IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5  dicembre  1997,  n.  430,
recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione
economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma  dell'art.  7
della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le  funzioni  svolte
dal  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione   economica
(CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo,  sulla  base
di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e  che,  in
particolare, al comma  1,  lettera  a),  prevede  che  il  CIPE,  tra
l'altro, definisce le linee di politica economica  da  perseguire  in
ambito nazionale, comunitario e internazionale; 
  Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.
143, recante «Disposizioni in materia di commercio  con  l'estero,  a
norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), e dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il  compito  di  definire
con delibera le operazioni e le categorie di rischi  assicurabili  da
parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del  commercio  estero
(ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle
finanze), di concerto con il Ministero  del  commercio  con  l'estero
(ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche  conto  degli
accordi internazionali, nonche' della  normativa  e  degli  indirizzi
dell'Unione europea in  materia  di  privatizzazione  dei  rischi  di
mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari  di  assicurazione
dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato; 
  Visto altresi' l'art. 8, comma 1,  secondo  periodo,  del  predetto
decreto legislativo n. 143/1998, il quale dispone  che  la  legge  di
approvazione del bilancio dello  Stato  definisce  i  limiti  globali
degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del  predetto  art.  2,
distintamente per le garanzie  di  durata  inferiore  e  superiore  a
ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che  prevede,
tra l'altro, che le attivita' che beneficiano  della  garanzia  dello
Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2,
comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998; 
  Vista la  direttiva  98/29/CE  del  7  maggio  1998  del  Consiglio
dell'Unione  europea  relativa  all'armonizzazione  delle  principali
disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione
per operazioni garantite a medio e lungo termine; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio  2000,
n. 95, recante «Attuazione della direttiva  98/29/CE  in  materia  di
assicurazione  dei  crediti  all'esportazione   per   le   operazioni
garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e
le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite  con
delibera del  CIPE  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 143 del 1998; 
  Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra
l'altro, che gli impegni assunti da  SACE  S.p.A.  nello  svolgimento
dell'attivita' assicurativa di cui al medesimo comma  sono  garantiti
dallo Stato nei limiti  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio  dello  Stato  distintamente  per  le  garanzie  di   durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi; 
  Visto l'art. 11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo
sviluppo  economico,  sociale  e   territoriale»,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una
quota parte dei limiti degli  impegni  assicurativi  assistiti  dalla
garanzia  dello  Stato  indicati  dalla  legge  di  approvazione  del
bilancio dello Stato possa essere  riservata  all'attivita'  indicata
nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture  assicurative
in relazione a  finanziamenti,  prestiti  obbligazionari,  titoli  di
debito  ed  altri  strumenti  finanziari  connessi  al  processo   di
internazionalizzazione delle imprese italiane; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea agli Stati  membri
sull'applicazione  degli  articoli  107  e  108  del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  all'assicurazione  del   credito
all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01); 
  Visto il regolamento delegato  UE  n.  727/2013  della  Commissione
europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del  regolamento
UE n. 1233/2011 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativo
all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti  all'esportazione
che beneficiano di sostegno pubblico; 
  Visto  l'art.  6,  comma  9-bis,  del  predetto  decreto-legge   n.
269/2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
116, il quale prevede: (i) che la garanzia dello Stato per rischi non
di mercato  puo'  operare  in  favore  di  SACE  S.p.A.  rispetto  ad
operazioni riguardanti settori  strategici  per  l'economia  italiana
ovvero societa'  di  rilevante  interesse  nazionale  in  termini  di
livelli occupazionali, di entita' di fatturato o di ricadute  per  il
sistema economico produttivo del Paese in  grado  di  determinare  in
capo a SACE S.p.A. elevati rischi  di  concentrazione  verso  singole
controparti, gruppi di controparti connesse o Paesi di  destinazione;
(ii) che in tal caso la garanzia dello Stato  opera  a  copertura  di
eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammontare
massimo di capacita', compatibile con i limiti globali degli  impegni
assumibili in  garanzia;  (iii)  che  e'  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  fondo  a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi  del  predetto
comma 9-bis (di seguito: «Fondo»); 
  Visto altresi', l'art. 6, comma 9-ter, del  predetto  decreto-legge
n. 269/2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del  decreto-legge  n.
91 del 2014, il quale prevede, tra  l'altro:  (i)  che  il  Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno  schema  di
convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attivita' assicurativa
per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-bis, e specificamente
il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-bis, ivi inclusi  i
parametri per la determinazione della concentrazione del rischio,  la
ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri  di
quantificazione  del  premio  riconosciuto  allo  Stato,  nonche'  il
livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A  e'  tenuta  ad
assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi  criteri  di
misurazione; (ii) che la convenzione ha una  durata  di  dieci  anni;
(iii) che lo schema di  convenzione  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
novembre 2014, che ha, per le finalita' di cui al  predetto  art.  6,
comma 9-bis: (i) individuato  i  settori  strategici  per  l'economia
italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati
e/o integrati  con  delibere  assunte  dal  CIPE;  (ii)  definito  la
disciplina del Fondo; (iii) istituito un Comitato  con  compiti,  tra
l'altro, di analisi  delle  risultanze  relative  al  portafoglio  in
essere di SACE S.p.A.,  di  proposta  e  di  controllo  (di  seguito:
«Comitato di monitoraggio»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi  e
per  gli  effetti  dell'art.  6,  commi  9,  9-bis   e   9-ter,   del
decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e  delle
finanze  -  Dipartimento  del  Tesoro  e  SACE  S.p.A.  (di  seguito:
«Convenzione»),  che   disciplina   lo   svolgimento   dell'attivita'
assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e,
specificamente, il funzionamento  della  garanzia  di  cui  al  comma
9-bis,  ivi  inclusi  i  parametri  per   la   determinazione   della
concentrazione del  rischio,  la  ripartizione  dei  rischi  e  delle
relative remunerazioni,  i  criteri  di  quantificazione  del  premio
riconosciuto   allo   Stato   nonche'   il    livello    minimo    di
patrimonializzazione che SACE S.p.A.  e'  tenuta  ad  assicurare  per
poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; 
  Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che  il
Comitato  di  monitoraggio  approva  le  «soglie  di  attivazione»  e
determina la portata massima  dell'insieme  degli  impegni  a  carico
dello  Stato  rispetto  alle   variabili   Controparte,   Gruppo   di
controparti connesse, Settore e Paese  -  limiti  che,  salvo  quanto
previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per
l'intera annualita' successiva; e, dall'altro, che la portata massima
dell'esposizione a carico dello Stato non puo' in ogni caso  superare
per le variabili Settore e Paese la  quota  percentuale  massima  sul
portafoglio del 70% (settanta per cento) rispetto alla quota ritenuta
da SACE S.p.A. e per la variabile Controparte  la  quota  percentuale
massima sul portafoglio del 100%  (cento  per  cento)  rispetto  alla
quota ritenuta da SACE S.p.A.; 
  Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al  quale,  qualora  nel
periodo annuale  di  validita'  delle  «soglie  di  attivazione»  sia
esaurita la predetta portata massima rispetto  a  una  o  piu'  delle
variabili di cui all'art. 7.6,  SACE  S.p.A.  avra'  la  facolta'  di
richiedere la convocazione straordinaria, entro 30  (trenta)  giorni,
del  Comitato  di  monitoraggio   per   sottoporre   a   quest'ultimo
l'innalzamento delle portata massima cumulata a  carico  dello  Stato
(c.d.  «limite  speciale»)  per  una  delle  variabili  indicate.  Il
Comitato di monitoraggio valutera' detta  richiesta  e  le  eventuali
condizioni tecniche di rilascio; 
  Visto il  parere  dell'Avvocatura  generale  dello  Stato  reso  al
Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile  2016,  n.
188938, relativamente a «Garanzia  dello  Stato  per  rischi  non  di
mercato in favore di SACE S.p.A. ex art. 6, commi 9-bis e 9-ter,  del
decreto-legge n. 269/2003 -  innalzamento  della  portata  massima  a
carico dello Stato (c.d.  limite  speciale)  previsto  dall'art.  7.8
della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre,  secondo  cui,
tra l'altro: 
    (i) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla  luce  della
previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n.  143  del
1998, che lo prescrive in via generale per tutte le  operazioni  e  i
rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento e'
contemplato altresi' dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n.
95 del 2000 attuativo  della  direttiva  n.  29/1998  in  materia  di
assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a  medio
e lungo termine; 
    (ii)   occorre   valutare   rigorosamente    la    compatibilita'
dell'innalzamento della predetta portata massima  cumulata  a  carico
dello Stato con i meccanismi  di  funzionamento  e  salvaguardia  del
Fondo al  fine  di  non  superare  i  limiti  globali  degli  impegni
assumibili in garanzia; 
    (iii) il presupposto per  poter  aumentare  la  predetta  portata
massima e' l'esistenza nel Fondo di un idoneo  accantonamento,  fermo
restando  che  nel  Fondo  dovrebbero  residuare  ulteriori   risorse
finanziarie disponibili a fronte di future istanze  per  il  rilascio
della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in  caso  di
esaurimento delle stesse; 
  Viste le delibere di questo Comitato 20  luglio  2007,  n.  62,  14
febbraio 2014, n. 17 e  10  novembre  2014,  n.  52,  concernenti  le
operazioni e rischi assicurabili da SACE S.p.A.; 
  Considerato che il Comitato di monitoraggio,  nella  seduta  del  4
novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile iter istruttorio
e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di
una  eventuale  revisione  della  Convenzione,   per   la   possibile
concessione del «limite speciale» con  il  coinvolgimento  di  questo
Comitato, nonche' una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a
fronte delle  garanzie  concesse  dallo  Stato  con  attivazione  del
«limite speciale» (cd. add on); 
  Vista la successiva delibera  9  novembre  2016,  n.  51  (Gazzetta
Ufficiale n. 276/2016) con la quale questo Comitato ha,  tra  l'altro
stabilito di: 
    individuare i settori  strategici  per  l'economia  italiana  con
maggiore  impatto  economico-sociale  per  i   quali   e'   possibile
l'attivazione del «limite speciale»  ai  sensi  dell'art.  7.8  della
Convenzione, fissandone criteri e modalita'; 
    approvare le singole  operazioni  riferite  ai  predetti  settori
strategici con  attivazione  del  «limite  speciale»,  con  eventuali
indicazioni  in  termini  di  priorita'  tra  le  operazioni,  previa
verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e
MISE) della compatibilita'  delle  operazioni  medesime  con:  (i)  i
limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da  SACE  S.p.A.;
(ii) il principio della condivisione del rischio  tra  Stato  e  SACE
S.p.A.; (iii) la dotazione del Fondo; (iv) i  limiti  di  esposizione
definiti per ciascun settore; 
  Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata  delibera,  in
base al quale per il settore croceristico,  in  considerazione  degli
impatti  sull'economia  italiana  e  delle   ricadute   sul   sistema
produttivo del Paese, puo' essere attivato il  «limite  speciale»  di
cui  all'art.  7.8  della  Convenzione,  con  i  seguenti  criteri  e
modalita': 
    a)  l'esposizione  cumulata  detenuta  complessivamente  da  SACE
S.p.A. e dallo Stato non  puo'  in  alcun  caso  superare  il  valore
massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non puo'  eccedere  la
quota massima del 40% (quaranta per  cento)  dell'intero  portafoglio
rischi in essere complessivamente detenuto da  SACE  S.p.A.  e  dallo
Stato; 
    b) la portata massima  percentuale  dell'esposizione  cumulata  a
carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da  SACE  S.p.A.  con
riferimento al medesimo  settore,  Paese,  controparte  o  gruppo  di
controparti  connesse,  non  puo'  in  ogni  caso  superare  il  400%
(quattrocento per cento) della quota di esposizione ritenuta da  SACE
S.p.A. rispetto alla medesima variabile; 
  Visto altresi', l'art. 3 della medesima delibera, con il  quale  il
Comitato ha approvato due operazioni  riferite  al  predetto  settore
crocieristico; 
  Vista la delibera di questo Comitato del 10  luglio  2017,  n.  57,
(Gazzetta  Ufficiale  n.  248  del  23  ottobre  2017),   concernente
l'approvazione, al sensi della delibera CIPE n. 51/2016,  di  quattro
operazioni di supporto all'export con controparte  «Norvegian  Cruise
Lines Corporation ltd.», nel settore  della  cantieristica,  al  fine
della concessione della garanzia dello  Stato  con  applicazione  del
«limite speciale»; 
  Visto il verbale della riunione del Comitato di monitoraggio del 14
dicembre 2017, nel quale, tra l'altro, il Comitato ha ritenuto che  i
limiti di cui all'art. 7.6 della Convenzione non  possono  essere  in
contrasto tra loro e devono operare limitatamente alla sola variabile
- o alle sole variabili, nel caso di superamento di  piu'  Soglie  di
Attivazione contemporaneamente - che ha  dato  luogo  all'attivazione
della garanzia ex art. 6.1c. della Convenzione medesima; 
  Visto il verbale della riunione del  Comitato  di  monitoraggio  in
data 16 marzo  2018,  nel  quale,  tra  l'altro,  detto  Comitato  di
monitoraggio,  in   considerazioni   dei   favorevoli   impatti   per
l'economia, si e' espresso positivamente sul  documento  «Ipotesi  di
rafforzamento dell'attuale impianto della garanzia  statale  -  Piano
Annuale 2018» (ivi compresi:  (i)  il  quadro  delle  operazioni  per
ciascuno dei Settori e Paesi per i quali si  prevede  la  concessione
del c.d. «limite speciale»; (ii) le ipotesi di definizione dei limiti
di  operativita'  della  garanzia  dello  Stato  e  delle  Soglie  di
attivazione), indicando l'opportunita' di  un'estensione  dell'ambito
di  operativita'  della  delibera  CIPE  n.  51/2016  ai  fini  della
concessione del cd. «limite speciale» nel 2018 a: 
    a) ulteriori  operazioni  nella  pipeline  di  SACE  nel  Settore
crocieristico,  con  i  medesimi  limiti  (25  miliardi  di  euro  di
esposizione cumulata SACE + Stato; 40% del  portafoglio  complessivo;
garanzia statale pari al massimo al 400% della quota  di  esposizione
ritenuta da SACE); 
    b) il Settore della Difesa,  esclusivamente  per  operazioni  con
controparte sovrana; 
    c)  operazioni  con  controparte  sovrana   riferite   ai   Paesi
Argentina, Kenya ed Egitto, coerentemente con  le  indicazioni  della
Cabina di Regia per l'internazionalizzazione; 
  Considerato che il predetto  documento  «Ipotesi  di  rafforzamento
dell'attuale impianto della garanzia statale -  Piano  Annuale  2018»
indica gli impatti potenziali sull'economia italiana del complesso di
quei progetti, ricompresi nella pipeline di SACE S.p.A. per il 2018 e
realizzabili solo con applicazione del «limite speciale», nei Settore
crocieristico e della difesa nonche' nei Paesi  Argentina,  Kenya  ed
Egitto,  in  termini  di  maggiore:  (i)  valore   della   produzione
(complessivamente   circa   83   miliardi   di   euro);   (ii)    PIL
(complessivamente  circa  29  miliardi  di   euro);   (iii)   livello
occupazionale (complessivamente 396.500  Unita'  lavorative  annue  -
ULA); 
  Vista la delibera di questo Comitato del 21 marzo 2018, n.  34,  in
corso di registrazione, concernente «Operazioni e rischi assicurabili
da SACE S.p.A. e garantibili dallo Stato ai sensi dell'art. 6,  comma
9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con  quale,  in
particolare: (i)  sono  state  confermate,  anche  per  il  2018,  le
previsioni di cui all'art. 2 della delibera di questo Comitato n.  51
del 2016 relativamente alle  operazioni  e  rischi  assicurabili  nel
Settore  crocieristico;  (ii)  ai  sensi  dell'art.  1  della  stessa
delibera n. 51/2016, in considerazione  degli  impatti  sull'economia
italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese  e'  stata
estesa la possibilita' di attivare il «limite speciale», entro limiti
determinati, per  il  settore  della  difesa  e  per  operazioni  con
controparte sovrana nei Paesi Argentina, Egitto e Kenya; 
  Visto il verbale della riunione del 16 aprile 2018, con il quale il
Comitato di monitoraggio ha, tra l'altro: (i) preso  atto  del  «Risk
Appetite Framework» 2018 della Sace di cui all'art. 7, comma 3, della
Convenzione, (ii) approvato le soglie di attivazione  della  garanzia
rispetto alle variabili «Settore», «Paese», «Controparte»  e  «Gruppo
di  Controparti  Connesse»   e   con   riferimento   alla   variabile
«controparti singole» ha  approvato  la  soglia  per  la  controparte
Carnival plc.,(iii) stabilito, ai sensi dell'art. 7, comma  6,  della
Convenzione, che, per l'anno 2018, la «portata massima» degli impegni
a carico dello Stato e' pari  a  complessivi  16  miliardi  di  euro,
dettagliata  per  singola  variabile  (variabile  Settore:  euro   10
miliardi;  variabile  Controparte:  euro  5,5   miliardi;   variabile
Carnival:  euro  4,5  miliardi;  variabile  Gruppo   di   Controparti
Connesse: euro 2 miliardi; variabile Paese: euro 2,5 miliardi); 
  Considerato che  SACE  S.p.A.,  con  piu'  istanze,  ha  presentato
richiesta di concessione della garanzia dello Stato con  applicazione
del «limite speciale»  per  undici  operazioni,  di  cui  cinque  nel
settore croceristico con controparti Carnival, MSC Cruise SA,  e  TUI
Cruises, quattro nel settore della difesa con controparti sovrane MoF
Kenya e MoF Qatar, una con controparte sovrana in Egitto nel  settore
oil & gas  e  una  con  controparte  sovrana  in  Kenya  nel  settore
infrastrutture  e  costruzioni,  gia'   deliberate   dalla   Societa'
condizionatamente al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia
proporzionale in eccedente»); 
  Considerato che le  suddette  undici  operazioni  ricomprese  nella
pipeline di SACE S.p.A. per il 2018, erano gia' contenute nel  citato
documento  «Ipotesi  di  rafforzamento  dell'attuale  impianto  della
garanzia statale - Piano Annuale 2018»  gia'  considerato  da  questo
Comitato ai fini dell'adozione della delibera n. 34/2018, in  ragione
del  riconoscimento  del  positivo   impatto   di   tali   operazioni
sull'economia italiana, ovvero l'esigenza della  loro  sottoposizione
alla procedura di approvazione da parte di questo Comitato  e'  stata
indicata dagli organi di controllo; 
  Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai
ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della  richiamata
delibera di questo Comitato n. 51/2016, le suddette undici operazioni
risultano compatibili con  i  principi  ed  i  limiti  fissati  dalla
medesima delibera, ed in particolare con: 
    a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da  SACE
S.p.A. (art.1, comma 4, lettera a,  della  delibera)  in  termini  di
nuovi flussi assicurabili  annualmente,  cosi'  come  definiti  dalla
legge di bilancio, in quanto le suddette operazioni trovano  capienza
nel plafond, approvato nell'ambito della legge 27 dicembre  2017,  n.
205,  recante  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato   per   l'anno
finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il  triennio  2018-2020»,
che, all'art. 3 comma 3, ha  fissato  con  riferimento  agli  impegni
assumibili da SACE S.p.A. per l'anno finanziario 2018 rispettivamente
in 3.000 (tremila) milioni di euro per le garanzie di durata  fino  a
ventiquattro mesi e in 18.000 (diciottomila) milioni di euro  per  le
garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi, gli importi massimi
di garanzia dello Stato; 
    b) il principio della condivisione del rischio tra Stato  e  SACE
S.p.A.,  in  modo  da  assicurare  che  il   totale   degli   importi
complessivamente  garantiti  dallo  Stato  sia,  in  ogni  caso,  non
superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate  da
SACE S.p.A. (art. 1, comma 4, lettera b), in quanto il  totale  delle
esposizioni deliberate complessivamente ritenute da SACE e' di  circa
euro 36 mld, mentre il totale degli importi deliberati potenzialmente
garantiti dallo Stato a seguito delle istanze  relative  alle  undici
operazioni in oggetto assomma a circa euro 22 mld; 
    c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare
gli  idonei  accantonamenti  aggiuntivi  a  fronte  di  una  maggiore
concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita  dal
Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera c), come attestato
dal Gestore del Fondo; 
    d) gli specifici limiti riferiti al settore croceristico  fissati
dalla richiamata delibera (art.  2,  comma  1),  in  quanto,  con  le
menzionate cinque operazioni:  (i)  l'esposizione  cumulata  detenuta
complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non  supera  il  valore
massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non  eccede  la  quota
massima del 40% (quaranta per cento) dell'intero  portafoglio  rischi
in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;  in
particolare, tale esposizione e' pari a circa 17,6 miliardi di  euro,
equivalente  al  31%  dell'intero   portafoglio   rischi   deliberato
complessivamente detenuto da SACE e  dallo  Stato;  (ii)  la  portata
massima percentuale dell'esposizione cumulata a  carico  dello  Stato
rispetto alla quota  ritenuta  da  SACE  S.p.A.  con  riferimento  al
medesimo  Settore,  Paese,  Controparte  o  Gruppo   di   controparti
connesse, non supera il 400% della quota di esposizione  ritenuta  da
SACE S.p.A. rispetto alla  medesima  variabile.  In  particolare,  il
valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto  con
riferimento alla controparte «NCL Corporation  Ltd»  ed  e'  pari  al
334%; 
    e) gli specifici limiti riferiti al settore della difesa  fissati
dalla richiamata delibera n. 34/2018 (comma 2),  in  quanto,  con  le
menzionate quattro operazioni: (i)  l'esposizione  cumulata  detenuta
complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non  supera  il  valore
massimo di 18 (diciotto) miliardi di  euro  e  non  eccede  la  quota
massima del 29% (ventinove per cento) dell'intero portafoglio  rischi
in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;  in
particolare, tale esposizione e' pari a circa 9,3 miliardi  di  euro,
equivalente  al  16%  dell'intero   portafoglio   rischi   deliberato
complessivamente detenuto da SACE e  dallo  Stato;  (ii)  la  portata
massima percentuale dell'esposizione cumulata a  carico  dello  Stato
rispetto alla quota  ritenuta  da  SACE  S.p.A.  con  riferimento  al
medesimo  Settore,  Paese,  Controparte  o  Gruppo   di   controparti
connesse, non supera il 400% della quota di esposizione  ritenuta  da
SACE S.p.A. rispetto alla  medesima  variabile.  In  particolare,  il
valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto  con
riferimento alla controparte «MoF Kenya»  ed  e'  pari,  considerando
l'esposizione   complessiva   indipendentemente   dal   settore    di
riferimento, al 245%; 
    f) gli specifici limiti riferiti al Paese  Egitto  fissati  dalla
richiamata  delibera  n.  34/2018  (comma  4),  in  quanto,  con   la
menzionata   operazione:   (i)   l'esposizione   cumulata    detenuta
complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non  supera  il  valore
massimo di 6 (sei) miliardi di euro e non eccede la quota massima del
10% (dieci  per  cento)  dell'intero  portafoglio  rischi  in  essere
complessivamente  detenuto  da  SACE  S.p.A.  e   dallo   Stato;   in
particolare, tale esposizione e' pari a circa 2,9 miliardi  di  euro,
equivalente  al  5%   dell'intero   portafoglio   rischi   deliberato
complessivamente detenuto da SACE e  dallo  Stato;  (ii)  la  portata
massima percentuale dell'esposizione cumulata a  carico  dello  Stato
rispetto alla quota  ritenuta  da  SACE  S.p.A.  con  riferimento  al
medesimo  Settore,  Paese,  Controparte  o  Gruppo   di   controparti
connesse, non supera il 400% della quota di esposizione  ritenuta  da
SACE S.p.A. rispetto alla  medesima  variabile.  In  particolare,  il
valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto  con
riferimento alla controparte MoF Egitto ed e' pari al 141%; 
    g) gli specifici limiti riferiti al  Paese  Kenya  fissati  dalla
richiamata  delibera  n.  34/2018  (comma  5),  in  quanto,  con   la
menzionata   operazione:   (i)   l'esposizione   cumulata    detenuta
complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non  supera  il  valore
massimo di 2 (due) miliardi di euro e non eccede la quota massima del
4% (quattro per  cento)  dell'intero  portafoglio  rischi  in  essere
complessivamente  detenuto  da  SACE  S.p.A.  e   dallo   Stato;   in
particolare, tale esposizione e' pari a circa 1,2 miliardi  di  euro,
equivalente  al  2%   dell'intero   portafoglio   rischi   deliberato
complessivamente detenuto da SACE e  dallo  Stato;  (ii)  la  portata
massima percentuale dell'esposizione cumulata a  carico  dello  Stato
rispetto alla quota  ritenuta  da  SACE  S.p.A.  con  riferimento  al
medesimo  Settore,  Paese,  Controparte  o  Gruppo   di   controparti
connesse, non supera il 300% della quota di esposizione  ritenuta  da
SACE S.p.A. rispetto alla  medesima  variabile.  In  particolare,  il
valore di picco di tale portata massima percentuale e' raggiunto  con
riferimento alla controparte  MoF  Kenya  ed  e'  pari,  considerando
l'esposizione   complessiva   indipendentemente   dal   settore    di
riferimento, al 245%; 
  Considerato che, ai fini della concessione della garanzia  su  tali
operazioni, e' stato richiesto, con nota del Ministero  dell'economia
e delle finanze n. 33741 del 23 aprile 2018, il parere  di  IVASS  ai
sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Considerato  anche  che  la  «Concessionaria  Servizi  Assicurativi
Pubblici S.p.A.» (CONSAP) - gestore del Fondo -, con comunicazione n.
86349 del 24 aprile 2018 ha rappresentato  che,  tenuto  conto  delle
perdite attese complessivamente stimate  in  euro  1.011,08  milioni,
comprensive dell'Add On di euro 49,00 milioni, le risorse finanziarie
del Fondo pari ad euro 1.212,10 milioni  risultano  adeguate  per  la
concessione della garanzia dello Stato in relazione  alle  operazioni
in oggetto; 
  Vista la nota del 26 aprile 2018, acquisita agli atti  dell'odierna
seduta di questo Comitato, con la quale i  Ministri  dell'economia  e
delle  finanze  e  dello  sviluppo  economico  hanno   congiuntamente
richiesto di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori del Comitato,
per l'immediato esame, la proposta  concernente  «Approvazione  -  ai
sensi dell'art.  1,  comma  3,  della  delibera  CIPE  n.  51/2016  e
successive integrazioni - di undici operazioni di supporto all'export
nei settori della cantieristica e della difesa, ovvero di  operazioni
con controparte sovrana in Egitto e Kenia, ai fini della  concessione
della garanzia dello Stato con applicazione del "limite speciale"  ex
art.  7.8  della  convenzione  MEF-Sace»,   operazioni   piu'   sopra
descritte; 
  Considerato che la sopracitata  richiesta  congiunta  e'  corredata
dalla nota informativa  per  questo  Comitato  del  Dipartimento  del
tesoro, dal parere del Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato  e  dal  prescritto  parere   della   «Concessionaria   Servizi
Assicurativi Pubblici S.p.A.» (CONSAP)  -  gestore  del  Fondo  -  in
merito all'adeguatezza delle risorse finanziarie per  la  concessione
della garanzia dello Stato in relazione alle operazioni  in  oggetto,
mentre risulta ancora in via di  acquisizione  il  prescritto  parere
dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  su  tali
operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del  decreto-legge  n.
269 del 2003, del quale si dovra'  tenere  in  ogni  caso  conto  nei
singoli decreti ministeriali di concessione della garanzia; 
  Ritenuto necessario, per tutto quanto sopra  premesso,  che  questo
Comitato provveda all'approvazione, ai sensi delle delibere n. 51 del
2016 e n. 34 del 2018, delle undici operazioni sopra  richiamate  nei
settori croceristico e della difesa nonche' nei Paesi Egitto e Kenya,
ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione
del «limite speciale» di cui all'art. 7.8  della  Convenzione,  fermo
restando che l'approvazione di ogni singola operazione resta, in ogni
caso,  subordinata  alla  acquisizione  di  efficacia  della   citata
delibera di questo Comitato n. 34 del 2018 ed al parere favorevole di
IVASS, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del  decreto-legge  n.  269
del 2003, sulla singola operazione da ammettere a garanzia; 
  Su proposta congiunta dei Ministri dell'economia e delle finanze  e
dello  sviluppo  economico,  illustrata  in   seduta   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              Delibera: 
 
  1. In ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, per le
motivazioni  riportate  nelle  premesse,  sono  approvate  le  undici
operazioni riferite ai settore croceristico e della  difesa,  nonche'
nei  Paesi  Egitto  e  Kenya,  gia'  deliberate  da  SACE  S.p.A.   e
specificamente indicate  nelle  tabelle  allegate  che  costituiscono
parte integrante della presente delibera,  le  quali  determinano  il
superamento della portata massima  dell'esposizione  a  carico  dello
Stato con riferimento alla  variabile  Controparte,  unica  variabile
rilevante per l'attivazione della  garanzia  di  cui  all'art.  6.1.c
della Convenzione e, pertanto, da considerare ai fini della  verifica
dei limiti indicati nella delibera n. 34/2018 di questo Comitato. 
  2. In conformita' con quanto  previsto  dalla  delibera  di  questo
Comitato del 9 novembre 2016, n. 51 e dalla successiva  delibera  del
21 marzo 2018, n. 34, l'approvazione di ogni  singola  operazione  ai
fini della concessione della garanzia dello  Stato  con  applicazione
del «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della  Convenzione  e',  in
ogni caso, subordinata all'acquisizione  di  efficacia  della  citata
delibera di questo Comitato n. 34 del 2018 ed al parere favorevole di
IVASS, ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del  decreto-legge  n.  269
del 2003, su ciascuna singola operazione da ammettere a garanzia, del
quale si dovra'  tenere  in  ogni  caso  conto  nei  singoli  decreti
ministeriali di concessione della garanzia. 
 
    Roma, 26 aprile 2018 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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