   paesaggistici    e    storico-testimoniali,
risultando  pertanto  meritevole  del  medesimo   riconoscimento   di
interesse. 
  L'area fluviale situata a destra  Po  -  nel  tratto  compreso  tra
l'abitato  di  Zocca  e  la  localita'   il   Dazio   -   ed   estesa
nell'entroterra sino all'abitato di Ro Ferrarese,  e'  caratterizzata
in effetti da peculiari valori paesaggistici e ambientali dovuti  sia
alla modesta antropizzazione del  territorio,  sia  alla  particolare
morfologia dei luoghi, definiti dalla grande ansa descritta in questo
tratto dal Po. 
  Il paesaggio fluviale si connota, quindi, per  l'andamento  sinuoso
delle sponde, per le piccole spiagge che costeggiano a tratti la riva
e per la presenza di una bassa  e  ricca  vegetazione,  alternata  ai
frequenti pioppeti. Una pista  ciclabile  che  giunge  fino  al  mare
Adriatico  corre  alla  sommita'  dell'argine  del   Po,   posto   in
corrispondenza del perimetro esterno dell'area, che  e'  intensamente
coltivata all'interno. 
  L'area verde e' punteggiata  da  rare  ma  significative  emergenze
architettoniche come  Villa  Saracco,  con  la  sua  svettante  torre
colombaia ed il suo parco, Villa Scutellari, con corpo centrale e due
torri  laterali,  e  Villa  Beicamina,  elegante  edificio  padronale
settecentesco  con  cappellina,  piu'  volte  ricordato  da  Riccardo
Bacchelli nel suo Mulino del Po. 
  Questo territorio e' inoltre percorso da antichi e  ben  conservati
stradelli che consentono ancora oggi di giungere  al  Po  dai  centri
abitati dell'entroterra. Tra questi  percorsi,  per  i  quali  dovra'
essere  garantito  il  pubblico  accesso  e  la  piena  fruizione   e
percorribilita' da un estremo all'altro, si segnala lo stradello  che
si diparte  dalla  Piazza  Umberto  I  di  Ro  Ferrarese  -  dove  si
affacciano la settecentesca Chiesa di S. Giacomo Maggiore e le Scuole
Comunali - e, attraversando il territorio a nord del centro  abitato,
costeggia la strada per Polesella sino alla Possessione Varottina per
terminare in localita' il Dazio, nei pressi della darsena sulla  riva
destra del Po. Un altro stradello ha origine nel  centro  abitato  di
Zocca Vecchia e, con  andamento  rettilineo,  conduce  al  caseggiato
«Pardara» per giungere sull'argine del Po, intersecando  il  percorso
della  pista  ciclabile.  Anche  il  territorio  gia'  dichiarato  di
notevole interesse pubblico e' connotato da antichi  stradelli,  come
quello che, da «Ca' Nugarazza», porta alla localita' «Codacavallo» e,
attraversando  il  Bosco  dell'Acquedotto,  giunge  sino   a   Guarda
Ferrarese. 
  Complessivamente l'area in questione - nella  quale  sono  presenti
specie  faunistiche  e  floristiche  di  pregio  -  evidenzia  quindi
caratteri di indubbia valenza paesaggistica,  qualificandosi  per  la
peculiare conservazione dell'ambiente  originario  e  costituendo  di
fatto la migliore rappresentazione  del  paesaggio  fluviale  padano.
All'interno  della  stessa  area  sono  inoltre  presenti  solo   due
consistenti   insediamenti   industriali   (Centrale    C.A.D.F.    e
Insediamenti produttivi in via dell'Artigianato e in via  Po)  per  i
quali, in  considerazione  delle  caratteristiche  tipologiche  degli
stessi  e  delle  esigenze  produttive,  potranno   essere   previste
particolari  condizioni  in  sede  di  rilascio   di   autorizzazione
paesaggistica. 
  Per tutti i motivi sopra  esposti,  si  ritiene  quindi  necessario
ampliare la delimitazione dell'area  oggetto  di  tutela  ambientale,
includendo l'area compresa tra gli abitati di Zocca  e  Ro  Ferrarese
sino all'argine del Po, in tal modo confermando e ampliando la tutela
ambientale,  paesaggistica   e   storica   dei   cosiddetti   «Luoghi
Bacchelliani». 
  Considerato che, il suddetto  procedimento,  cosi'  come  riportato
nell'oggetto della citata nota 4743 del  29  maggio  2003,  e'  stato
avviato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144, comma  1  del
decreto  legislativo  n.  490/1999  che  conferiva  al  Ministero  la
«[...]facolta' di integrare gli elenchi dei beni e delle localita' di
cui all'art. 139 [di interesse paesaggistico  ai  sensi  dell'art.  1
della  legge  n.   1497/1939],   su   proposta   del   soprintendente
competente»; 
  Considerato che con la medesima nota prot. n. 4743  del  29  maggio
2003, in attuazione del  procedimento  prescritto  dal  comma  2  del
menzionato art. 144, la Soprintendenza regionale  per  i  beni  e  le
attivita' culturali dell'Emilia  Romagna,  all'epoca  competente,  ha
provveduto a trasmettere al Comune di Ro Ferrarese  le  comunicazioni
di che trattasi affinche' fossero affisse all'albo pretorio,  con  le
relazioni tecniche e le planimetrie, per  un  periodo  di  tre  mesi,
cosi' come prescritto dal comma 5, art. 140, decreto  legislativo  n.
490/1999 allora vigente; 
  Considerato che tale affissione e' puntualmente avvenuta a far data
dal 4 giugno 2003, cosi' come comunicato formalmente dal Comune di Ro
Ferrarese con nota prot. n. 5536 del 12 giugno 2003, ed in osservanza
al comma 6 del sopracitato art. 140, ne e' stata data notizia  su  un
quotidiano a diffusione nazionale (La Repubblica del 29 agosto 2003); 
  Considerato che, ritenuta tale proposta quale  integrazione  «[...]
degli elenchi dei beni e delle localita' indicati all'art.  139»  del
decreto legislativo n.  490/1999,  l'«Area  fluviale  ed  agricola  a
destra del Po - Luoghi Bacchelliani», di cui alla nota prot. n.  4743
del 29 maggio 2003 della Soprintendenza regionale per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  dell'Emilia  Romagna,  e'   stata   da   allora
sottoposta a tutela paesaggistica, cosi'  come  confermato  dall'art.
157, comma 1 del vigente decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.; 
  Vista la sentenza n. 13 dell'Adunanza  plenaria  del  Consiglio  di
Stato del 22  dicembre  2017  la  quale,  decidendo  sulla  questione
interpretativa relativa al  comma  2  dell'art.  151  del  richiamato
decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., ha stabilito che  «[...]  le
proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al
Codice conservino efficacia, mentre l'effetto preliminare di  vincolo
che ad essa  si  ricollega  cessi  [...]  decorsi  180  giorni  dalla
pubblicazione della sentenza.», e che tale termine,  nello  specifico
scade il 20 giugno 2018; 
  Considerata la descrizione dell'«Area fluviale ed agricola a destra
del Po - Luoghi  Bacchelliani»  sita  nel  Comune  di  Ro  Ferrarese,
riportata nella Relazione tecnica allegata alla proposta  di  vincolo
di cui alla nota prot. n. 4743 del 29 maggio 2003; 
  Vista la delibera n. 823 del 1°  giugno  2018  della  giunta  della
Regione Emilia Romagna, trasmessa  con  nota  PG/2018/439442  del  14
giugno 2018 e pubblicata sul Bollettino  Ufficiale  Telematico  della
Regione il 19 giugno 2018, in  cui  si  delibera,  sulla  base  delle
valutazione favorevole della commissione regionale per il  paesaggio,
di: 
    1) esprimere parere favorevole alla proposta di dichiarazione  di
notevole interesse pubblico paesaggistico  ai  sensi  dell'art.  138,
comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, e dell'art. 71, comma 3, della  legge
regionale  21  dicembre  2017,  n.  24,  dell'area  denominata  «Area
fluviale ed agricola a destra Po - Luoghi  Bacchelliani  -  sita  nel
territorio del Comune di Ro Ferrarese»; 
    2) ritenere che, in sede di emanazione dell'atto ministeriale  di
dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, si  possa
utilmente  dare   atto   della   contestuale   decadenza   del   bene
paesaggistico  «Zona  costituita  dalle  aree  fluviali  ed  agricole
denominate "Luoghi Bacchelliani", sita nel territorio del  Comune  di
Ro Ferrarese in Provincia di Ferrara», di cui al decreto ministeriale
del 18 maggio 1999, in quanto completamente inglobato nella  proposta
di cui si tratta; 
    3) approvare la  proposta  della  commissione  regionale  per  il
paesaggio  di  rinviare  la  definizione  delle  prescrizioni   d'uso
previste dall'art. 138, comma 1, ultima parte, del  Codice,  relative
al vincolo  paesaggistico  di  cui  si  tratta  al  Comitato  tecnico
scientifico per l'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e
del  paesaggio,  che  quindi  nella  definizione   delle   specifiche
prescrizioni  d'uso  dovra'  tenere  conto  delle  indicazioni  della
commissione regionale per il paesaggio stessa; 
  Considerato che la Regione  Emilia  Romagna  ha  altresi'  ritenuto
opportuno procedere a perfezionare le altre  due  proposte  ricadenti
nella stessa fattispecie e di propria competenza; 
  Visto il Verbale della seduta n. 8 del Comitato tecnico-scientifico
per  il  paesaggio,  trasmesso  con  nota  della  Direzione  generale
archeologia, belle arti e paesaggio prot.  n.  16375  del  14  giugno
2018, in cui il Comitato, riunitosi  l'11  giugno  2018,  sulla  base
della nota prot. n. 10274 dell'8  maggio  2018  della  Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la  citta'  metropolitana  di
Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia  e  Ferrara  e  la
nota del Segretariato regionale per l'Emilia Romagna  prot.  n.  4305
del 31 maggio 2018, ha espresso il proprio nulla  osta  affinche'  il
competente ufficio MiBACT proceda al perfezionamento della  procedura
anche al fine di garantire uniformita' di  comportamento  all'interno
del territorio regionale, per le seguenti valutazioni: 
    «La questione illustrata [...] concerne piu' in  generale  quanto
disposto con sentenza del Consiglio di Stato - Adunanza Plenaria - n.
13 del 2017. La Direzione generale ABAP  con  circolare  n.  19/2018,
nell'evidenziare come il pronunciamento  riguardi  esclusivamente  le
fattispecie ricadenti nel comma 2 dell'art. 157 del Codice, e come le
proposte eventualmente da perfezionare non possano che essere  quelle
regolarmente pubblicate  all'Albo  pretorio  dei  comuni  interessati
(oltre  che  ritenute   continuativamente   operative   ed   efficaci
successivamente  alla  predetta  pubblicazione),  ha   promosso   una
ricognizione presso gli uffici  periferici  dei  casi  pendenti;  con
successiva circolare n. 23/2018, sulla base delle casistiche  emerse,
ha precisato, sentito l'Ufficio legislativo, che  tutte  le  proposte
discendenti dal disposto di  cui  agli  articoli  2  della  legge  n.
1497/1939, 82, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n.
616/1977, 140 e  144  del  decreto  legislativo  n.  490/99,  purche'
ovviamente si sia adempiuto a suo tempo agli obblighi di  pubblicita'
previste dalla  norma,  anche  qualora  in  esse  non  figuri  alcuna
locuzione di richiamo alla compilazione e/o alla  integrazione  degli
elenchi  di  cui  ai  predetti  articoli  di  legge,  debbano  essere
considerate quali compilazione/integrazione degli elenchi medesimi  e
ricadano pertanto nei casi fatti salvi dal comma 1 dell'art. 157  del
Codice (e dei quali del resto la stessa Pronuncia  del  Consiglio  di
Stato ha espressamente ribadito la definitivita'  degli  effetti),  e
non dunque nella fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo,
oggetto della Pronuncia medesima. 
  Con nota prot. 4305 del 31 maggio 2018, il  Segretariato  regionale
MiBACT per l'Emilia Romagna, pur tenuto  conto  dei  contenuti  della
circolare n. 23 del 10 maggio 2018, in via tuzioristica e ricognitiva
e vista l'approvazione  unanime  del  perfezionamento  da  parte  dei
comuni interessati e della commissione regionale, a seguito  peraltro
di un'attivita' congiunta avviata da lungo tempo, ha  reiterato  alla
Direzione generale la richiesta gia'  avanzata  in  precedenza  dalla
Soprintendenza ABAP di acquisizione del parere di questo Comitato  ai
fini del perfezionamento  delle  due  proposte  di  dichiarazione  di
notevole interesse pubblico in oggetto, integrando la  documentazione
pervenuta  dalla  Soprintendenza  medesima  con  il   verbale   della
commissione regionale paesaggio del 16 maggio 2018 [...]. 
  La  Direzione  generale,  alla  luce   di   quanto   indicato   dal
Segretariato regionale e del fatto che la Regione Emilia  Romagna  ha
ritenuto di perfezionare le altre due proposte di propria competenza,
al fine quindi di garantire uniformita' di comportamento  all'interno
del territorio regionale, ha ritenuto di dar seguito alla richiesta. 
  [...] vista la  documentazione  pervenuta  oggetto  di  discussione
della seduta odierna [...] nulla osta affinche' il competente ufficio
MiBACT proceda al perfezionamento delle procedure esaminate». 
  Tenuto conto che nella riunione del 15 giugno 2018  la  commissione
regionale  per  il  patrimonio  culturale,  convocata  con  nota  del
Segretario regionale n. 4683 del 13  giugno  2018,  ha  esaminato  la
documentazione suddetta dalla quale si evincono descrizioni congrue e
puntuali relative alle valenze  storico-culturali  e  naturalistiche,
tali da supportare pienamente il riconoscimento di notevole interesse
pubblico per l'ambito paesaggistico in argomento; 
  Ritenuto dunque opportuno, in  via  tuzioristica  e  per  chiarezza
d'atti, adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico  per
l'area sopraindicata secondo la procedura di  cui  all'art.  141  del
suddetto decreto legislativo, per le motivazioni e per  tutto  quanto
sopra riportato; 
  Considerato che il vincolo comporta  in  particolare  l'obbligo  da
parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo  di
immobili o aree  ricadenti  nell'ambito  paesaggistico  sottoposto  a
tutela di presentare alla Regione o all'Ente dalla stessa delegato la
richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli  146  e  147  del
predetto decreto  legislativo  n.  42/2004  e  s.m.i.  per  qualsiasi
intervento che modifichi lo stato dei luoghi,  secondo  la  procedura
prevista rispettivamente dalle citate disposizioni; 
  Considerato che  il  MiBACT  e  la  Regione  Emilia  Romagna  hanno
sottoscritto in data 4 dicembre 2015 l'Intesa per  l'adeguamento  del
piano territoriale paesaggistico regionale, ai sensi  dell'art.  156,
comma 3, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 135  e
143  del  decreto  legislativo  n.  42/2004  e  s.m.i.,  nonche'   il
Disciplinare attuativo, e che durante l'adeguamento dello  stesso  si
definiranno tutte le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici  cosi'
come individuati all'art. 134 del decreto legislativo  n.  42/2004  e
s.m.i.; 
 
                              Decreta: 
 
  L'«Area fluviale ed agricola a destra del Po - Luoghi Bacchelliani»
sita nel Comune di Ro Ferrarese, nei limiti descritti nella relazione
illustrativa allegata alla nota n. 4743  del  29  maggio  2003  della
Soprintendenza  regionale  per  i  beni  e  le  attivita'   culturali
dell'Emilia  Romagna,   all'epoca   competente   e   nella   relativa
cartografia, che costituiscono parte integrante del presente decreto,
e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi  dell'art.  136
del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., ed e' quindi  sottoposta
ai vincoli e  alle  prescrizioni  contenute  nella  Parte  Terza  del
medesimo decreto legislativo. 
  Contestualmente si da' atto che  il  presente  decreto  riprende  e
amplia la tutela del bene paesaggistico «Zona costituita  dalle  aree
fluviali ed  agricole  denominate  "Luoghi  Bacchelliani",  sita  nel
territorio del Comune di Ro Ferrarese in Provincia  di  Ferrara»,  di
cui al decreto ministeriale del 18 maggio 1999. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Repubblica  italiana  e  nel  Bollettino  ufficiale   della   Regione
Emilia-Romagna a cura del Segretariato regionale  del  Ministero  dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo per  l'Emilia-Romagna.
Il Segretariato regionale del Ministero dei beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna, per  il  tramite  della
Soprintendenza archeologia belle  arti  e  paesaggio  per  la  citta'
metropolitana di Bologna e per le Province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara provvedera' a che copia della Gazzetta  Ufficiale  contenente
il presente decreto  venga  affissa,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., e
dell'art. 12  del  regolamento  3  giugno  1940,  n.  1357,  all'albo
pretorio del Comune di  Ro  Ferrarese  e  che  copia  della  Gazzetta
Ufficiale stessa, con relative cartografie, venga depositata presso i
competenti uffici del suddetto Comune. 
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti   al   Tribunale   amministrativo   regionale
competente per territorio secondo le  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  104/2010  e  s.m.i.,  ovvero  e'   ammesso   ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 24  novembre  1971,  n.  1199  e  s.m.i.,
rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni  dalla  data  di
avvenuta notificazione del presente atto. 
 
    Bologna, 19 giugno 2018 
 
                                      Il presidente della commissione 
                                          Il segretario regionale     
                                                  Magrini             
 
                             ---------- 
 
Avvertenza: 
    Allegati (consultabili al link 
    http://www.emiliaromagna.beniculturali.it): 
      Nota prot. n. 4743 del 29 maggio 2003  con  relativa  Relazione
tecnica e perimetrazione su cartografia tecnica regionale; 
      Perimetrazione dell'area  tutelata  riportata  sulla  base  del
Database topografico regionale attuale.