IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e in particolare l'art. 165; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, che ha soppresso la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro del 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, attribuendo i compiti di cui all'art. 3 del medesimo decreto alle direzioni generali competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, che ha abrogato e sostituito il citato decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e in particolare: a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; c) l'art. 214, comma 2, lettera d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che: 1) lo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente, alla data della sua entrata in vigore; 2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 3) le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni e, in particolare, di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare: a) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera del 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare: a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016; b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera del 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Vista la delibera 8 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalita' precedentemente licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (CCASIIP), ha assorbito ed ampliato - all'interno di quest'ultimo Organismo inter-istituzionale dello Stato - tutte le competenze del previgente CCASGO; Vista la delibera del 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, Supplemento Ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche che include nell'allegato 2 l'intervento di cui trattasi; Vista la delibera del 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 2017, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. (ANAS) che include nel piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, l'intervento di cui trattasi, suddiviso in due interventi denominati «Conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. 1° stralcio dallo svincolo di Fratte (A3) allo svincolo di Baronissi compreso.» e «Conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. - 2° stralcio dallo svincolo di Baronissi a Mercato S. Severino»; Considerato che tali interventi sono stati unificati nell'unico intervento all'esame del Comitato «Conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'autostrada A16. Primo stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte», come si evince dalla nota del 5 marzo 2018, n. 116503, dell'ANAS; Vista la nota del 16 marzo 2018, n. 9258, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento «Conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'autostrada A16. Primo stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte. Approvazione progetto preliminare»; Viste le note del 19 marzo 2018, n. 2797, 20 marzo 2018, n. 2823 e 21 marzo 2018, n. 2912, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha integrato la documentazione istruttoria e fornito chiarimenti al riguardo; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che: sotto l'aspetto tecnico-procedurale: a) il progetto preliminare dell'intervento «Conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16» e' stato trasmesso da ANAS, in data 9 maggio 2008, con nota n. 65745, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alle amministrazioni ed enti competenti; b) tale intervento era stato diviso funzionalmente in quattro tratti, fermo restando che il lotto 1 e' costituito dal primo tratto e il lotto 2, funzionalmente autonomo, e' costituito dai tratti 2, 3 e 4: 1. Tratto 1: dallo svincolo di Fratte - lato autostrada A2 - allo svincolo direzionale dell'autostrada A30, per una lunghezza pari a 9,4 km, e che e' oggetto dell'esame odierno del Comitato; 2. Tratto 2: dallo svincolo direzionale della A30 alla galleria di Solofra; 3. Tratto 3: galleria Montepergola; 4. Tratto 4: dall'uscita della galleria Montepergola al casello di Avellino est; c) l'approvazione del progetto preliminare dell'intervento in esame riguarda il solo Tratto 1; d) sul progetto preliminare dell'intero intervento sono stati acquisiti i seguenti pareri: 1. parere favorevole con prescrizioni del 19 giugno 2009, n. 29, del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 2. parere favorevole con prescrizioni del 30 novembre 2009, n. 385, della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 3. parere favorevole con prescrizioni del 16 settembre 2014, n. 22495, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo; 4. delibera del 14 febbraio 2017, n. 0105112, con la quale la Regione Campania ha approvato il progetto preliminare, prescrivendo che nel proseguo della progettazione si ottemperi ad ogni eventuale indicazione, raccomandazione e prescrizione che dovesse essere espressa, con delibera, dai Comuni di Salerno, Fisciano, Baronissi e Pellezzano; e) per conseguire la compatibilita' dell'intervento con i vincoli archeologici rinvenuti nel territorio del Comune di Atripalda e' stata stralciata la parte del Tratto 4 che riguardava l'adeguamento della S.S. 7-bis e stralciato lo svincolo di Salerno; f) a seguito della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 novembre 2017, n. 9968, ANAS ha trasmesso il progetto preliminare unitamente alla studio di impatto ambientale completo con lettera del 1° dicembre 2017, n. 611999; g) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, pertanto, provveduto a convocare il 20 dicembre 2017, un tavolo tecnico con i comuni interessati, la provincia e la regione, al fine di valutare il progetto alla luce del mutato stato dei luoghi; h) sulla base dei pareri espressi dai rappresentanti delle amministrazioni locali in quella sede, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto ad ANAS con nota del 22 dicembre 2017, n. 11924 «di avviare con urgente sollecitudine ogni azione necessaria al fine di pervenire ad una soluzione progettuale condivisa con il territorio, propedeutica all'ottenimento dei necessari pareri, limitatamente alle parti variate di progetto»; i) ANAS ha provveduto ad individuare le ottimizzazioni al progetto preliminare, ponendo particolare attenzione alle prescrizioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici; j) le modifiche al progetto preliminare originario, dovute principalmente all'evoluzione dello stato dei luoghi, riguardano: 1. l'ottimizzazione dei parametri geometrici delle rampe di svincolo; 2. il prolungamento degli attraversamenti viari; 3. l'adeguamento della sede stradale in corrispondenza di servizio Baronissi e cavalcavia Ikea; k) tali ottimizzazioni sono state condivise con le amministrazioni locali, come si evince dal verbale sottoscritto in data 22 gennaio 2018 e dalle seguenti delibere di Giunta che esprimono parere favorevole: 1. verbale di deliberazione della Giunta comunale di Salerno del 29 gennaio 2018, n. 19; 2. verbale di deliberazione della Giunta comunale di Baronissi del 30 gennaio 2018, n. 25; 3. verbale di deliberazione della Giunta comunale di Fisciano del 2 febbraio 2018, n. 30; l) per quanto riguarda le aree soggette ad esproprio, conformemente a quanto previsto dall'art. 165 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini dell'approvazione del progetto preliminare, non e' richiesta la comunicazione agli interessati delle attivita' espropriative ovvero altra comunicazione diversa da quella effettuata per lo svolgimento della procedura di VIA; m) per quanto riguarda la valutazione preventiva dell'interesse archeologico, quest'ultima e' stata effettuata nelle fasi di predisposizione del progetto preliminare e sara' implementata nelle successive fasi progettuali; sotto l'aspetto attuativo: a) l'intervento si configura come allargamento «in sede» a causa dell'urbanizzazione, sia residenziale che industriale, adiacentemente all'asse; b) l'intervento ha una lunghezza di 9,4 km ed attraversa i Comuni di Salerno, Pellezzano, Baronissi e Fisciano; c) tra le opere d'arte vi sono alcuni viadotti e la galleria naturale Monte della Croce a doppio fornice; d) il tempo previsto per la redazione della progettazione definitiva e' di 270 giorni naturali e consecutivi, per la redazione della progettazione esecutiva e' di 180 giorni naturali e consecutivi e l'esecuzione dei lavori e' stimata in 1080 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 90 giorni di andamento stagionale sfavorevole; sotto l'aspetto finanziario: a) il costo dell'intervento e' pari a euro 232.352.140,82, comprensivo del valore delle prescrizioni, come dichiarato da ANAS con nota del 27 febbraio 2018, il progetto «non subira' ulteriori incrementi di costo per effetto delle prescrizioni esaminate ed accolte nel corso dell'istruttoria e che le stesse trovano copertura all'interno dei lavori a corpo e a misura.»; b) la copertura dell'intervento e' cosi' garantita: 1. euro 112.682.666 dal Contratto di programma di ANAS 2016-2020; 2. euro 123.000.000 da risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020 assegnate da questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera n. 54 del 2016, per il Piano operativo infrastrutture e finalizzate all'intervento; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato, art. 3 della delibera del 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 2012; Vista la nota 21 marzo 2018, n. 1615-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: 1. Approvazione progetto preliminare 1.1 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 216, commi 1 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, e in particolare degli articoli 165, 168 e 183, comma 6, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, nonche' dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui all'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, nonche' delle ulteriori prescrizioni di seguito indicate, anche ai fini della attestazione della compatibilita' ambientale, della localizzazione urbanistica e della apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto preliminare dell'intervento «Conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'autostrada A16. Primo stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte». 1.2 E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa sulla localizzazione dell'opera. 1.3 L'importo di euro 232.352.140,82 costituisce il limite di spesa dell'intervento «Conferimento caratteristiche autostradali al raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7-bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'autostrada A16. Primo stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte». 1.4 La modalita' di realizzazione dell'intervento e' l'appalto su progetto esecutivo ai sensi dell'art. 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016. 2. Ulteriori prescrizioni 2.1 La valutazione dell'interesse archeologico dovra' essere implementata nelle successive fasi progettuali, essendo stata svolta sul solo progetto preliminare nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95 e 96 del decreto legislativo n. 163 del 2006. 2.2 In particolare l'esplorazione archeologica estensiva e successivi eventuali interventi di salvaguardia, dovranno essere con oneri a carico del progetto, gia' in fase di progettazione definitiva. Per i rimanenti siti dovra' effettuarsi sempre in fase di progettazione definitiva l'esecuzione di indagini dirette (carotaggi geoarcheologici e trincee stratigrafiche) in corrispondenza di tutte le nuove opere, ivi comprese le aree di stoccaggio e le aree di cantiere, gli allargamenti della sede e gli sbancamenti. 2.3 Il Quadro economico dovra' dare evidenza dell'importo corretto aggiornato, relativo alle «spese per la domanda di pronuncia di compatibilita' ambientale», pari a 126.888,11 euro, come determinato a seguito del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 47 del 2 febbraio 2018. Pertanto, il totale delle somme a disposizione dovra' essere conseguentemente ridotto della differenza fra l'importo sopra citato e quello erroneamente inserito nel Quadro economico presentato in fase istruttoria, che riporta l'importo di 120.601,39 euro. 2.4 In sede di aggiornamento del Contratto di' programma ANAS 2016-2020, dovra' essere indicato, in luogo dei due stralci dell'opera, l'intervento unitario, per un costo di 232.352.140,82 euro finanziato a contributo, con il necessario aggiornamento di tutte le parti interessate del contratto, incluso il PEF. Inoltre, in coerenza con il costo aggiornato, dovra' essere rideterminato il finanziamento a valere sul Fondo unico. 2.5 Resta fermo che gli oneri di investimento, verranno riconosciuti, nella misura massima di euro 25.816.904,54, sulla base di una rendicontazione di dettaglio delle effettive spese sostenute, analogamente eventuali risorse che in questo modo si renderanno disponibili, in quanto non piu' destinate alla copertura degli oneri di investimento a seguito della loro rideterminazione, devono intendersi comunque vincolate all'opera. 2.6 Il soggetto aggiudicatore, prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto in esame dovra' stipulare apposito protocollo di legalita' tra la prefettura territorialmente competente e l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa vigente. 3. Disposizioni finali 3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto. 3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 3.3 Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229. In osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, vengono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo, articoli 6 e 7. 3.4 Ai sensi della richiamata delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari sono adeguate alle previsioni della medesima delibera. 3.5 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 21 marzo 2018 Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti Registrata alla Corte dei conti il 19 luglio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1017