IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione   delle   direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE», e in particolare l'art. 165; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
del 9 giugno  2015,  n.  194,  e  successive  modificazioni,  che  ha
soppresso la Struttura tecnica  di  missione  istituita  con  decreto
dello stesso Ministro del 10 febbraio  2003,  n.  356,  e  successive
modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3  del  medesimo
decreto  alle  direzioni  generali  competenti  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  alle  quali   e'   demandata   la
responsabilita' di assicurare  la  coerenza  tra  i  contenuti  della
relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni,  che  ha  abrogato  e  sostituito  il  citato  decreto
legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e in particolare: 
    a) l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    b) l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo DPP, valgono  come  programmazione  degli  investimenti  in
materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione
e programmazione e  i  piani,  comunque  denominati,  gia'  approvati
secondo le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo  o  in  relazione  ai  quali  sussiste  un
impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
    c) l'art. 214, comma 2, lettera d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    d) l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    e) l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      1) lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle
procedure e ai contratti per i quali i bandi  o  avvisi  con  cui  si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente, alla data della sua entrata in vigore; 
      2)  per  gli  interventi  ricompresi  tra   le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      3) le procedure per la valutazione di impatto ambientale  delle
grandi opere avviate alla data di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182, 183, 184 e  185  di  cui  al  previgente
decreto legislativo n. 163 del 2006,  sono  concluse  in  conformita'
alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca
del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche
per le varianti; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni e, in particolare, di quanto  previsto  al  citato  art.
216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50  del
2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono
applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163
del 2006; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    a) la delibera del 27 dicembre 2002,  n.  143,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87  del  2003  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera del 29 settembre 2004,  n.  24,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
    b)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
    c)  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge   12   novembre   2010,   n.   187,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217,  che,  tra
l'altro,  definisce  le  sanzioni  applicabili  in  caso  di  mancata
apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e, in particolare: 
    a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; 
    b) la delibera di questo Comitato del 28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che  aggiorna  -
ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha  approvato
lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato nella
seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con  decreto  14
marzo 2003, adottato dal Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti   prioritari   (CCASIIP),   ha
assorbito  ed  ampliato  -  all'interno  di  quest'ultimo   Organismo
inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del  previgente
CCASGO; 
  Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  Supplemento  Ordinario,  con  la
quale  questo  Comitato  ha  approvato  il  primo   Programma   delle
infrastrutture strategiche che include nell'allegato  2  l'intervento
di cui trattasi; 
  Vista la delibera del  7  agosto  2017,  n.  65,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 2017, con la quale questo  Comitato  ha
approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. (ANAS) che include
nel piano pluriennale degli investimenti 2016-2020,  l'intervento  di
cui trattasi, suddiviso in due  interventi  denominati  «Conferimento
caratteristiche autostradali al  raccordo  Salerno/Avellino  compreso
l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est
dell'A16. 1° stralcio dallo svincolo di Fratte (A3) allo svincolo  di
Baronissi compreso.» e «Conferimento caratteristiche autostradali  al
raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis
fino allo svincolo di Avellino Est  dell'A16.  -  2°  stralcio  dallo
svincolo di Baronissi a Mercato S. Severino»; 
  Considerato che tali interventi  sono  stati  unificati  nell'unico
intervento  all'esame  del  Comitato  «Conferimento   caratteristiche
autostradali  al  raccordo  Salerno/Avellino  compreso  l'adeguamento
della  S.S.  7  e  7-bis  fino  allo   svincolo   di   Avellino   Est
dell'autostrada A16. Primo  stralcio  da  Mercato  S.  Severino  allo
svincolo di Fratte», come si evince dalla nota del 5 marzo  2018,  n.
116503, dell'ANAS; 
  Vista la nota del 16 marzo 2018, n. 9258, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  richiesto  l'iscrizione
all'ordine del giorno di questo  Comitato  dell'esame  dell'argomento
«Conferimento    caratteristiche     autostradali     al     raccordo
Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S.  7  e  7-bis  fino
allo svincolo di Avellino Est dell'autostrada A16. Primo stralcio  da
Mercato S. Severino allo svincolo di  Fratte.  Approvazione  progetto
preliminare»; 
  Viste le note del 19 marzo 2018, n. 2797, 20 marzo 2018, n. 2823  e
21  marzo  2018,  n.  2912,  con  le   quali   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ha  integrato  la   documentazione
istruttoria e fornito chiarimenti al riguardo; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: 
sotto l'aspetto tecnico-procedurale: 
  a)   il   progetto   preliminare   dell'intervento    «Conferimento
caratteristiche autostradali al  raccordo  Salerno/Avellino  compreso
l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est
dell'A16» e' stato trasmesso da ANAS, in data 9 maggio 2008, con nota
n. 65745, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ed  alle
amministrazioni ed enti competenti; 
  b) tale intervento  era  stato  diviso  funzionalmente  in  quattro
tratti, fermo restando che il lotto 1 e' costituito dal primo  tratto
e il lotto 2, funzionalmente autonomo, e' costituito dai tratti 2,  3
e 4: 
    1. Tratto 1: dallo svincolo di Fratte - lato autostrada A2 - allo
svincolo direzionale dell'autostrada A30, per una  lunghezza  pari  a
9,4 km, e che e' oggetto dell'esame odierno del Comitato; 
    2. Tratto 2: dallo svincolo direzionale della A30  alla  galleria
di Solofra; 
    3. Tratto 3: galleria Montepergola; 
    4. Tratto 4: dall'uscita della galleria Montepergola  al  casello
di Avellino est; 
  c) l'approvazione del progetto preliminare dell'intervento in esame
riguarda il solo Tratto 1; 
  d) sul  progetto  preliminare  dell'intero  intervento  sono  stati
acquisiti i seguenti pareri: 
    1. parere favorevole con prescrizioni del 19 giugno 2009, n.  29,
del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
    2. parere favorevole con prescrizioni del 30  novembre  2009,  n.
385, della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; 
    3. parere favorevole con prescrizioni del 16 settembre  2014,  n.
22495, del Ministero dei beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo; 
    4. delibera del 14 febbraio 2017, n. 0105112,  con  la  quale  la
Regione Campania ha approvato il progetto  preliminare,  prescrivendo
che nel proseguo della progettazione si ottemperi ad  ogni  eventuale
indicazione,  raccomandazione  e  prescrizione  che  dovesse   essere
espressa, con delibera, dai Comuni di Salerno, Fisciano, Baronissi  e
Pellezzano; 
  e) per conseguire la compatibilita' dell'intervento con  i  vincoli
archeologici rinvenuti nel territorio  del  Comune  di  Atripalda  e'
stata stralciata la parte del Tratto 4 che  riguardava  l'adeguamento
della S.S. 7-bis e stralciato lo svincolo di Salerno; 
  f) a seguito della nota del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 2 novembre 2017, n. 9968, ANAS ha trasmesso il progetto
preliminare unitamente alla studio di impatto ambientale completo con
lettera del 1° dicembre 2017, n. 611999; 
  g) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha,  pertanto,
provveduto a convocare il 20 dicembre 2017, un tavolo tecnico  con  i
comuni interessati, la provincia e la regione, al fine di valutare il
progetto alla luce del mutato stato dei luoghi; 
  h)  sulla  base  dei  pareri  espressi  dai  rappresentanti   delle
amministrazioni  locali  in   quella   sede,   il   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ha chiesto ad ANAS  con  nota  del  22
dicembre 2017, n. 11924 «di avviare con  urgente  sollecitudine  ogni
azione necessaria al fine di pervenire ad una  soluzione  progettuale
condivisa  con  il  territorio,  propedeutica   all'ottenimento   dei
necessari pareri, limitatamente alle parti variate di progetto»; 
  i) ANAS ha provveduto ad individuare le ottimizzazioni al  progetto
preliminare, ponendo particolare  attenzione  alle  prescrizioni  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
  j)  le  modifiche  al  progetto  preliminare   originario,   dovute
principalmente all'evoluzione dello stato dei luoghi, riguardano: 
    1. l'ottimizzazione  dei  parametri  geometrici  delle  rampe  di
svincolo; 
    2. il prolungamento degli attraversamenti viari; 
    3.  l'adeguamento  della  sede  stradale  in  corrispondenza   di
servizio Baronissi e cavalcavia Ikea; 
  k) tali ottimizzazioni sono state condivise con le  amministrazioni
locali, come si evince dal verbale sottoscritto in  data  22  gennaio
2018 e  dalle  seguenti  delibere  di  Giunta  che  esprimono  parere
favorevole: 
    1. verbale di deliberazione della Giunta comunale di Salerno  del
29 gennaio 2018, n. 19; 
    2. verbale di deliberazione della Giunta  comunale  di  Baronissi
del 30 gennaio 2018, n. 25; 
    3. verbale di deliberazione della Giunta comunale di Fisciano del
2 febbraio 2018, n. 30; 
  l) per quanto riguarda le aree soggette ad esproprio, conformemente
a quanto previsto dall'art. 165 del citato decreto legislativo n. 163
del 2006, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare, non  e'
richiesta  la  comunicazione   agli   interessati   delle   attivita'
espropriative ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata
per lo svolgimento della procedura di VIA; 
  m) per quanto riguarda  la  valutazione  preventiva  dell'interesse
archeologico,  quest'ultima  e'  stata  effettuata  nelle   fasi   di
predisposizione del progetto preliminare e sara'  implementata  nelle
successive fasi progettuali; 
sotto l'aspetto attuativo: 
  a) l'intervento si configura come allargamento «in  sede»  a  causa
dell'urbanizzazione, sia residenziale che industriale, adiacentemente
all'asse; 
  b) l'intervento ha una lunghezza di 9,4 km ed attraversa  i  Comuni
di Salerno, Pellezzano, Baronissi e Fisciano; 
  c) tra le opere d'arte  vi  sono  alcuni  viadotti  e  la  galleria
naturale Monte della Croce a doppio fornice; 
  d)  il  tempo  previsto  per  la  redazione   della   progettazione
definitiva e' di 270 giorni naturali e consecutivi, per la  redazione
della progettazione esecutiva e' di 180 giorni naturali e consecutivi
e l'esecuzione dei lavori  e'  stimata  in  1080  giorni  naturali  e
consecutivi,  comprensivi  di  90  giorni  di  andamento   stagionale
sfavorevole; 
sotto l'aspetto finanziario: 
  a)  il  costo  dell'intervento  e'  pari  a  euro   232.352.140,82,
comprensivo del valore delle prescrizioni, come  dichiarato  da  ANAS
con nota del 27 febbraio 2018, il  progetto  «non  subira'  ulteriori
incrementi di costo  per  effetto  delle  prescrizioni  esaminate  ed
accolte nel corso dell'istruttoria e che le stesse trovano  copertura
all'interno dei lavori a corpo e a misura.»; 
  b) la copertura dell'intervento e' cosi' garantita: 
    1. euro 112.682.666 dal Contratto di programma di ANAS 2016-2020; 
    2. euro 123.000.000 da risorse  del  Fondo  sviluppo  e  coesione
(FSC) 2014-2020 assegnate  da  questo  Comitato  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con delibera n. 54 del 2016,  per  il
Piano operativo infrastrutture e finalizzate all'intervento; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del  30  aprile
2012, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012; 
  Vista la nota 21 marzo 2018, n. 1615-P, predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, posta  a  base  dell'odierna
seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione progetto preliminare 
  1.1 Ai sensi e per gli effetti  del  combinato  disposto  dell'art.
216, commi 1 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni,  da
cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina,
di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure,
anche  autorizzative,  avviate  prima  del  19  aprile  2016,  e   in
particolare degli articoli 165,  168  e  183,  comma  6,  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, nonche' dell'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,  e  successive
modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni
di cui all'allegato 1, che  forma  parte  integrante  della  presente
delibera, nonche' delle ulteriori prescrizioni di  seguito  indicate,
anche ai fini della  attestazione  della  compatibilita'  ambientale,
della localizzazione urbanistica  e  della  apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio, il  progetto  preliminare  dell'intervento
«Conferimento    caratteristiche     autostradali     al     raccordo
Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S.  7  e  7-bis  fino
allo svincolo di Avellino Est dell'autostrada A16. Primo stralcio  da
Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte». 
  1.2 E' conseguentemente perfezionata, ad ogni  fine  urbanistico  e
edilizio, l'intesa sulla localizzazione dell'opera. 
  1.3 L'importo di euro 232.352.140,82 costituisce il limite di spesa
dell'intervento   «Conferimento   caratteristiche   autostradali   al
raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis
fino  allo  svincolo  di  Avellino  Est  dell'autostrada  A16.  Primo
stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte». 
  1.4 La modalita' di realizzazione dell'intervento e'  l'appalto  su
progetto esecutivo ai sensi dell'art. 59, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
2. Ulteriori prescrizioni 
  2.1  La  valutazione  dell'interesse  archeologico  dovra'   essere
implementata nelle successive fasi progettuali, essendo stata  svolta
sul solo progetto preliminare nel rispetto di quanto  previsto  dagli
articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 
  2.2  In  particolare  l'esplorazione   archeologica   estensiva   e
successivi eventuali interventi di salvaguardia, dovranno essere  con
oneri  a  carico  del  progetto,  gia'  in  fase   di   progettazione
definitiva. Per i rimanenti siti dovra' effettuarsi sempre in fase di
progettazione definitiva l'esecuzione di indagini dirette  (carotaggi
geoarcheologici e trincee stratigrafiche) in corrispondenza di  tutte
le nuove opere, ivi comprese le aree  di  stoccaggio  e  le  aree  di
cantiere, gli allargamenti della sede e gli sbancamenti. 
  2.3 Il Quadro economico dovra' dare evidenza dell'importo  corretto
aggiornato, relativo alle «spese  per  la  domanda  di  pronuncia  di
compatibilita' ambientale», pari a 126.888,11 euro, come  determinato
a seguito del decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare n. 47  del  2  febbraio  2018.
Pertanto,  il  totale  delle  somme  a  disposizione  dovra'   essere
conseguentemente ridotto della differenza fra l'importo sopra  citato
e quello erroneamente inserito nel  Quadro  economico  presentato  in
fase istruttoria, che riporta l'importo di 120.601,39 euro. 
  2.4 In sede di  aggiornamento  del  Contratto  di'  programma  ANAS
2016-2020,  dovra'  essere  indicato,  in  luogo  dei   due   stralci
dell'opera, l'intervento unitario, per  un  costo  di  232.352.140,82
euro finanziato a contributo,  con  il  necessario  aggiornamento  di
tutte le parti interessate del contratto, incluso il PEF. Inoltre, in
coerenza con il costo  aggiornato,  dovra'  essere  rideterminato  il
finanziamento a valere sul Fondo unico. 
  2.5  Resta  fermo  che  gli   oneri   di   investimento,   verranno
riconosciuti, nella misura massima di euro 25.816.904,54, sulla  base
di una rendicontazione di dettaglio delle effettive spese  sostenute,
analogamente eventuali risorse  che  in  questo  modo  si  renderanno
disponibili, in quanto non piu' destinate alla copertura degli  oneri
di  investimento  a  seguito  della  loro  rideterminazione,   devono
intendersi comunque vincolate all'opera. 
  2.6 Il soggetto aggiudicatore, prima dell'avvio dei lavori  per  la
realizzazione  del  progetto  in  esame  dovra'  stipulare   apposito
protocollo di legalita' tra la prefettura territorialmente competente
e l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa vigente. 
3. Disposizioni finali 
  3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti componenti il progetto. 
  3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a
svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a  consentire  a  questo
Comitato di espletare i  compiti  di  vigilanza  sulla  realizzazione
delle opere ad esso assegnati dalla  normativa  citata  in  premessa,
tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63  del  2003
sopra richiamata. 
  3.3 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura  il  monitoraggio
ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre  2011,  n.  229.  In
osservanza del  principio  che  le  informazioni  comuni  ai  sistemi
debbano essere inviate una sola volta,  nonche'  per  minimizzare  le
procedure e i  connessi  adempimenti,  vengono  assicurati  a  questo
Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti  con
il  Sistema  di  monitoraggio  degli  investimenti  pubblici  di  cui
all'art. 1 della legge  n.  144  del  1999.  A  regime,  tracciato  e
modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico
tra Ragioneria generale dello Stato e  DIPE  da  redigersi  ai  sensi
dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 
  3.4 Ai sensi della richiamata delibera n.  15  del  2015,  prevista
all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le  modalita'
di controllo dei flussi  finanziari  sono  adeguate  alle  previsioni
della medesima delibera. 
  3.5 Ai sensi della delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta  la  documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
 
    Roma, 21 marzo 2018 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
 
Il segretario: Lotti 
 

Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
1017