IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per
la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  23
marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai  titolari  degli
uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  sono  assegnati,  in
coerenza con le priorita' politiche individuate nella  direttiva  del
Ministro del 15 febbraio  2018,  n.  1654,  nonche'  nella  direttiva
dipartimentale  22  febbraio  2018,  prot.  n.  738,  gli   obiettivi
riportati nell'allegato A) che  costituisce  parte  integrante  della
presente direttiva; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996  della  Commissione  del  1°
luglio 1996 con  il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette, la indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato  di
Castelfranco»; 
  Considerato che, e' stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.  53  del
regolamento (UE)  n.  1151/2012  una  modifica  del  disciplinare  di
produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra; 
  Considerato  che,  con  regolamento   (UE)   n.   1010/2018   della
Commissione del 13 luglio 2018, e' stata accolta la modifica  di  cui
al precedente capoverso; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione
della  indicazione  geografica  protetta  «Radicchio   Variegato   di
Castelfranco»,  affinche'  le  disposizioni  contenute  nel  predetto
documento  siano  accessibili  per  informazione   erga   omnes   sul
territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione dell'allegato  disciplinare  di  produzione  della
indicazione   geografica    protetta    «Radicchio    Variegato    di
Castelfranco», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del
regolamento (UE) n. 1010/2018 della Commissione del 13 luglio 2018. 
  I produttori  che  intendono  porre  in  commercio  la  indicazione
geografica  protetta  «Radicchio  Variegato  di  Castelfranco»,  sono
tenuti al rispetto dell'allegato  disciplinare  di  produzione  e  di
tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
 
    Roma, 19 luglio 2018 
 
                                                Il dirigente: Polizzi